Sentenza 8 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2002, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU001 38 02 Oggetto Mudita di autocard SEZIONE SECONDA CIVILE ro pagamento i resides presso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 8679/99 Cron. 148 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. 35 Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud. 11/04/01 Rel. Consigliere Dott. ES TROMBETTA ha pronunciato la seguente SE NTEN ZA sul ricorso proposto da: FTL AL AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CERNAIA 43, presso lo studio dell'avvocato RAO R., CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE. dall'avvocato AVENI GIUSEPPE, giusta delega in Richiesta copia studio difeso IL SOLE 24 ORE dal Sig. atti;
31 per diritti 8 GEN. 2002. ricorrente - IL CANCELLIERE
contro
SC & C SRL, in persona del suo Amm.re GAROFALO NC GAROFALO, elettivamente Unico Sig. CAVOUR, presso la domiciliato in ROMA P.ZZA CASSAZIONE, difeso CANCELLERIA della CORTE di LETTERIO, giusta delega in 2001 dall'avvocato BRIGUGLIO 644 atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 357/98 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 06/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/01 dal Consigliere Dott. ES TROMBETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che si rimette alla decisione della Corte. FT2 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ricorso depositato il 2.7.1990 la s.r.l. Con NC AR e C. adiva il presidente del Tribunale di Messina chiedendo l'emissione di decreto ingiuntivo a carico di GI LÀ per il pagamento della somma di I. 55.775.000, oltre interessi, nella misura del 29% dal 6.3.90 al soddisfo. Deduceva la ricorrente di aver venduto allo LÀ un autocarro Mercedes Benz per il prezzo di L. 23.187.000 del quale l'acquirente era rimasto F72 debitore dell'importo residuo di L. 18.275.000; che le cambiali rilasciate per tale residuo prezzo non erano state pagate alla scadenza, ed anzi lo LÀ aveva chiesto al Tribunale di Messina di pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento della venditrice, ottenendo il sequestro giudiziario delle cambiali;
che respinta dal Tribunale la domanda di risoluzione del contratto, l'istante intendeva esercitare l'azione causale per ottenere il pagamento del suo credito ammontante, in forza degli interessi convenzionali del 29% pattuiti, in L. 55.775.000, di cui L. 18.275.000 per sorte capitale all'8.1.83 e L. 37.500.000 per interessi da tale data al 6.3.90. 3 Emesso il decreto ingiuntivo per la somma con atto 25.9.90 proponeva richiesta, lo LÀ opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per inesistenza, invalidità, illeceità del credito, per la mancanza dei requisiti di liquidità ed esigibilità; la sospensione del giudizio di opposizione e la declaratoria di non debenza degli interessi liquidati;
in caso di la statuizione che gli rigetto dell'opposizione, interessi erano dovuti dalla scadenza delle 772cambiali e non dalla data del contratto. La società opposta, costituitasi, contestava gli assunti dell'opponente chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Tribunale, con sentenza 17 marzo 1997, dato atto che, nelle more era passata in giudicato la sentenza della corte di appello di Messina, 7.10.92 che aveva confermato la pronuncia del primo giudice di rigetto della domanda di risoluzione del contratto proposta dallo LÀ, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento della somma ingiunta oltre interessi fino al soddisfo. Su impugnazione dello LÀ, la corte di appello di Messina, con sentenza 6 ottobre 1998, in parziale riforma revocava il decreto ingiuntivo e condannava lo LÀ al pagamento in favore della società della somma di L. 14.187.000 con gli convenzionali del 29% dal 5.I.83 alinteressi soddisfo, condannava, inoltre il medesimo al pagamento di due terzi delle spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria, dichiarando compensato il restante terzo. Afferma la corte, per quanto interessa il presente giudizio, che la questione relativa alla misura degli interessi è coperta dal giudicato FR nascente dalla sentenza emessa, nel giudizio di risoluzione contrattuale, dal Tribunale di Messina, con la quale i danni dovuti dall'appellante (Zappalà) per il suo inadempimento sono stati fatti consistere proprio nell'ammontare degli interessi pattuiti nella misura del 29%. Quanto alla prova documentale della pattuizione degli interessi convenzionali