Sentenza 11 dicembre 2003
Massime • 1
In materia di concessione dei benefici penitenziari l'esclusione, espressamente prevista nel comma primo dell'art. 4 bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), della liberazione anticipata dalle limitazioni in esso contemplate, non è estensibile, per analogia, al divieto, stabilito dall'ultimo comma del citato articolo, di tale concessione nel caso di ritenuto collegamento dell'interessato con la criminalità organizzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2003, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 11/12/2003
1. Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 5910
3. Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 013108/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA di LECCE - SEZIONE DISTACCATA di TARANTO;
contro l'ordinanza 8 gennaio 2003 emessa dal TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TARANTO;
nei confronti di:
1) NO RO, nato il [...];
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIVIO PEPINO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Il Tribunale di sorveglianza di Taranto, con ordinanza 8 gennaio 2003 ha concesso a NO RO (detenuto presso la casa circondariale di Taranto) 45 giorni di liberazione anticipata in relazione al semestre scontato dal 15 dicembre 2001 al 15 giugno 2002. Ha osservato il tribunale che: a1) durante la detenzione il condannato "non ha dato luogo a rimarchi di sorta, attenendosi alle prescrizioni impostegli"; a2) la segnalazione 20 dicembre 2002 della Direzione distrettuale antimafia attestante l'esistenza di collegamenti del NO con la criminalità organizzata non osta alla concessione della liberazione anticipata, dovendo l'ultimo comma dell'art. 4 bis ordinamento penitenziario essere coordinato con il primo comma dello stesso articolo, che esclude il beneficio de quo dal novero di quelli per cui operano situazioni ostative ex lege;
a3) in ogni caso la comunicazione della Direzione nazionale antimafia è priva di riferimenti temporali specifici idonei a dimostrare l'attualità degli asseriti collegamenti con la criminalità organizzata.
Contro l'ordinanza ha proposto ricorso, per violazione di legge e illogicità e vizi di motivazione, il Procuratore Generale di Lecce - sezione distaccata di Taranto osservando che: b1) la esclusione della possibilità di concedere la liberazione anticipata nel caso di segnalazione, da parte della Direzione nazionale o distrettuale antimafia, di collegamenti attuali con la criminalità organizzata è univoca in base al testo dell'art. 4 bis, ul. comma, ordinamento penitenziario (e della consolidata giurisprudenza di legittimità) e non può essere superata dalle osservazioni svolte dal tribunale (che solo potrebbero, in astratto, legittimare un dubbio di costituzionalità); b2) in ogni caso, la valutazione della segnalazione della Direzione distrettuale antimafia effettuata dal tribunale è illogica in quanto non tiene conto della pendenza di un procedimento per reato associativo a carico del NO. Il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è fondato.
È orientamento giurisprudenziale consolidato che "la esclusione, espressamente prevista nel comma primo dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, della liberazione anticipata dalle limitazioni ivi contemplate in materia di concessione dei benefici penitenziari non è estensibile, per analogia, al divieto, stabilito dall'ultimo comma del citato articolo, di detta concessione nel caso di ritenuti collegamenti dell'interessato con la criminalità organizzata" (così, per tutte, Cass., sez. 1^, 11 febbraio - 8 marzo 1994, Zappalà, riv. n. 196806). Orbene, nessuna delle osservazioni del tribunale legittima una modifica di tale orientamento in quanto:
c1) il carattere di misura alternativa alla detenzione, in senso normativo, della liberazione anticipata si evince sia dall'inserimento della stessa nel capo 6^ dell'ordinamento penitenziario (dedicato, appunto, alle misura alternative) sia dal testo del comma 1 dell'art. 4 bis in esame ("le misure alternative alla detenzione previste dal capo 6^, esclusa la liberazione anticipata ..."), e ciò anche a tacere del fatto che, sotto il profilo ontologico, l'alternatività del beneficio de quo rispetto alla detenzione (lungi dall'essere inesistente, come ritenuto dal tribunale) è la più radicale possibile); c2) l'espressa previsione, nel primo comma dell'art. 4 bis ord. pen., di una diversa disciplina della liberazione anticipata rispetto alle altre misure alternative sta a significare, proprio secondo i canoni interpretativi posti dall'art. 14 delle preleggi, che, in assenza di deroghe esplicite (non indicate nell'ultimo comma dell'art. 4 bis, ordinamento penitenziario), non è lecito affermare una diversità di trattamento per alcune di dette misure;
c3) la scelta di precludere la liberazione anticipata a chi ha in corso collegamenti con la criminalità organizzata è scelta non illogica e, come tale, rimessa al potere del legislatore senza possibilità di censure di legittimità costituzionale;
c4) nessuna illegittima limitazione dei poteri della magistratura di sorveglianza consegue alla interpretazione qui sostenuta, posto che - come per le altre misure alternative - resta affidata al tribunale di sorveglianza la valutazione della fondatezza della segnalazione della Direzione nazionale o della Direzione distrettuale antimafia. Ciò posto, la valutazione del giudice a quo circa la genericità della segnalazione della Direzione distrettuale antimafia è carente e apodittica: le dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia circa i contatti del NO con la criminalità organizzata sono, in sè, dati specifici e rilevanti (ai limitati fini che qui interessano) e l'assenza di riferimenti temporali espliciti è surrogabile con l'attestazione di un elemento sintomatico come la pendenza di procedimento per reato associativo.
Alla luce di quanto sopra l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004