Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 2
L'omissione della comunicazione, con la forma del biglietto di cancelleria, della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali, così come prescritto - in mancanza della apposita dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza - dall'art. 90 disp. att. cod. proc. civ., non induce nullità della consulenza tecnica, qualora risulti che le parti siano state egualmente poste in grado di assistere all'indagine e di esplicare in essa le attività ritenute convenienti. (Nella specie il consulente aveva dato avviso dell'inizio delle operazioni con lettera raccomandata; e la S.C. ha escluso - in applicazione del suindicato principio - la configurabilità della denunciata nullità).
La parte che, in sede di ricorso per cassazione, faccia valere la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, causata dall'utilizzazione di materiale documentario fornito dal consulente tecnico di parte ed acquisito al di fuori del contraddittorio tra le parti, ha l'onere di specificare quale sia il contenuto della documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione e quali accertamenti e valutazioni del consulente tecnico - poi utilizzati dal giudice - siano fondati su tale documentazione. In difetto di tale specificazione - senza la quale neanche è possibile verificare se la dedotta irritualità abbia avuto una decisiva influenza sulla decisione impugnata - si configura l'inammissibilità del mezzo di impugnazione, stante la sua genericità.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2001, n. 5093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5093 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
3. Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
4. Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
5. Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OS IO, elettivamente domiciliato in Roma in via Tibullo 10 presso lo studio dell'avvocato Marcello Furitano, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Algozini, giusta delega in calce al ricorso;
contro l'Ente Siciliano per la Promozione Industriale, in liquidazione, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in via Piave 52, presso lo studio dell'avvocato Renato Carcione, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al controricorso, dall'avvocato Salvatore Sciortino, anche ricorrente incidentale;
nonché contro l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali, non costituitosi;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 26 gennaio 1999, depositata il 15 marzo 1999, numero 136/99, r.g. 197/89;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 26 febbraio 2001 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Uditi gli avvocati Cesare Algozini e, per delega dell'avvocato Sciortino, Renato Carcione;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottor Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
Svolgimento del processo
Per quanto risulta dalla sentenza impugnata e nei limiti che qui interessano, con ricorso del 5 ottobre 1981, OS IO, già dipendente dell'Ente Siciliano per la Promozione Industriale e a questo transitato a seguito della soppressione del Centro sperimentale Ettore Paternò, convenne in giudizio, avanti il pretore di Palermo, l'ente sopra indicato, chiedendone la condanna al pagamento delle differenze retributive da lui maturate con riferimento al proprio inquadramento corrente presso lo stesso e al versamento all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali delle contribuzioni relative alle maggiori retribuzioni. La pronuncia del pretore del 24 gennaio 1984, con la quale venne rigettata la domanda, fu confermata dal locale tribunale con sentenza del 26 novembre dello stesso anno, che, su ricorso del OS, fu cassata da questa Corte con la sentenza numero 2416 del 12 marzo 1988 con la quale si dispose il rinvio della causa al tribunale di Termini Imerese perché - ritenuta la applicabilità nei confronti del OS, per effetto di una precedente decisione del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia passata in giudicato, della contrattazione vigente presso l'ente e non di quella interessante i rapporti con l'ente di derivazione - riesaminasse le istanze del lavoratore sulla base della disciplina contrattuale stessa.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Termini Imerese ha condannato l'ente a corrispondere al OS la complessiva somma di lire 468.853.356 a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto a tutto il mese di luglio dell'anno 1998 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da tale data all'integrale soddisfo. Il tribunale ha ritenuto che il dovuto andasse commisurato - nel rispetto della domanda svolta con l'atto introduttivo della causa - a quanto contrattualmente spettante al OS secondo l'inquadramento formale di appartenenza (capo- servizio) presso l'ente e non potesse invece tenersi conto della qualifica dirigenziale rivendicata successivamente nello stesso giudizio e anche precedentemente in altri instaurati avanti giudici amministrativi oltre che ordinari. Della decisione viene chiesta la cassazione dal OS con ricorso affidato a un motivo. L'Ente Siciliano per la Promozione Industriale resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a quattro motivi - al quale resiste, con controricorso, il ricorrente principale - e illustrato da memoria. L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali non si è costituito.
Motivi della decisione
In applicazione del disposto dell'articolo 335 del codice di procedura civile, deve preliminarmente disporsi la riunione dei due ricorsi.
Con l'unico motivo - denunciando violazione degli articoli 2909 del codice civile e 384 di quello di procedura civile - il ricorrente principale, dopo avere riassunto la vicenda che lo aveva interessato, svoltasi con alterne soluzioni nei vari giudizi intrapresi avanti autorità giudiziarie ordinarie e amministrative, deduce che erroneamente il tribunale di Termini Imerese, pure avendo affermato che era risultato che il livello di appartenenza, secondo l'organigramma aziendale, era quello dirigenziale con il grado di vice - direttore generale, ha illogicamente ritenuto di dovere attribuirgli il diritto all'ottenimento delle retribuzioni previste per gli impiegati ricoprenti il grado di capo - servizio. La censura è infondata.
