Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2000, n. 635
CASS
Sentenza 9 febbraio 2000

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Il disposto dell'art. 168, comma primo, cod. pen., che prevede limiti e condizioni alla revocabilità della sospensione condizionale della pena "Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164", vuol dire che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere sempre disposta, senza limiti e condizioni, quando sia stata concessa per più di una volta, ovvero per più di due volte nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen. In siffatte ipotesi la revoca è adottabile anche dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2000, n. 635
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 635
    Data del deposito : 9 febbraio 2000

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