Sentenza 26 agosto 2010
Massime • 1
Sussiste il tentativo quando la condotta tipica univocamente diretta alla realizzazione dell'evento sia ostacolata da un fatto esterno, che si verifica, come nella specie in tema di truffa, quando vi sia l'allertamento delle forze di polizia da parte della persona offesa a seguire le trattative e ad intervenire per impedire che il delitto si perfezioni o che la realizzazione del profitto si consolidi con l'acquisizione o la possibilità d'uso autonomo del bene oggetto dell'atto di disposizione patrimoniale.
Commentario • 1
- 1. Truffa: si configura il tentativo se la consegna del danaro avviene sotto il controllo della poliziaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima In tema di truffa, è configurabile il reato tentato e non consumato nel caso di consegna del denaro o del bene sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria allertata dalla persona offesa (c.d. “consegna controllata”), in quanto l'atto di disposizione patrimoniale non avviene per l'induzione in errore in cui sia incorsa la vittima, né si è realizzato il profitto tramite l'acquisizione della disponibilità autonoma e definitiva della cosa. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, in caso di estorsione, il reato si consuma non appena l'estorsore riceve il bene del soggetto passivo e ciò perché l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 26/08/2010, n. 32522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32522 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 26/08/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 76
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - N. 31960/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CUREU Anca Paula, n. a Baja Mare (Romania) il 2.4.1984;
avverso la sentenza in data 19 luglio 2010 della Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott.ssa M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. RUSSO Rosario, che ha concluso per l?inammissibilita?
del ricorso nonche? la trasmissione degli atti alla Corte d?appello di Milano in relazione al MAE 8.7.2010 in atti, sul quale non risulta essersi provveduto.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ordinava la consegna all?autorita? giudiziaria tedesca di CU Anca Paula, cittadina rumena, nei cui confronti la Procura della Repubblica di BL (Staatsanwaltschaft Koblen) in data 12 febbraio 2010 aveva emesso mandato di arresto europeo (MAE) sulla base di provvedimento cautelare adottato in pari data dalla Pretura di BL (Amstgericbt BL) per il reato di tentata truffa aggravata commesso in Mendig e Lugano in data 11 febbraio 2010 in danno del cittadino tedesco Schmitz.
La CU, a seguito di inserimento nel S.I.S. era stata arrestata in data 20 maggio 2010 da appartenenti alla Stazione CC. di Melzo e il giorno successivo il Consigliere delegato dal Presidente della Corte di appello di Milano, convalidato l?arresto e ritenuto sussistente il pericolo di fuga, applicava alla medesima la misura della custodia cautelare in carcere.
1.1. Osservava la Corte di appello che il fatto addebitato alla CU e? previsto come reato anche dalla legge italiana e che i gravi indizi di colpevolezza erano stati adeguatamente rappresentati dall?a.g tedesca sulla base della deposizione della persona offesa e dell?agente sotto copertura che aveva avuto modo di seguire le condotte truffaldine poste in essere dalla CU e dai suoi complici (tali BE, OV alias DU e HI) nelle trattative per l?acquisto di un immobile, con l?artificio o raggiro rappresentato dallo scambio di banconote contraffatte. Non rilevava poi che la CU, arrestata in Svizzera per il medesimo fatto, fosse stata scarcerata dall?autorita? giudiziaria elvetica in data 31 maggio 2010 per carenza di indizi, stante l?esiguita? degli elementi rappresentati, all?epoca, dall?A.g. tedesca.
2. Ricorre per cassazione la CU a mezzo del difensore avv. Mario Fortunato, che, con atto spedito a mezzo di telegramma, denuncia:
2.1. in primo luogo, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 1 la mancanza del requisito della doppia punibilita? del fatto,
dato che l?allertamento delle forze di polizia configurava l?inidoneita? del tentativo di truffa;
2.2. inoltre, in relazione alla medesima L., art. 18, comma 1, lett. p), deduce che il fatto era stato parzialmente consumato in Italia, con conseguente divieto di consegna.
DIRITTO
1. Il ricorso appare manifestamente infondato e, per altro verso, comunque assolutamente generico.
In relazione alla configurabilita? del tentativo, va osservato che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimita?, l?allertamento delle forze di polizia da parte della vittima di un?azione criminosa non rende inidonea la condotta a produrre effetti antigiuridici. Il reato e? impossibile per inidoneita? della condotta o del mezzo solo se l?azione posta in essere dall?agente puo? dirsi inidonea in assoluto e, con valutazione ex ante, difetti intrinsecamente di qualsiasi efficacia causale: quando risulti cioe?
del tutto priva di capacita? ad innescare, sia pure in via eccezionale, una sequenza causale diversa dall?insuccesso (Sez. 2, n. 36295 del 22/09/2005, Balestrazzi;
Sez. 2, n. 7630 del 14/01/2004, Argenta;
Sez. 1, n. 721 del 28/04/1988, Argenta;
Sez. 1, n. 7185 del 28/11/1987, Addis). Sussiste il tentativo invece quando, posta in essere la condotta tipica univocamente diretta alla realizzazione dell?evento, questa sia ostacolata da un fatto esterno, come avviene in caso di truffa (o di estorsione) se la persona offesa, resasi conto dell?intento criminoso, solleciti l?autorita? di polizia a seguire le trattative e ad intervenire proprio per impedire che il delitto sia perfezionato o che la realizzazione del profitto si consolidi con l?acquisizione o la possibilita? d?uso autonomo del bene oggetto dell?atto di disposizione patrimoniale (nella quale ipotesi puo? anzi venire in discussione la configurabilita? del delitto consumato, non gia? di quello tentato: cfr. S.U. n. 19 del 1999). L?allegazione difensiva relativa alla parziale consumazione del fatto in territorio italiano appare quindi del tutto generica, non riferendosi ad alcuno specifico elemento di fatto emergente dagli atti e non risultando supportata (contrariamente a quanto si dice) da alcuna allegazione. Sulla base dei documenti processuali risulta, invece, che il reato contestato e? stato commesso interamente in territorio estero (Mendig e Lugano).
Il ricorso appare dunque inammissibile e all?inammissibilita?
consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
2. In atti vi e? un ulteriore MAE, emesso in data 8 luglio 2010 dalla Procura della Repubblica di Coblenza per analoghi fatti a carico della CU, il quale si basa su un provvedimento cautelare della Pretura di Colonia in data 6 luglio 2010. Tale mandato non risulta tuttavia preso in considerazione della Corte di appello di Milano. Non essendovi pronunzia ne? impugnativa sul punto, occorre disporre la trasmissione degli atti alla medesima Corte di appello per le sue determinazioni.
La Cancelleria provvedera? agli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano in relazione al mandato di arresto europeo emesso in data 8 luglio 2010 dalla Procura della Repubblica di Coblenza a carico della CU. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 26 agosto 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010