Sentenza 17 marzo 2001
Massime • 1
La valutazione del giudice del merito circa il diritto del lavoratore alla qualifica dirigenziale prevista dalla disciplina collettiva del rapporto (nella specie, art. 1 CCNL dei dirigenti industriali, che considera dirigenti i prestatori di lavoro "che ricoprono, nell'azienda, un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa"), è incensurabile in sede di legittimità se sostenuta da corretta motivazione quanto all'interpretazione del contratto collettivo e all'accertamento delle mansioni effettivamente espletate dal lavoratore (preposto, nella specie, all'ufficio tecnico della società).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2001, n. 3873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3873 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI UI, elettivamente domiciliato in Roma, via Valnerina n. 40, presso l'avv. prof. Matteo Dell'Olio, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente agli avvocati Giovanni Guariglia del Foro di Orvieto e Carlo Moscatelli del Foro di Terni;
- ricorrente -
contro
TERNI INDUSTRIE CHIMICHE SPA, in liquidazione, in persona del liquidatore, Sig. AG MO, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 32, presso l'avv. Lidia Ciabattini, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. prof. Paolo Tosi del Foro di Milano;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Orvieto del 17 -26 novembre 1997, n. 205, RGAC n. 306 del 1997, cron. 1132;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. prof. Matteo Dell'Olio e Paolo Tosi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva 24 marzo - 12 maggio 1993, il Pretore del lavoro di Terni accoglieva parzialmente la domanda di UI ER con ricorso depositato in data 20 luglio 1990 e riconosceva il richiesto inquadramento nella categoria dei dirigenti dall'11 marzo 1977 alla cessazione del rapporto, avvenuta in data 30 settembre 1989 (il Pretore dichiarava prescritte le differenze maturate dal lo marzo 1972 al marzo 1977). Condannava la società Terni Industrie Chimiche s.p.a. al pagamento delle relative differenze retributive, da accertarsi in prosieguo di causa a mezzo di consulenza tecnica di ufficio.
con sentenza 31 gennaio - 14 febbraio 1994, il Tribunale di Terni, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l'appello della società, dichiarando interamente prescritto il diritto azionato da ER.
Con sentenza 17 maggio - 13 luglio 1996, questa Corte cassava la sentenza del Tribunale di Terni, accogliendo i primi due motivi di ricorso del ER (e dichiarando assorbito il terzo motivo). Questa Corte rilevava che i giudici di appello erano incorsi nel denunciato vizio di violazione di legge nel dichiarare prescritto il diritto alla categoria superiore del ER. Infatti, essi non avevano tenuto conto della circostanza che - quanto meno - il lavoratore aveva interrotto la prescrizione con lettera raccomandata del 13 febbraio 1989, sicché non potevano dirsi prescritte le differenze retributive relative al quinquennio precedente tale data. Quanto all'eccezione di prescrizione decennale del diritto alla qualifica, questa Corte osservava che la stessa non era stata legittimamente introdotta in giudizio e che pertanto correttamente non era stata esaminata dai giudici di appello. In ogni caso, la questione doveva ritenersi irrilevante, considerato che dovevano considerarsi del tutto ininfluenti le rivendicazioni autonome alla qualifica superiore dopo la cessazione del rapporto di lavoro. D'altro canto, tale rivendicazione poteva essere avanzata fino alla cessazione del rapporto in caso di svolgimento continuo di mansioni superiori, rivendicate dal lavoratore.
Il ER riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Orvieto, che, con sentenza 17 - 26 novembre 1997, accoglieva l'appello della società Terni Industrie Chimiche s.p.a., rigettando integralmente le domande del ER.
Il giudice di rinvio osservava che, a seguito della decisione di questa Corte, era tenuto all'esame pieno dell'appello proposto dalla società avverso la sentenza del Pretore che aveva accolto la domanda del ER, limitatamente al periodo marzo 1977settembre 1989. Il Tribunale, innanzitutto, precisava in fatto che il ER era - da ultimo - inquadrato nella categoria intermedia dei quadri, quale impiegato di livello superiore, con funzioni direttive e preposto all'ufficio tecnico, presso il quale prestavano la propria attività venticinque dipendenti.
Secondo i giudici di Orvieto, il Pretore di Terni aveva comunque errato nel riconoscere al ricorrente il diritto alla categoria di dirigente, poiché non aveva confrontato le mansioni di fatto svolte dal ER con l'organigramma aziendale, alla luce delle previsioni della contrattazione collettiva.
