Sentenza 25 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di lesioni colpose, incombe al gestore di impianti sciistici l'obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima, là dove la situazione dei luoghi renda probabile per conformazione naturale del percorso siffatta evenienza accidentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/2010, n. 10822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10822 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 25/02/2010
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 398
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - N. 36991/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IG LI, N. IL 10/12/1934;
avverso la sentenza n. 52/2004 GIUDICE DI PACE di ASIAGO, del 30/06/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Ciccotti S., in sost. del difensore avv. Villanova Giuseppe Renzo, che conclude per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30.6.2008, il Giudice di Pace di Asiago affermava la penale responsabilità di FR EL in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p. in relazione all'art. 583 c.p., perché, nella qualità di legale rappresentante della società denominata "Roana 2000 Verena s.r.l.", per colpa specifica consistita nella violazione del L.R. Veneto n. 18 del 1990, artt. 35 e 50, non dotava la pista da sci, aperta al pubblico, di idonea protezione laterale con annessa segnalazione di pericolo atta ad impedire cadute nella parte dove la scarpata presentava un notevole dislivello e che, altresì fossero prive di insidie per gli utenti, così cagionando a EG CI (che si trovava a sciare ed accintasi a imboccare la pista rossa, perso il controllo, rovinava copiosamente al di fuori della pista battuta, sul versante di sinistra, guardando a valle, dove si trovava una scarpata), lesioni gravi guarite oltre il 40 giorno (commesso il 30.12.2002), condannandolo alla pena pecuniaria di Euro 1.500.
Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione il difensore di fiducia di FR EL, deducendo i seguenti motivi.
1. L'inosservanza ed erronea applicazione della legge: D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, lett. a) (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C),
eccependo l'incompetenza per materia del Giudice di pace in ordine al reato contestato, dovendosi ritenere che il medesimo rientrava tra quelli di lesioni colpose superiori a venti giorni derivate da colpa professionale, escludendo che questa fosse da ricondursi solo alle professioni intellettuali.
2. La mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione di prove legittimamente acquisite, decisive per giungere all'assoluzione dell'imputato (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E). Assume al riguardo che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, le prove scaturite in istruttoria dibattimentale avevano dimostrato che in quel periodo (dicembre 2002) non c'era praticamente neve e la Società aveva innevato artificialmente solo la pista Civiello che era pista "nera" e la pista "Baby" ed aveva collocato cartelli indicanti le sole piste aperte e percorribili e l'obbligo per gli sciatori di percorrere solo le piste battute, cioè quelle predette. Richiama a tal proposito le deposizioni dei testi De GI, IN, FR RE e RI SS le cui dichiarazioni citate in ricorso non erano state considerate in sentenza, per giunta stravolgendo quelle della FR e del De GI.
3. Ancora il vizio motivazionale, atteso che la EG, pur essendo sciatrice principiante, aveva ritenuto consapevolmente, nonostante i cartelli indicassero l'apertura, oltre che della pista "Baby" solo di quella "nera" denominata "Civiello", di avventurarsi su quest'ultima, per poi immettersi, non sapendo affrontare un c.d. "muro", sul raccordo sebbene non fosse stato battuto e non fosse aperto al pubblico.
4. L'inosservanza della legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C) per omessa applicazione dell'indulto di cui al D.P.R. n. 241 del 2006. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sub 1. Non si ritiene di alcun pregio la prospettazione interpretativa offerta dal ricorrente del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, lett. a) in ordine alla competenza per materia del Giudice di pace. Si ritiene del tutto consolidato l'orientamento interpretativo di questa Corte, ben noto al ricorrente (da ultimo: Sez. 1, 23.11.2006 n. 41203, Rv. 236001, ma in precedenza vedi: Sez. 1, 4 giugno 2004, Blandin Savoia;
Sez. 1, 16.3.2004, n. 22712, 228511), secondo cui per "colpa professionale" deve intendersi soltanto quella di chi eserciti una delle professioni "intellettuali", previste e disciplinate dall'art. 2229 c.c. e non quella di chiunque eserciti professionalmente una certa attività. Invero, appare soluzione interpretativa senz'altro più rispondente alla ratio della disposizione in esame ritenere che il legislatore, nel sottrarre alla competenza penale del giudice di pace i casi di lesioni personali di maggiore rilievo (quanto alle conseguenze) connessi a colpa professionale, abbia usato questa espressione nel ristretto significato attribuitole dalla menzionata giurisprudenza, volendo fare riferimento proprio alle fattispecie in cui si deve giudicare della responsabilità di chi esercita una professione intellettuale, il cui aspetto caratterizzante, messo espressamente in luce nell'art.2236 c.c.,è la particolare difficoltà dei problemi tecnici che le relative prestazioni possono comportare.
Sub 2 e 3. Si deve evidenziare e ribadire che la colpa attribuita all'imputato, nel caso in esame, è circoscritta a quella specifica della violazione della L.R. Veneto n. 18 del 1990, artt. 35 e 50, non dotava la pista da sci, aperta al pubblico, di idonea protezione laterale con annessa segnalazione di pericolo atta ad impedire cadute nella parte dove la scarpata presentava un notevole dislivello e che, altresì, fossero prive di insidie per gli utenti. Ne consegue che l'eventuale mancato rispetto dell'obbligo di percorrere solo le piste battute indicate negli appositi cartelli e che il raccordo, nel quale si verificò il sinistro, non era pista battuta (come avrebbero riferito i testi, secondo gl'incisi riportati in ricorso), al pari di quanto facevano altri sciatori (come da deposizioni dei testi DO, AS EN, RT AN che sciavano con la Calligaro: v. sentenza p. 4), non poteva valere a elidere il nesso causale tra condotta colposa ed evento, ribaltando sulla parte lesa ogni responsabilità dell'accaduto. Ed è stato affermato che "in tema di lesioni colpose, incombe al gestore di impianti sciistici l'obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima, là dove la situazione dei luoghi renda probabile per conformazione naturale del percorso siffatta evenienza accidentale" (Cass. pen. Sez. 4, 20.4.2004 n. 27861, Rv. 229073). In ipotesi, si potrebbe cogliere un parziale concorso di colpa della vittima, ma giammai l'esonero del gestore della pista che avrebbe dovuto comunque prevedere, al di là dei raffazzonati cartelli di divieto (scritti con pennarello da FR RE), che inavvertitamente o meno, taluno potesse avventurarsi su piste non battute e non materialmente interdette agli utenti dell'impianto. Sub 4. Non vi era alcun obbligo per il giudice della cognizione di applicare l'indulto, potendo essere questo rimesso, anche implicitamente, alle determinazioni del giudice deputato alla fase esecutiva, (ex art. 672 c.p.p.). Il ricorso va pertanto rigettato, ed a tale pronuncia segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010