Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2002, n. 2621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2621 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME D026 21/02 SSAZIONE LA CORTE SUPR IMA DI SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G. N. 15135/00 Dott. BR BATTIMIELLO Consigliere Cron. 6268 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 10/12/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TEN ZA sul ricorso proposto da: NO CO, NI SI, RT VO, NE AL, IG TR, LL UD, IN NO, AT ER, IN OL, IN AD, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO RT, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ' in persona del legale rappresentante pro tempore, 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 5307 -1- Centrale dell'Istituto, presso l'Avvocatura difeso dagli avvocati CARLO DE rappresentato e ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avversO la sentenza n. 311/99 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 11/10/99 R.G.N. 23/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per: estinzione per rinunzia. -2- A.G. 15135/00 Svolgimento del processo Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza indicata in epigra- fe, accogliendo l'appello dell'INPS, ha rigettato le domande proposte da EL NC, TO RI, Scarta- belli IL, LI LB, CA ET, LL Clau- dio, NI BR, TT GI, NI PA e LL DR per ottenere la rivalutazione del periodo di esposi- zione all'amianto, sul rilievo che i lavoratori erano già pensionati alla data di entrata in vigore della legge 27 mar- zo 1992 n. 257, che tale beneficio ha concesso. Avverso questa decisione il EL e gli altri soggetti suindicati hanno proposto ricorso per cassazione. L'INPS si è costituito con sola procura. I ricorrenti hanno successivamente depositato "atto di ri- dell'art. 80, comma nuncia all'azione giudiziaria (ai sensi 25, della L. 23.12.2000 n. 388"). Motivi della decisione I ricorrenti -denunciando violazione e/o errata applica- 1. - zione dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche e integrazioni- sostengono l'erroneità della distinzione, ai fini dell'attribuzione del beneficio, tra lavoratori pensionati e lavoratori in attività di servi- zio, poiché la legge ha inteso accordare un'indennità di ca- rattere risarcitorio per i danni patiti o per i rischi corsi per l'esposizione all'amianto. inoltre, che, nelDeducono, Flee 1 senso limitativo inteso dal Tribunale, la norma sarebbe inco- stituzionale.
2. L'esame del ricorso è precluso per l'avvenuto deposito . ricorrent: CH CH dichiarato di дем dell'atto col quale 1 "rinunciare all'azione giudiziaria in corso", ai sensi dell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 n. 388. Détta norma prevede che "In caso di rinuncia all'azione giu- diziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27.03.1992 n. 257 e ces - sati dall'attività lavorativa antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività precedenti alla estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripeti- zione di indebito nei confronti dei titolari di pensione in- teressati".
3. Di tale norma, ricorrendone i presupposti, deve quindi farsi applicazione nella specie, con dichiarazione di estin- zione del giudizio e compensazione delle spese dell'intero processo, non rilevando in contrario l'eventuale mancanza о irritualità della notifica all'INPS della dichiarazione di rinuncia, atteso che, secondo i principi generali, la rinun- cia all'azione giudiziaria si concreta nella rinuncia alla domanda, e cioè nella rinuncia al diritto sostanziale dedotto in giudizio. Essa, estinguendo la pretesa di diritto sostan- 2 ziale, ha l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito della domanda medesima e non ha bisogno di essere accettata dalla controparte, la quale non ha interesse alla prosecuzio- ne del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione rinunciata (Cass. 5 maggio 1962 n. 890).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia ai sensi 4.383 dell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000. Compen- реч sa le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 10 dicembre 2001 Il Presidente Flowers Ulf, ceclinell, Il Consigliere est. uminio IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria FEB. 2002 2 IL CANCELLIERE 2 oggi, 3 v 5 } 5 . 7 U O - 1 A 1 D E E E S , G O A G I T E O S L T I G T I E A R L R I L D E D O 3