Sentenza 3 ottobre 2003
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, rigettata la richiesta di archiviazione, disponga la restituzione degli atti al P.M. ordinandogli di emanare, tramite la polizia giudiziaria, il decreto di citazione a giudizio, in quanto nel procedimento dinnanzi al giudice di pace, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 274 del 2000, si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di rito, con la conseguenza che, in tale ipotesi, si applica il principio generale posto dall'art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., in virtù del quale la vocatio in ius spetta al giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2003, n. 47120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47120 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.:
Dott. Franco Marrone - Presidente -
1. Dott. Pasquale Perrone - Consigliere -
2 Dott. Andrea Colonnese - Consigliere -
3. Dott. Giuseppe Sica - Consigliere -
4. Dott. Gennaro Marasca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena;
Avverso l'ordinanza emessa il 28.6.2002 dal Giudice di Pace di Modena nei confronti di:
BE BR SA, nato il [...] in [...];
Letti il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone;
Lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione;
che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Procura della Repubblica ricorre avverso l'ordinanza del Giudice di Pace che, respinta la richiesta di archiviazione, ha "ordinato al P.M. di autorizzare, entro dieci giorni, la polizia giudiziaria alla citazione a giudizio di BE BR SA in ordine al reato di cui all'art. 582 c.p., commesso in Modena in data 1.6.2002". Sostiene l'abnormità del provvedimento in quanto, ex artt. 409, comma quinto, c.p.p. e 17 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il giudice può ordinare al pubblico ministero soltanto di formulare l'imputazione ma non può, nel rispetto delle reciproche autonomie, imporre un atto di impulso processuale che, in forza dell'art. 128 disposizioni di attuazione del cod. proc. pen.,deve essere emesso dallo stesso giudice.
Il ricorso è fondato.
L'ordinanza con la quale il Giudice di Pace nega l'archiviazione della notizia criminis è abnorme nella parte in cui dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero perché autorizzi la polizia giudiziaria ad emettere il decreto di citazione a giudizio. Pur se atto ordinatorio e di impulso processuale, si sostanzia nell'obbligo di emanare un determinato provvedimento, obbligo che, in quanto in contrasto con i principi generali e di ordine costituzionale, determina una stasi del procedimento e una indebita regressione processuale. Qualora, infatti, l'obbligo di facere sia posto dalla norma a carico del giudice e da questi sia arbitrariamente trasferito sulla pubblica accusa, viene invasa la sfera di autonomia del pubblico ministero che non può essere costretto ad emettere atti ad nutum et ad libitum, sia pure a richiesta del soggetto al quale spetta di esercitare la giurisdizione. In siffatta ipotesi viene attribuita al pubblico ministero una attività che non può essere da lui svolta perché estranea alla sfera delle sue funzioni. Certo, l'ordinanza è rispettosa del comma quinto dell'art. 409 c.p.p. e del quarto comma dell'art. 17 del decreto legislativo 24 agosto 2000 n. 274, perché
si traduce in sostanza, nell'imposizione dell'obbligo di formulazione della imputazione. L'imputazione, però, è di per sé esercizio dell'azione penale. Oltre questo atto dovuto, il pubblico ministero non è obbligato ad emettere il decreto di citazione che deve essere emanato dallo stesso giudice. A norma dell'art. 2 della citata Legge, infatti, per tutto ciò che non è espressamente previsto, "si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale". Alla mancanza di una specifica regolamentazione circa l'individuazione del soggetto legittimato ad emanare il decreto di citazione a giudizio consegue l'applicazione dei principi generali in tema di vocatio in ius che è atto diverso e scindibile dall'esercizio dell'azione penale che si concreta nella stessa formulazione coatta dell'imputazione. Trova applicazione, quindi, l'art. 409, comma quinto, che stabilisce: "...il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare". È vero che la norma riguarda la fase procedimentale e non quella processuale, ma è anche vero che in essa viene affermato un principio generale in forza del quale, esercitata l'azione penale da parte del pubblico ministero,la vocatio in ius deve derivare dallo stesso giudice, principio generale che è desumibile per analogia anche dagli artt.418 e 419 c.p.p.,143 e 128 delle relative disposizioni di attuazione. Siffatta statuizione trova la sua ratio nella esigenza di evitare lungaggini in ordine alla necessitata progressione processuale, in coerenza con la speciale e tipica struttura prevista per il processo davanti al Giudice di Pace, caratterizzato da celerità e semplificazione. La deduzione si staglia, con maggior forza, dopo la modifica introdotta all'art. 554 c.p.p. dalla Legge 16 dicembre 1999, n. 479 che ha posto nel nulla il potere-dovere del
P.M di diretta emissione del decreto di citazione dopo la formulazione della imputazione coatta. Questa interpretazione, sia pure estensiva ed analogica, è rispettosa e del principio generale e costituzionale dell'obbligatorietà e titolarità esclusiva dell'azione penale in capo al pubblico ministero, e delle regole dell'autonomia e non interferenza degli organi dell'azione e della giurisdizione. In ipotesi assimilabili a quella della fattispecie, è stata così ribadita l'abnormità del provvedimento che trasferisce sul pubblico ministero l'onere, per il giudizio, di citazione e rinnovazione della citazione della persona offesa e dell'imputato, onere gravante sul giudice che non può rifiutarsi, peraltro, dopo le modifiche apportate all'art. 554 c.p.p. ,di fissare l'udienza preliminare (Sezioni Unite, sent. 28807 del 26/07/2002 RV.221999, conf.217445, Sez. 4, sent.4/10/2002, RV. 222737; sez.5, sent. 21/2/2001 RV. 218429 ; sez. 1, RV. 213833). Consegue che è impugnabile oltre i limiti del principio di tassatività il provvedimento del giudice che, a seguito del rifiuto di archiviazione della notizia criminis, correttamente ha imposto, in sostanza, al pubblico ministero di formulare l'imputazione ma arbitrariamente gli ha ordinato di emettere, tramite la polizia giudiziaria, il decreto di citazione a giudizio.
Il giudice del rinvio deve adeguarsi ai principi esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Modena per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 DICEMBRE 2003.