Cass. pen., sez. feriale, sentenza 26/08/2010, n. 32522
CASS
Sentenza 26 agosto 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Sussiste il tentativo quando la condotta tipica univocamente diretta alla realizzazione dell'evento sia ostacolata da un fatto esterno, che si verifica, come nella specie in tema di truffa, quando vi sia l'allertamento delle forze di polizia da parte della persona offesa a seguire le trattative e ad intervenire per impedire che il delitto si perfezioni o che la realizzazione del profitto si consolidi con l'acquisizione o la possibilità d'uso autonomo del bene oggetto dell'atto di disposizione patrimoniale.

Commentario1

  • 1Truffa: si configura il tentativo se la consegna del danaro avviene sotto il controllo della polizia
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023

    La massima In tema di truffa, è configurabile il reato tentato e non consumato nel caso di consegna del denaro o del bene sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria allertata dalla persona offesa (c.d. “consegna controllata”), in quanto l'atto di disposizione patrimoniale non avviene per l'induzione in errore in cui sia incorsa la vittima, né si è realizzato il profitto tramite l'acquisizione della disponibilità autonoma e definitiva della cosa. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, in caso di estorsione, il reato si consuma non appena l'estorsore riceve il bene del soggetto passivo e ciò perché l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 26/08/2010, n. 32522
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32522
Data del deposito : 26 agosto 2010

Testo completo