Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2017, n. 18090
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Sentenza 12 gennaio 2017

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In tema di infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 299, D.Lgs. n. 81 del 2008, la posizione di garanzia grava anche su colui che, non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati, sicchè l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il decesso di un lavoratore perchè assumendo il compito di organizzare e dirigere un sopralluogo, per conto del datore di lavoro, aveva assunto anche l'obbligo di garantire la sicurezza dei partecipi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2017, n. 18090
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18090
    Data del deposito : 12 gennaio 2017

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