nella misura del 29%, rileva la corte d'appello che essa è data dalla proposta d'acquisto del 31.12.82 sottoscritta dallo LÀ, ma anche d atto di vendita sottoscritto da entrambe le parti. Infatti, sostiene la corte, considerato il residuo prezzo ancora dovuto, pari a L. 14.187.000 e l'importo complessivo degli effetti 5 cambiari rilasciati (L. 18.275.000) esso risulta quantificato sull'ammontare del tasso d'interesse pattuito. Tale tasso, continua la corte d'appello, era quello normalmente applicato dalle banche e sul quale nessuna incidenza poteva avere la 1. N. 108/96 priva di efficacia retroattiva. Infondato è, infine, per la corte l'assunto dell'appellante che ritiene di dover essere esonerato dal pagamento degli interessi per essersi la società venditrice inadempiente all'obbligo di consegnare iresa documenti del veicolo. 772 Tale inadempimento infatti, afferma la Corte d'appello è stato escluso dalla sentenza, passata in giudicato che ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del venditore. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione lo LÀ. Resiste con controricorso la società s.r.l. AR NC e C. che deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione: 1)-la violazione, falsa ed errata applicazione degli interessi degli artt. 2909, 1362 e ss. 1370, 1371, C. civ., nonché l'omessa, contraddittoria ed 6 insufficiente motivazione - per avere la corte d'appello erroneamente: A) ritenuto la questione relativa agli coperta dal giudicatointeressi convenzionali derivante dalla sentenza del Tribunale di Messina, passata in giudicato, con la quale è stata rigettata la domanda di risoluzione del contratto proposta dallo LÀ, nonostante tale sentenza non contenga pronuncia di accertamento, di condanna o di rigetto di domande su interessi o danni, ma solo mere affermazioni nella motivazione, non Fiz riprese nel dispositivo e non suscettibili di passare in giudicato;
B)-ritenuto costituire prova documentale della sussistenza della clausola sugli interessi convenzionali, la proposta unilaterale di acquisto sottoscritta dallo Zaccalà, il contratto 5.1.83 sottoscritto da entrambe le parti, desumendo dall'importo complessivo degli effetti cambiari rilasciati (L. 18.275.000) 1'ammontare degli interessi calcolati al tasso del 29%, nonostante: 1) la proposta sia inefficace perché separata dal successivo contratto;
2) il contratto imputando genericamente la somma di L.
4.008.000 ad interessi e spese, non specifichi le rispettive misure e manchi di una clausola espressa che li preveda, clausola che, comunque, nel dubbio andrebbe interpretata in senso favorevole all'obbligato; 3) le cambiali non contengono alcuna previsione di interessi, come invece sarebbe stato necessario ai sensi dell'art. 5 del R.D. 1669/33; 2) la violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 1343, 1344, 1815 c. civ. in relazione alla 1. n. 108/96 ed all'art. 1384 C.C., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia FT2 - per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto legittimo il tasso di interessi del 29% sull'assunto che tale era il tasso praticato dalle banche all'epoca della vendita e che la legge n. 108/96 non ha efficacia retroattiva, nonostante: 1) -le banche non applicassero quel tasso all'epoca del contratto, 2) la clausola, anche ove ritenuta esistente, avrebbe dovuto essere diminuita, per identità di ratio con la clausola penale;
3)-la legge n. 108/96 in quanto di natura interpretativa, ha efficacia retroattiva;
3)-la violazione e falsa applicazione dell'art. 1194 c. civ.; nonché l'omessa motivazione 8 su un punto decisivo prospettato dalle parti - per avere la corte d'appello erroneamente condannato il ricorrente al pagamento del saldo prezzo di L. 14.187.000 oltre gli interessi del 29%, nonostante: 1) il pagamento della somma capitale fosse stata effettuata dal ricorrente a mezzo assegno bancario esibito in giudizio ed allegato al fascicolo;
2) 1'importo capitale non potesse essere imputato dal creditore ad interessi non essendo questi liquidi ed esigibili in quanto contestati nel loro ammontare;
712 3) nessun interesse fosse più dovuto dalla data (26.5.97) del pagamento della sorte capitale;
