Sentenza 29 maggio 2001
Massime • 1
In tema di avvisi al difensore, deve ritenersi ritualmente informato l'avvocato al quale sia stato trasmesso, via telefax, l'avviso di fissazione dell'udienza di convalida del fermo, in cui non sia indicata e l'ora della comparizione, se tale avviso sia integrato, mediante altro avviso trasmesso con lo stesso mezzo poco prima dell'udienza recante gli elementi mancanti, posto che il destinatario, prestando una minima, doverosa collaborazione, avrebbe potuto informarsi tempestivamente ed attivarsi per essere presente all'incombente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/05/2001, n. 33470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33470 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MAURODOMENICO LOSAPIO - Presidente - del 29/05/2001
1. Dott. RENATO OLIVIERI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere - N. 2467
3. Dott. FRANCESCO MARZANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO LICARI - Consigliere - N. 2863/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG NA
avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio del 27 dicembre 2000. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udito la relazione fatta dal presidente.
Letta la requisitoria scritta del procuratore generale il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte rileva.
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata fu convalidato il fermo di polizia giudiziaria operato nei riguardi dell'odierna ricorrente sorpresa all'aeroporto di Milano Malpensa nella detenzione di sostanze stupefacenti.
2. Con il ricorso per cassazione, tramite il difensore, è denunziata violazione dell'art. 390 comma 2, in relazione all'art.391 comma 1, c.p.p. per omesso avviso al difensore di fiducia ritualmente e tempestivamente nominato.
Spiega il deducente che, ai fini dell'assistenza all'udienza di convalida, al difensore fu fatto pervenire, via telefax, un avviso in cui però non era indicato la data e l'ora di comparizione, successivamente, ma poco prima dell'udienza, fu trasmesso allo studio dello stesso difensore;
in sua assenza, altro avviso questo completo in ogni elemento: tuttavia, il difensore non potè intervenire dato il brevissimo lasso di tempo lasciatogli a disposizione e per impegni assunti precedentemente.
Ne seguirebbe la carenza di un valido avviso e la nullità dell'udienza di convalida celebrata con l'assistenza di un difensore di ufficio irritualmente nominato.
3. Il Procuratore generale, con la requisitoria scritta, ha rilevato la infondatezza del ricorso evidenziando come il primo e tempestivo avviso, benché privo della indicazione del giorno in cui l'udienza camerale sarebbe stata celebrata, era idoneo ad allertare il difensore dell'imminenza di una incombenza procedimentale che deve essere necessariamente esaurita entro brevissimo termine (solo due giorni), sicché, stante anche la precisa indicazione dell'Ufficio procedente e dei relativi numeri telefonici, sarebbe spettato al difensore di attivarsi per ovviare all'inconveniente dovuto, all'evidenza, a una pura svista, chiedendo precisazioni al riguardo.
4. Osserva il Collegio che la richiesta avanzata dal Procuratore generale deve essere accolta.
Invero, in tema di avvisi per l'udienza di convalida, stante il brevissimo tempo a disposizione del giudice per l'espletamento dell'incombente previsto dall'art. 391 c.p.p., la giurisprudenza della Corte si è indirizzata verso una interpretazione elastica della normativa in materia ammettendo la ritualità di avviso recapitato poco tempo prima, purché idoneo a consentire l'intervento del difensore, la possibilità di utilizzo di mezzi telefonici o telematici anche in ipotesi di mancato sicuro riscontro, l'idoneità di atti incompleti purché capaci di indirizzare il destinatario nei sensi voluti dalla norma (cfr., tra altre, Sez. 1^, 24 marzo 1995, Severa, CED. n. 201181).
Nel caso di specie, come lo stesso deducente ammette, tempestivamente fu fatto pervenire un atto che avvertiva della fissazione di udienza di convalida di fermo di polizia giudiziaria (convalida che per legge deve intervenire entro quarantotto ore dalla richiesta: art. 390 c.p.p.) nei riguardi di persona che aveva nominato quel difensore. La mancanza dell'indicazione del giorno lasciava pochissimo spazio di incertezza, essendo evidente che l'udienza sarebbe dovuta essere tenuta entro, al massimo, il giorno seguente. Ciò doveva costituire ragione di allertamento del difensore il quale, anche tramite la propria segreteria, avrebbe potuto e dovuto prestare un minimo di diligente collaborazione chiedendo informazioni sulla data e sull'ora dell'adempimento; in ogni caso, avrebbe dovuto predisporsi in modo da tenersi pronto a intervenire ove, come poi accadde, quei dati mancanti fossero stati integrati con successiva comunicazione.
Conclusivamente: la nullità invocato non sussiste posto che, comunque sia pure con qualche incertezza, il difensore venne avvertito dell'udienza non si presentò per un eccesso di burocratismo.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente a pagare le spese processuali.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 616 c.p.p. RIGETTA
il ricorso e
CONDANNA
la ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2001