Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/2010, n. 10822
CASS
Sentenza 25 febbraio 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di lesioni colpose, incombe al gestore di impianti sciistici l'obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima, là dove la situazione dei luoghi renda probabile per conformazione naturale del percorso siffatta evenienza accidentale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/2010, n. 10822
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10822
    Data del deposito : 25 febbraio 2010

    Testo completo