E invero, correttamente il tribunale ha rilevato che la domanda di riconoscimento del diritto del OS all'inquadramento come dirigente dell'ente resistente e alla percezione della connessa retribuzione - formulata con le note conclusive depositate nel giudizio di rinvio - era totalmente diversa rispetto a quella proposta con l'atto introduttivo del giudizio stesso, nel quale era stato espressamente precisato che oggetto della richiesta era quello della applicazione nei suoi confronti del contratto aziendale di lavoro con esclusivo riferimento alla posizione formalmente attribuitagli, con la testuale aggiunta che non si intendeva invece "rivendicare il trattamento economico di dirigente dell'E.S.P.I.", ciò riservandosi il ricorrente di farlo, per strategia processuale, "in altro tempo ed in altra sede", il che in effetti si era poi in concreto verificato attraverso ricorso al giudice amministrativo. Non è quindi contestabile che la successiva domanda rappresentava una inammissibile novità, divergendo da quella originaria rispetto non solo al petitum, ma anche alla causa petendi, implicando la necessità di un ampliamento del tema di indagine in ordine alla individuazione dei presupposti, di fatto e giuridici, legittimanti la diversa pretesa. Nè puo ritenersi che la necessità delle nuove conclusioni sorgesse dalla sentenza rescindente pronunciata da questa Corte a seguito della cassazione di quella precedente di appello, essendo stato demandato al giudice di rinvio il riesame delle varie istanze del ricorrente nel rispetto del principio della applicabilità, nei confronti dello stesso, della contrattazione collettiva vigente presso l'ente di destinazione e non dell'altra interessante quello soppresso. Evidentemente, un tale riesame si sarebbe dovuto effettuare, come del resto si è verificato, nei rigorosi limiti devolutivi fissati dall'attore con la domanda introduttiva del giudizio ed entro i quali il convenuto avrebbe dovuto esplicare la propria difesa. E, del resto, lo stesso ricorrente bene intese tale limitazione, risultando dall'atto di riassunzione che lo stesso espressamente reiterò la sua domanda nella identica formulazione di quella originariamente svolta, escludendo dalla stessa il riconoscimento del diritto alla qualifica dirigenziale e alla corresponsione delle conseguenti "differenze retributive", a provvedere sui quali, secondo la testuale precisazione svolta, "sarà il Commissario ad acta già investito della questione".
Nessuna contraddizione è, infine, ravvisabile tra le osservazioni incidentalmente svolte dal tribunale per rispondere ad argomentazioni difensive delle parti - rappresentanti, del resto, un (espressamente dichiarato) obiter dictum - e la successiva presa d'atto, da parte dello stesso, del richiesto sul quale era chiamato a esprimere la decisione.
Anche le doglianze del ricorrente incidentale sono inaccoglibili. Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'articolo 90 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, si eccepisce la nullità della consulenza tecnica di ufficio per non avere l'ausiliario avvisato il difensore dell'inizio delle operazioni con biglietto di cancelleria ma a ciò provvedendo esclusivamente a mezzo di raccomandata. La inosservanza della forma prescritta, non configura ipotesi di nullità, e ciò ai sensi del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 156 del codice di rito, in quanto la irritualità non comportò alcun pregiudizio del diritto di difesa, non venendo in contestazione il fatto che, sia pure informalmente attraverso il servizio postale e non nella maniera prescritta, le parti furono poste in grado di assistere all'indagine e di esplicare in essa le attività ritenute convenienti. In tale senso, del resto è la costante giurisprudenza (per tutte, Cass., 21 maggio 1997, n. 4511;
Cass., 23 marzo 1991, n. 3155). Con il secondo motivo, viene dedotta la violazione del primo comma dell'articolo 194 del codice di rito per essersi avvalso, il consulente di ufficio - ai fini della individuazione degli importi di retribuzione dovuti al OS - di documentazione fornita dal consulente di parte, non acquisita quindi ritualmente agli atti di causa e senza una previa espressa autorizzazione del tribunale. A questo proposito deve preliminarmente rilevarsi che nessuna specificazione si rinviene, nel motivo di censura, circa il contenuto della documentazione della quale si lamenta l'irregolare acquisizione e quali accertamenti e valutazioni del consulente siano stati fondati su tale documentazione, conseguendone la impossibilità di verificare se la irritualità abbia avuto una decisiva influenza sulla decisione impugnata, sicché già di per sè il motivo, in quanto generico, è colpito dalla sanzione di inammissibilità (Cass., 7 dicembre 1994, n. 10500). In ogni caso, deve osservarsi, nel merito della censura, che questa Corte ha già avuto modo di affermare che il consulente tecnico di ufficio, nello svolgimento delle indagini che è stato autorizzato a compiere da solo, è abilitato ad assumere informazioni da terzi e ad acquisire, anche di sua iniziativa, ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti, ancorché risultante da documenti non prodotti in causa, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti o situazioni che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti, debbono essere provati da queste, conseguendone che tali elementi possono essere utilizzati dal giudice per la formazione del proprio convincimento, se riferiti nella relazione di consulenza con indicazione della fonte cui sono stati attinti, in modo da consentire nel processo il controllo sull'attendibilità dei medesimi (Cass., 23 marzo 1988 n. 2543). con il terzo motivo, si denunciano vizi della motivazione della sentenza nella parte in cui si sarebbero acriticamente recepite le conclusioni della consulenza tecnica circa del dovuto al OS, disattendendosi le critiche formulate dalla difesa avversaria, immotivatamente definite generiche e nonostante che fosse risultato, da un lato, che gli importi non corrispondevano alle tabelle retributive previste dalla contrattazione, e, dall'altro, che il OS stesso avesse inizialmente aderito a transigere per una somma di gran lunga inferiore.