L'esame delle risultanze istruttorie - secondo il giudice di rinvio- portava invece alla conclusione della insussistenza del diritto rivendicato dallo stesso, correttamente inquadrato come impiegato direttivo e quindi come quadro.
Egli era stato preposto all'Ufficio tecnico, che costituiva un semplice reparto, anche se non secondario, della struttura aziendale. Si trattava, in realtà, di un semplice servizio aziendale, privo di qualsiasi autonomia e incapace di influire o determinare l'indirizzo aziendale.
Richiamata la giurisprudenza di questa Corte circa gli elementi che caratterizzano la figura del dirigente, rispetto a quella dell'impiegato con funzioni direttive, e ricordata l'importanza della contrattazione collettiva ai fini di un corretto inquadramento, il Tribunale sottolineava conclusivamente - che il ER non aveva mai rivestito, in tutto l'arco del rapporto, alcuno dei tratti caratteristici dirigente vero e proprio (neppure del cosiddetto "piccolo dirigente", secondo quanto ritenuto invece dal Pretore: pag. 10 della sentenza impugnata).
L'Ufficio tecnico, cui egli era preposto dal 1972, comportava una spesa annua che non superava il miliardo di lire. Egli era sotto il controllo stretto del dirigente del settore, l'ing. Mario Viganò, dal quale riceveva direttive ed al quale era tenuto a rivolgersi per ogni decisione finale (operativa o previsionale).
Il ER godeva indubbiamente di una certa autonomia decisionale, soprattutto tecnica, ma sempre nell'attuazione di specifiche direttive dei superiori (il Tribunale richiamava sul punto non solo le testimonianze raccolte, ma anche tutta la documentazione prodotta).
Il Tribunale escludeva che l'attività del ER concorresse - secondo quanto richiesto dall'orientamento giurisprudenziale di questa Corte - alla determinazione degli obiettivi dell'impresa ed alla promozione della complessiva politica aziendale. Lo stesso impiegato era chiamato, di volta in volta, a rappresentare l'azienda, ma solo per gli atti di ordinaria amministrazione, attinenti alle proprie mansioni, sia presso privati che presso la Pubblica Amministrazione, sulla base di poteri conferiti da apposita delibera con conferimento di poteri di firma e di rappresentanza. Scarsa rilevanza, infine, il giudice di orvieto attribuiva alla circostanza che l'incarico di Capo Ufficio tecnico, nel passato, (cioè prima della nomina del ER a preposto di esso), fosse stato ricoperto da un dirigente. Infatti, tale circostanza - comunque irrilevante di per sè, in considerazione dell'inesistenza nel nostro ordinamento di un principio di generale parità di trattamento e della possibilità di attribuzione di una qualifica superiore non corrispondente alle mansioni svolte - poteva agevolmente spiegarsi con il fatto che all'epoca l'Ufficio sovraintendeva alla costruzione dello stabilimento. Al termine di questa fase, l'Ufficio era stato smembrato ed aveva perso di importanza, fino a divenire un settore del più articolato ramo produttivo dell'azienda, diretto dallo stesso ing. Viganò.
Avverso tale decisione il ER propone ricorso per cassazione, sorretto da un unico motivo.
Resiste la società Terni Industrie Chimiche per azioni con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 383, 394, 416, 437 codice di procedura civile, 1362 e seguenti, 1364, 2094, 2095, 2103, 2116, 2697
e seguenti, 2934 e seguenti, 2939 e seguenti, 2946, 2948 nn. 4 e 5 codice civile;
41 legge 30 aprile 1969 n. 153, 2 legge 13 maggio 1985 n. 190, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3, 4 e 5 codice di procedura civile). Il giudice di rinvio - ad avviso del ricorrente - avrebbe preso in considerazione solo gli ultimi anni del rapporto, senza distinguere tra le varie "epoche" dello stesso. L'assunto del ricorrente, invece, era che le mansioni, di maggiore rilievo dirigenziale sin dal 1972, fossero state via via svuotate di importanza, in particolare a partire dal 1981, anno nel quale aveva avuto inizio un processo di ridimensionamento ed emarginazione del ricorrente, oramai caduto politicamente ed anagraficamente "in disgrazia". Del tutto fuorviante, conclude sul punto il ricorrente, sarebbe stato l'esame degli ultimi anni di rapporto, quando le sue mansioni erano state, oramai, progressivamente svuotate di contenuti.
Il dirigente, comunque - ricorda il ricorrente - è pur sempre un lavoratore subordinato, che opera alle dipendenze e sotto. la direzione dell'imprenditore (seppure con vincolo gerarchico più attenuato).
