Sentenza 9 febbraio 2000
Massime • 1
Il disposto dell'art. 168, comma primo, cod. pen., che prevede limiti e condizioni alla revocabilità della sospensione condizionale della pena "Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164", vuol dire che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere sempre disposta, senza limiti e condizioni, quando sia stata concessa per più di una volta, ovvero per più di due volte nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen. In siffatte ipotesi la revoca è adottabile anche dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2000, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 9/2/2000
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " Adolfo Di Virginio " N. 635
3. " IT AR " REGISTRO GENERALE
4. " FR RP " N. 29031/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal P.G. presso la Corte d'Appello di Firenze avverso ordinanza della Corte in data 20.5.1999, con la quale veniva rigettata richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a UR RC
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Di Virginio;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 20.5.1999 la Corte d'Appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta, inoltrata dal P.G., di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a UR RC con sentenze del Pretore di Cagliari in data 5.5.1992 e del Tribunale di Lucca in data 27.11.1995, per avere lo UR riportato nuova condanna (ancora una volta condizionalmente sospesa) con sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 19.5.1998, irrevocabile il 16.10.1998. Osservava la Corte che non poteva trovare applicazione al caso l'art. 168 c. 1 n.1 c.p.; e che non ricorrevano i presupposti di cui al n. 2, poiché
le pene cumulate non superavano il limite dei due anni. Non competeva, d'altronde, al giudice dell'esecuzione l'applicazione eventuale del secondo comma dell'art. 168 c.p., riferendosi l'art.674 c.p.p. alle sole ipotesi di revoca obbligatoria previste dal primo comma.
Ricorre il P.G., deducendo inosservanza degli artt. 163, 164 e 168 c.p.p. Erroneamente la Corte avrebbe preso in considerazione singolarmente le condanne precedenti, senza tener conto che la somma delle pene inflitte nel complesso superava il limite dei due anni;
e che, in ogni caso, la sospensione era stata inammissibilmente concessa per tre volte.
Il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso, facendo sostanzialmente propria le argomentazioni dell'ordinanza; e alle sue conclusioni si è associata la difesa dello UR, con memoria in data 26.1.2000.
Il ricorso deve essere accolto.
Anche indipendentemente dalla questione della cumulabilità, ai sensi dell'art. 168 c. 1 n. 2 c.p., delle pene inflitte con più sentenze, già risolta comunque da questa Corte (Sez. II 21.4.1998, Ricciardelli) nel senso propugnato dal ricorrente. è di ostacolo insuperabile alla tesi della Corte d'Appello il disposto dell'art.168 c. 1 c.p., che prevede limiti e condizioni alla revocabilità
della sospensione condizionale della pena "salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164". Ciò vuol dire che la revoca deve essere sempre disposta, senza limiti e condizioni, quando la sospensione condizionale sia stata concessa per più di una volta, ovvero per più di due volte nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 164 c.p.; e l'ipotesi rientra senza dubbio tra quelle,
previsto dal primo comma dell'art. 168, di revoca obbligatoria, come tale adottabile anche dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.674 c.p.p. L'ordinanza deve quindi essere annullata, con rinvio al giudice competente per nuova deliberazione che tenga conto del principio affermato con la presente sentenza.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, all'udienza, il 9 febbraio 2000. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2000