4)-la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 1219, 1460 C. civ. nonché l'errata e contraddittoria motivazione per avere la corte d'appello, nell'affermare che l'inadempimento della società venditrice, per l'omessa consegna dei documenti del veicolo, è stato escluso, con sentenza passata in giudicato, resa nel giudizio di risoluzione del contratto, promosso dallo LÀ; e nel ribadire, quindi, l'obbligo del medesimo di corrispondere gli interessi, erroneamente ritenuto che il giudicato si riferisca anche alla omessa consegna del titolo di proprietà autenticato, mentre quel giudicato considerava solo i documenti relativi all'immatricolazione del veicolo (essendo stato contestato come inadempimento solo la vendita un veicolo non omologato), ed anzi,di specificandosi che la mancata consegna del titolo di proprietà era giustificata in base all'eccezione d'inadempimento; veniva ribadito che non era stato ancora adempiuto l'obbligo da parte della società venditrice di consegnare i documenti necessari per sveikione l'esecuzione e conseguentemente ilal PRA ricorrente, acquirente, non era ancora da la venditrice non potěva FT2 considerare in mora ed pretendere gli interessi;
5)-la violazione e falsa applicazione degli - per avere la corte d'appello artt. 91 e 92 c.p.c. un terzo le spese giudiziali compensato solo per anziché compensarle integralmente e comunque per aver posto a carico dell'appellante le spese del giudizio monitorio, pur avendo revocato il decreto ingiuntivo. Il profilo sub A) del primo motivo di ricorso è fondato. Non può, infatti ritenersi coperta da giudicato la questione relativa alla avvenuta pattuizione, meno, degli interessi convenzionali nella misura 10 del 29%, da corrispondersi dallo LÀ sul residuo prezzo di vendita dell'autocarro; giudicato ritenuto sussistente dalla corte di appello di Messina sulla base della affermazione contenuta nella sentenza 6.12.89 dell'omonimo Tribunale che, nel respingere la domanda di risarcimento danni avanzata dalla s.r.l. AR NC e C., nei confronti dello LÀ (nel giudizio intentato da quest'ultimo per la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento della suddetta società) aveva fondato la pronuncia di rigetto sulla mancata FT2 prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno subito dalla società per la parte non coperta dagli interessi convenzionali del 29%. Trattasi, invero, di mera affermazione, contenuta, peraltro, solo in motivazione, su una questione di fatto (la pattuizione di interessi convenzionali del 29%) estranea al petitum ed alla causa petendi del giudizio svoltosi davanti al Tribunale, giudizio che, seppure intervenuto fra le stesse parti e vertente sullo stesso rapporto giuridico in esame nella presente causa, aveva ad oggetto la risoluzione del contratto di compravendita dell'autocarro, per inadempimento della società venditrice consistente nell'aver 11 questa consegnato allo LÀ un autoveicolo non della documentazioneomologato, pri o, cioè necessaria per la circolazione;
giudizio, quindi, nel quale la risoluzione di quella questione di fatto, non costituiva premessa logica essenziale della decisione (di rigetto della domanda di risoluzione). Né, pur costituendo la pattuizione degli convenzionali del 29%, premessa logica interessi essenziale della decisione di rigetto della domanda di danni di cui si è sopra detto, può ritenersi FT₂ formato il giudicato implicito sulla esistenza della suddetta pattuizione, trattandosi di pronuncia fatta incidenter tantum (non oggetto di contraddittorio fra le parti) relativamente ad una domanda (di risarcimento danni) fondata su causa diversa da quella di cui al presentepetendi giudizio. È, viceversa, infondato il profilo sub B) dello stesso motivo. La corte d'appello, infatti, interpretando il contratto, alla luce dei dati da esso risultanti, tenendo, quindi, conto dell'ammontare del prezzo ancora dovuto e dell'importo complessivo degli effetti cambiari rilasciati, importo determinato 12 conteggiando interessi del 29% e sul quale l'incidenza delle spese non risulta abbia avuto un rilievo più che marginale, ha ritenuto il contratto riferimento al integrato per relationem con contenuto della clausola, prevedente il suddetto tasso, inscritta nella proposta sottoscritta dallo LÀ. In altri termini, la previsione risultante del tasso legale (conglobamento di tale tasso reso possibile dalla scadenza a data determinata delle cambiali rilasciate, da cui l'irrilevanza del FR profilo sub B n. 3 del motivo in esame), è stata ritenuta dalla corte d'appello siccome indicativa della volontà delle parti, espressa in forma scritta, di far riferimento ad un dato estrinseco al documento negoziale (la proposta su menzionata) idoneo а determinare concretamente quel tasso delleultralegale, conteggiato