I giudici di Orvieto avevano, invece, finito per abolire la stessa categoria dei dirigenti, respingendola addirittura al di fuori dell'area della subordinazione (e occupandone lo spazio con i quadri).
Il ricorrente censura la lettura che delle risultanze istruttorie hanno dato i giudici di Orvieto, osservando che la stessa "pur nell'apparente minuziosità e compiutezza, deve dirsi gravemente distorta, perché, da un lato, fuori del tempo, con sovrapposizione di fatti tra loro lontani e comunque non scanditi ne' valutati nel loro rilievo reciproco, dall'altro, volta a considerare preclusivo, per di più ricostruendolo in termini preconcetti e solo per il ricorrente, ogni elemento indicativo di subordinazione o riconducibile anche alla declaratoria dei quadri". Dopo aver richiamato le testimonianze e la documentazione analizzate dal giudice di rinvio, il ricorrente osserva conclusivamente che tutti gli elementi posti in luce dallo stesso deponevano concordemente a favore del suo diritto alla dirigenza. Del tutto irrilevante appariva, per contro, la circostanza che il ER fosse sottoposto al potere gerarchico e di controllo dell'ing. Viganò. Anche altri servizi, retti da dirigenti, erano collegati allo stesso ing. Viganò, che era responsabile del coordinamento. Tra l'altro, ricorda il ricorrente, secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, un dirigente può ben essere coordinato da altro dirigente.
Il ricorso è infondato.
Innanzitutto, occorre premettere che l'apprezzamento del giudice del merito circa il diritto del lavoratore alla qualifica dirigenziale prevista dalla contrattazione collettiva del rapporto (nella specie, art. 1 c.c.n.l. dei dirigenti industriali, che considera dirigenti i prestatori di lavoro "che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni, al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa") è incensurabile in sede di legittimità, se sostenuta da corretta motivazione quanto all'interpretazione del contratto collettivo ed all'accertamento delle mansioni effettivamente espletate dal lavoratore (Cass. 25 marzo 1995 n. 3507). Orbene, con riferimento al caso di specie, i giudici di appello hanno esaminato tutto l'arco del rapporto di lavoro svolto dal ER ed hanno escluso che lo stesso avesse quel grado di professionalità, autonomia e potere decisionale,- richiesti dalla contrattazione collettiva per l'attribuzione della categoria di dirigente. A fronte di tale, motivato, accertamento, le censure del ricorrente propongono una interpretazione che comporta una diversa valutazione degli accertamenti istruttori. Si tratta di censure che attengono non alla legittimità, ma al merito della causa.
Non corrisponde, inoltre, a verità che il Tribunale abbia limitato la propria indagine agli ultimi anni del rapporto, anziché all'intero periodo 1972 - 1989.
I giudici di appello hanno ricordato, in particolare, (pag. 17) come la società appellante abbia dato "la dimostrazione (documentale e testimoniale) che l'importanza decisiva di quell'ufficio (si tratta appunto dell'Ufficio tecnico) sino all'arrivo del ER era dipesa dal fatto che, all'inizio, l'Ufficio tecnico sopraintendeva alla costruzione dello Stabilimento (teste Viganò) che, è evidente, in quel momento rappresentava quasi la totalità dell'attività dell'azienda ... Mentre una volta ultimata la costruzione ed iniziata l'attività produttiva, quella struttura divenne meno importante". Poiché il ER ha riferito di avere iniziato la propria attività di preposto all'Ufficio tecnico proprio nel 1972, ne risulta evidente che il Tribunale ha preso in esame l'intero arco del rapporto di lavoro ed il contenuto delle mansioni da lui svolte sin da tale data.
Del tutto irrilevante, in questo contesto, appare l'affermazione (contenuta a pag. 11 della sentenza impugnata) che erroneamente il giudice di rinvio avrebbe richiamato la declaratoria contrattuale relativa alla categoria dei quadri - categoria questa riconosciuta solo a partire dal 1985, a seguito della legge n. 190 del 13 maggio 1985 - così facendo intendere di aver esaminato solo il periodo successivo a tale data, in cui - come accennato - le mansioni affidate al ER avevano perso gran parte del loro originario contenuto.
Si tratta, infatti, solo di una - logica - conclusione, "attualizzata", del precedente ragionamento, secondo il quale doveva escludersi in capo al ER quella autonomia e discrezionalità delle decisioni proprie della categoria dei dirigenti, e riconoscergli - invece - quelle, inferiori, proprie dei cosiddetti impiegati direttivi (ora quadri).
