Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2003, n. 7296
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Sentenza 13 maggio 2003

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Gli effetti del provvedimento di sospensione della esecuzione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. sono limitati al procedimento esecutivo nel quale è pronunciato il provvedimento, e non influiscono , quindi, sull'azione esecutiva resa astrattamente possibile dal titolo esecutivo, ne' sugli altri procedimenti esecutivi eventualmente promossi sulla base dello stesso titolo.

Nell'ambito dell'esecuzione forzata, l'intervento spiegato dal creditore munito del titolo esecutivo e garantito da ipoteca, dopo l'udienza di autorizzazione alla vendita ma prima della udienza fissata per la distribuzione del ricavato, per quanto tardivo, produce per tutto il successivo corso della procedura esecutiva gli stessi effetti dell'intervento tempestivo, ed in particolare abilita il creditore intervenuto al compimento di atti esecutivi.

La sentenza che decide sulla opposizione agli atti esecutivi può essere impugnata solo con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., e pertanto solo per violazione di legge ; ne consegue che non è ammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza emessa in sede di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. che denunci vizi di omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, se non nel caso di mancanza assoluta della motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2003, n. 7296
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7296
    Data del deposito : 13 maggio 2003

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