Sentenza 15 febbraio 2012
Massime • 1
Il legale rappresentante di una società dichiarata fallita può beneficiare della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638), qualora dimostri di aver sollecitato il curatore al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute all'Istituto previdenziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2012, n. 9587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9587 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 15/02/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 423
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 45996/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES MA N. IL 29/03/1943;
avverso la sentenza n. 12431/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 24/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In parziale riforma della decisione del Tribunale, la Corte di Appello di Trieste, con sentenza 24 maggio 2011, ha ritenuto OS AR responsabile del reato continuato di omesso versamento dei contributi all'Inps e lo ha condannato alla pena di giustizia.
Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno evidenziato come la materialità dei fatti risultasse accertata dal verbale di contestazione dell'ente previdenziale e da una deposizione testimoniale;
la dichiarazione di fallimento dell'imputato era inconferente perché successiva alle omissioni per cui è processo e, comunque, poteva avere incidenza solo per l'accesso alla speciale causa di non punibilità, ma non rilevava "al fine di impedire il venire in essere dei delitti di omesso versamento".
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, deducendo:
- che il reato inserito nella L. n. 638 del 2003, art. 2, prevede l'avverarsi di una condizione di punibilità negativa rappresentata dal mancato versamento dei contributi nel termine di mesi tre dalla notifica del verbale di contestazione;
- che, nella sua qualità di fallito, non è stato posto in grado di regolarizzare non avendo neppure ricevuto il verbale di contestazione notificato al curatore del fallimento;
- che non è esatto il passaggio della sentenza ove di ritiene che l'imprenditore deve corrispondere i contributi anche a scapito della retribuzione dei dipendenti.
Le deduzioni sono manifestamente infondate e generiche per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma- che la Corte reputa congruo quantificare in Euro mille - alla Cassa delle Ammende.
Una recente sentenza delle Sezioni Unite, n. 1855/2012, ha precisato che l'imputato deve essere posto nella condizione di potere usufruire della esenzione dalla pena prevista dalla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis. Nel caso in cui sia mancata la constatazione o la notifica dello avviso di accertamento delle violazioni, il termine di tre mesi concessi per evitare la sanzione penale decorrono dalla notifica del decreto di citazione a giudizio (se contiene tutti gli elementi essenziali per la regolarizzazione); nella contraria ipotesi, l'imputato può usufruire della facoltà della L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis, nel corso del giudizio. Tale procedura con la possibilità del tardivo pagamento è stata ritenuta dall'imputato impraticabile a causa della sua situazione di fallito e della notifica dell'avviso di accertamento delle violazioni non a sue mani. La tesi difensiva non è condivisibile.
Sul punto, si precisa che la notifica del detto avviso era stata tentata presso il Costessa il quale, in data 24 aprile 2006, l'ha respinta e rinviato l'atto al curatore del fallimento;
poiché il destinatario ha rifiutato di ricevere l'avviso dopo averne preso visione (come dimostrato dal mirato inoltro all' organo fallimentare), la notifica deve intendersi validamente eseguita (Sezioni Unite sentenza 155/2011). In tale contesto, l'assunto difensivo di non avere potuto usufruire della speciale causa di non punibilità avrebbe consistenza solo se sostenuta dalla prova, mancante nel caso in esame, che il NI ha sollecitato invano il curatore al pagamento la somma dovuta all'Inps. L'imputato, pur fallito, era posto nella condizione di effettuare gli omessi pagamenti ed accedere alla causa estintiva del reato tramite il curatore, ma è rimasto inattivo;
tale situazione gli ha inibito di usufruire della facoltà prevista dalla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1, bis. La residua deduzione è priva della necessaria concretezza dal momento che il ricorrente afferma solo labilmente che la carenza di mezzi finanziari gli ha inibito di corrispondere i contributi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2012