Il ricorrente richiama pure quel recente orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo il quale non vi è incompatibilità tra la qualifica di dirigente e l'esercizio di mansioni con vincolo di dipendenza gerarchica, specialmente nei casi di aziende ad organizzazione complessa con pluralità di dirigenti e con graduazione di compiti.
Sul punto si richiama, semplicemente, la più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale un impiegato con funzioni direttive (così era inquadrato formalmente il ER, anche prima dell'istituzione della categoria dei quadri) deve essere preposto ad un ramo o ad un singolo settore, ovvero ad un servizio, dell'azienda, con attribuzioni sia di poteri gerarchici su altri dipendenti, sia di poteri di iniziativa ed autonomia decisionale, con correlativa responsabilità, ancorché nell'attuazione delle direttive generali del titolare dell'impresa o dei dirigenti della stessa (Cass. 20 agosto 1996 n. 7664). La figura del dirigente, nonostante il graduale ampliamento della categoria ad opera della contrattazione collettiva e la riconosciuta possibilità di diverse fasce all'interno della stessa, deve ritenersi ancora caratterizzata dall'autonomia e discrezionalità delle decisioni e dalla mancanza di una vera e propria dipendenza gerarchica, nonché dall'ampiezza delle funzioni, tale da influire sulla conduzione dell'azienda ovvero su di un ramo di essa, o quanto meno dall'alta qualificazione tecnica e professionale delle mansioni svolte (che non possono essere circoscritte - come nel caso del ER - ad un semplice settore od ufficio dell'azienda, privo, tra l'altro, di particolare peso ed importanza).
Il Tribunale ha richiamato la disposizione contrattuale, da ultimo applicabile al caso di specie, che prevede per l'8^ livello, Quadro- super, gli impiegati con funzioni direttive, "che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole importanza, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i quadri con funzioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità maggiori di quelle richieste per gli appartenenti al 7^ livello Quadri".
A fronte di questa precisa indicazione di provenienza contrattuale, il Tribunale ha osservato che il primo giudice avrebbe dovuto darsi carico di evidenziare aspetti ulteriori e diversi da quelli già presi in considerazione in sede collettiva (importanza dell'unità organizzativa, discrezionalità di poteri, coordinamento e controllo) posto che le previsioni contrattuali, ai fini dell'inquadramento dei lavoratori, vincolano il giudice ai requisiti stabiliti dalle pattuizioni medesime, senza che sia consentito il ricorso a criteri diversi (Cass. 17 maggio 1993 n. 5587). Correttamente, il giudice di rinvio ha spiegato che era del tutto irrilevante che l'Ufficio tecnico, prima del 1972, fosse retto da un dirigente. Infatti, risultava anche documentalmente che l'importanza di questo ufficio si era notevolmente ridotta - dopo l'ultimazione della costruzione dello stabilimento e l'affidamento ad altri Uffici della manutenzione, della igiene e sicurezza e del laboratorio - sino a rimanere un semplice settore del più articolato ramo produttivo dell'azienda, diretta dal vice direttore, ing. Mario Viganò; un settore, tra l'altro, che non incideva sulle precipue finalità produttive dell'impresa chimica Terni industrie chimiche società per azioni.
Il Tribunale ha posto in luce la soggezione del ER alle continue direttive del Viganò, sottolineando che verso i dirigenti dei vari servizi - retti anche essi da dirigenti - il coordinamento apicale di questi si atteggiava in modo assai diverso. Infine, ha ricordato le testimonianze raccolte, secondo le quali "ogni progetto elaborato dall'Ufficio tecnico passava all'approvazione del Vice Direttore sia per gli aspetti tecnici che economici" (Teste Deli Dario) "Il vice direttore entrava nel merito delle soluzioni tecniche e indicava le soluzioni da dare ai singoli casi". Il che, secondo il Tribunale, costituiva puntuale conferma dell'esistenza di uno stretto collegamento gerarchico e di un potere direttivo e di controllo in capo al suo superiore diretto (l'ing. Viganò), incompatibile con la figura di dirigente, piuttosto che di una collaborazione sotto forma di coordinamento tra dirigenti di diverso grado (coordinamento piuttosto evidente invece nel rapporto esistente tra lo stesso Vice direttore e la struttura manutenzione e produzione).
Sull'incompatibilità di un vero e proprio rapporto gerarchico tra dirigenti, anche di livello diverso, cfr. di recente Cass. S.U. n. 6041 del 29 maggio 1995. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione di questo giudizio.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2001