Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2001, n. 5093
CASS
Sentenza 5 aprile 2001

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L'omissione della comunicazione, con la forma del biglietto di cancelleria, della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali, così come prescritto - in mancanza della apposita dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza - dall'art. 90 disp. att. cod. proc. civ., non induce nullità della consulenza tecnica, qualora risulti che le parti siano state egualmente poste in grado di assistere all'indagine e di esplicare in essa le attività ritenute convenienti. (Nella specie il consulente aveva dato avviso dell'inizio delle operazioni con lettera raccomandata; e la S.C. ha escluso - in applicazione del suindicato principio - la configurabilità della denunciata nullità).

La parte che, in sede di ricorso per cassazione, faccia valere la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, causata dall'utilizzazione di materiale documentario fornito dal consulente tecnico di parte ed acquisito al di fuori del contraddittorio tra le parti, ha l'onere di specificare quale sia il contenuto della documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione e quali accertamenti e valutazioni del consulente tecnico - poi utilizzati dal giudice - siano fondati su tale documentazione. In difetto di tale specificazione - senza la quale neanche è possibile verificare se la dedotta irritualità abbia avuto una decisiva influenza sulla decisione impugnata - si configura l'inammissibilità del mezzo di impugnazione, stante la sua genericità.

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  • 1CTU è pubblico ufficiale? (Cass. 5793/15)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2001, n. 5093
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5093
Data del deposito : 5 aprile 2001

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