Contrariamente a quanto asserito, risulta dalla motivazione del provvedimento che il tribunale si è diffuso nell'esame delle osservazioni difensive e ha dato conto, in maniera adeguata, del perché le stesse dovessero disattendersi, rilevando (p. 70 della sentenza impugnata) - con apprezzamento svolto in punto di fatto, e quindi incensurabile in questa sede - che "dall'esame della relazione e degli specchi rielaborativi allegati emerge invece chiaramente che gli importi recati da quegli specchi sono stati elaborati proprio sulla scorta delle tabelle contrattuali preventivamente richieste all'E.S.P.I.". Con ragionamento poi giuridicamente corretto, il giudice di merito ha escluso la rilevanza, ai fini della ricostruzione delle somme dovute, del contenuto di un accordo transattivo non perfezionatosi.
Con l'ultimo motivo, l'ente ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 429 del codice di procedura civile e 1224 del codice civile, nonché vizi della motivazione - espone che erroneamente il tribunale ha ritenuto dovuti gli interessi legali sulle somme rivalutate, mentre vertendosi in ipotesi di debito di valuta avente fonte nel contratto di lavoro, si sarebbero dovuti applicare i criteri di cui al citato articolo 1124 prevedenti la debenza degli interessi sull'importo originario del credito. Anche quest'ultima doglianza è da respingersi.
Deve infatti osservarsi che il tribunale di Termini Imerese ha correttamente fatto applicazione del principio di diritto stabilito nella materia dalla assolutamente prevalente giurisprudenza (per tutte, Cass., 17 marzo 1999, n. 2434), alla quale il Collegio aderisce e che ha del resto ricevuto recentemente il suo pieno avallo dalle Sezioni unite con la sentenza numero 38 del 29 gennaio 2001, a termini del quale, in materia di calcolo degli interessi sui crediti di lavoro, anche a seguito della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 156 del 1991, 85 e 207 del 1994), vige il principio secondo cui - con riferimento ai crediti maturati nel periodo precedente a quello nel quale opera la nuova regola dettata dall'articolo 22, comma 36, della legge numero 724 del 1994, dichiarato peraltro illegittimo dalla stessa Corte con la sentenza numero 459 del 2000 per la parte in cui estendeva ai dipendenti privati il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione - gli interessi legali devono computarsi a partire dalla data di scadenza dei singoli crediti con riguardo non già all'importo della somma originaria (in sensibile all'incremento progressivo determinato dalla rivalutazione monetaria) ne' su quella risultante dalla definitiva rivalutazione, ma alle frazioni di capitale, via via rivalutate in base agli indici di svalutazione, fino alla pubblicazione della sentenza e al saldo effettivo. Solo in tale modo, infatti, si realizza un effettivo rapporto di accessorietà tra capitale e interessi, con il rispetto del principio di produttività del reddito non goduto e, quindi, un concreto adeguamento del capitale iniziale. D'altra parte, come osservato dalle Sezioni unite nella motivazione della sentenza sopra citata, da una tale modalità di conteggio non discende un eccesso di tutela del creditore con la imposizione al debitore di un aggravio aggiuntivo, rispetto all'obbligo risarcitorio, incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali, e ciò in quanto il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 429 del codice di procedura civile, ha chiaramente inteso aggiungere a una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla mora debendi, voluta per impiegare le somme dovute al lavoratore in impieghi più lucrosi rispetto alla loro perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora.
In conclusione, si impone il rigetto di entrambi i ricorsi. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese sostenute dalle parti costituite.
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensa le spese tra il OS e l'Ente Siciliano per la Promozione Industriale, nulla nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001