nell'ammontare cambiali indicate nel contratto sottoscritto da entrambe le parti. Così operando la corte d'appello ha sostanzialmente seguito quella corrente giurispru- denziale che ritiene possibile soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam richiesta dall'art. 1284 3° C. C. civ., per le convenzioni aventi ad ogge tto la corresponsione di 13 interessi ultralegali, applicando i principi generali sulla determinazione ○ determinabilità facendo, quindi, dell'oggetto del contratto, ricorso all'integrazione per relationem del contratto stesso (v. sent. 9518/87). Il secondo motivo di ricorso, aldilà del problema circa l'applicabilità о meno della 1. 108/96 ad un contratto quale quello di cui è causa, sorto anteriormente all'entrata in vigore della l'assorbentesuddetta legge, va disatteso per ز H یه ragione che il tasso del 29%, come si evince dalla tabella all. A. al DM. 24.6.97, riportante la rilevazione dei tassi di interessi effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, all'acquistoriferito al credito finalizzato rateale (trattandosi nella specie di vendita a rate e non di mutuo) non supera quello previsto in detta tabella, considerata la dovuta maggiorazione del 50% da applicare sul tasso indicato, cui va aggiunta la commissione di massimo scoperto della somma capitale dovuta. Il terzo motivo di ricorso inammissibile involgendo la censura, da un lato, accertamenti di fatto (quale quello attinente all'avvenuto pagamento da parte dello LÀ della somma di L. 14 14.187.000 mediante assegno) che, per legge, esulano dai compiti del giudice di legittimità; e censurandosi il criterio di da altro lato, imputazione delle Somme versate, questione della quale il giudice d'appello è stato tardivamente investito (in sede di conclusionale come riferito nello stesso ricorso) e sulla quale non si è pronunciato. Il quarto motivo di ricorso va disatteso. Se, infatti, è vero che il giudicato sul FT2 rigetto della domanda di risoluzione del contratto proposta dallo LÀ, in base a quanto affermato nella sentenza della corte di appello di Messina del 12.X.92, si è formato sull'inesistenza del dedotto inadempimento della società venditrice per la mancata tempestiva consegna dei documenti relativi alla omologazione del veicolo e necessari per la circolazione dello stesso, avendo la corte d'appello specificato nella richiamata sentenza che la risoluzione del contratto era stata chiesta solo con riferimento a quell'inadempimento; è altresì vero che sia il Tribunale di Messina in primo grado la(sentenza 6.12.89), sia la corte d'appello con stessa sentenza 12.X.92, hanno, comunque, ritenuto legittimo ex art. 1460 C.C. il rifiuto della 15 società venditrice di adempiere all'obbligo di consegna del titolo di proprietà necessario ai fini dell'iscrizione del veicolo al P.R.A.. Quindi, rimanendo accertato, sulla base di tale pronuncia definitiva, che la società venditrice è legittimata a sospendere l'esecuzione della sua obbligazione fino a quando lo LÀ non assolverà all'obbligo di pagamento su di lui incombente, non merita, conseguentemente, censura la decisione della sentenza impugnata di rigetto del sesto FT2H motivo di appello con il quale l'appellante pretendeva di condizionare il pagamento delle somme da lui dovute alla consegna del titolo di proprietà da parte della società venditrice. Inammissibile è, infine, la censura proposta con il quinto motivo di ricorso, con riferimento alla decisione sulla misura della compensazione delle spese giudiziali, essendo tale decisione rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. La stessa censura è poi, infondata con riferimento alle spese del revocato decreto ingiuntivo;
incluse nella operata compensazione;
ciò in quanto, facendo parte di un unico processo, sia la fase monitoria che quella di opposizione, 16 l'onere delle spese va regolato in base all'esito finale dello intero giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (v. sent. 14126/2000). Il ricorso va, pertanto, respinto. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del FT2 presente giudizio.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma 1'11 aprile 2001. ES MB est. ропти намена IL CANC ERE C1 Francifco Catania 1097199,11 DEPOSITATO IN CANCEL NCELLERIA Roma 8 GEN. 7 ILO 4567 51,65 TOT. 180,76 достли 19276 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 11.1.2012 serie 4 al n. 1823 versate € 192.76 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 20/5/2002) 17