Sentenza 13 maggio 2003
Massime • 3
Gli effetti del provvedimento di sospensione della esecuzione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. sono limitati al procedimento esecutivo nel quale è pronunciato il provvedimento, e non influiscono , quindi, sull'azione esecutiva resa astrattamente possibile dal titolo esecutivo, ne' sugli altri procedimenti esecutivi eventualmente promossi sulla base dello stesso titolo.
Nell'ambito dell'esecuzione forzata, l'intervento spiegato dal creditore munito del titolo esecutivo e garantito da ipoteca, dopo l'udienza di autorizzazione alla vendita ma prima della udienza fissata per la distribuzione del ricavato, per quanto tardivo, produce per tutto il successivo corso della procedura esecutiva gli stessi effetti dell'intervento tempestivo, ed in particolare abilita il creditore intervenuto al compimento di atti esecutivi.
La sentenza che decide sulla opposizione agli atti esecutivi può essere impugnata solo con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., e pertanto solo per violazione di legge ; ne consegue che non è ammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza emessa in sede di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. che denunci vizi di omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, se non nel caso di mancanza assoluta della motivazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2003, n. 7296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7296 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. DI NANNI GI Francesco - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA GO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FRANCESCO COLI con studio in 61100 PESARO VIA MARSALA 10, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA MARCHE SPA, con sede in Ancona, in persona del suo Presidente prof. avv. Bruno Brusciotti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TARO 37, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA COLANTONI, difesa dall'avvocato FRANCESCO RAFFAELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO SPA, con sede legale in Teramo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore GI Di Sante, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOMENTANA 13, presso lo studio dell'avvocato MARIA STELLA VEGNA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 236/00 del Tribunale di PESARO, emessa e depositata l'01/03/00 (R.G. 1715/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Maria Stella VEGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GI CA promuoveva esecuzione forzata nel 1983 su immobili di GO LE davanti al tribunale di Pesaro, in cui intervenivano numerosi creditori, tra cui anche la Banca delle Marche, munita di titolo esecutivo ed iscritta.
In data 21.5.1992 il G.E., preso atto che con sentenza passata in giudicato era stata dichiarata l'inefficacia esecutiva dei titoli posti dal creditore procedente a fondamento dell'espropriazione, sospendeva l'esecuzione fino all'esito del giudizio di opposizione proposto dal debitore.
Con successivo pignoramento nel 1993 la Banca delle Marche staggiva i beni immobili già colpiti dal pignoramento del CA, intervenivano altri creditori ed il processo proseguiva fino all'incanto del 22.4.1998, con cui veniva aggiudicato il bene a CO la RT.
Successivamente il G.E., con ordinanza del 17.6.1998, riuniva le due procedure e, con decreto 1.9.1998, trasferiva l'immobile all'aggiudicatario.
Avverso tale decreto proponeva opposizione LE GO, assumendo che la banca aveva proceduto esecutivamente su immobile non pignorabile, in quanto già sottoposto ad espropriazione su istanza del CA;
che la Banca delle Marche doveva ritenersi un interventore tardivo, per cui non poteva procedersi alla vendita ed al decreto di trasferimento;
che doveva subito procedersi alla riunione dei due procedimenti esecutivi, con la conseguenza che nessun atto esecutivo poteva emettersi.
Il tribunale di Pesaro, con sentenza depositata l'1.3.2000, qualificata l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi, rigettava la stessa.
Riteneva il giudice che più pignoramenti riuniti in un unico procedimento ontologicamente non perdevano la loro autonomia e che non era giuridicamente corretta la tesi, secondo cui, a fronte di un pignoramento caducato o caducando, il secondo pignoramento a questo riunito dovesse ineluttabilmente seguirne la sorte. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione LE GO.
Resistono con controricorsi la Banca delle Marche s.p.a. e la Banca popolare dell'Adriatico. Non si sono costituiti gli altri intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'omessa motivazione ed il mancato esame di fatti decisivi e la conseguente violazione ed errata applicazione degli artt. 626, 561 e 514 c.p.c. Assume il ricorrente che la sentenza impugnata non ha considerato che la banca delle Marche era già intervenuta nella prima procedura esecutiva;
che essa aveva eseguito il secondo pignoramento sulla base degli stessi titoli e sullo stesso immobile, dopo l'udienza di autorizzazione alla vendita, per cui il suo intervento doveva considerarsi tardivo a norma dell'art. 524 c.p.c.; che erratamente la sentenza impugnata considerava invece autonomi i due pignoramenti, con la conseguenza che la banca finiva per aggirare l'ordinanza di sospensione del primo procedimento esecutivo, con effetto vincolante per tutti i creditori intervenuti.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e mancata applicazione dell'art. 626 c.p.c.. Assume il ricorrente che essendo stato riunito il secondo procedimento esecutivo al primo (quello sospeso), non poteva essere emesso il decreto di trasferimento in data 1.9.1998, poiché l'intero procedimento riunito era sospeso.
3.1. Ritiene questa Corte che i due motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Anzitutto è inammissibile il primo motivo nella parte in cui censura l'omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi. Infatti, poiché l'ambito di impugnazione in Cassazione della sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi è definito dall'art. 111 Cost. per il ricorso straordinario, non sono ammissibili motivi che denuncino vizi per omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (Cass. 17.3.1998, n. 2848), se non nel caso di mancanza assoluta di motivazione (la quale costituisce elemento della sentenza a norma dell'art. 132 c.p.c.). Tanto non si rinviene nella fattispecie.
3.2. Quanto alle assunte violazioni delle norme di diritto, indicate nei suddetti motivi, le stesse sono infondate.
Va, anzitutto, osservato che, a norma dell'art. 493, c. 3, c.p.c., in tema di pignoramenti su istanze di più creditori, ogni pignoramento ha effetto indipendente.
A tal fine va rilevato che indipendenza significa che le vicende dell'uno (invalidità di pignoramento, sua caducazione per accoglimento di opposizione, ecc.) non vulnerano l'efficacia dell'altro.
L'effetto indipendente si ha tanto nel caso di vizi formali dell'atto che per motivi che affettano l'azione esecutiva. Sulla base di questo principio la dottrina esattamente ritiene che vale per il pignoramento successivo la regola per cui proposta opposizione contro uno dei creditori, l'eventuale sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice non tocca l'altro pignoramento. Pertanto per ottenere la sospensione dell'intero procedimento l'opposizione va diretta contro tutti i pignoranti.
3.3. Da ciò consegue che è manifestamente infondata la censura di violazione dell'art. 626 c.p.c., per essere stata emessa ordinanza di trasferimento del bene in pendenza di sospensione del procedimento.
Infatti la sospensione del procedimento esecutivo fu emessa nell'ambito del primo procedimento esecutivo, in data 21.5.1992, quando ancora non era stato iniziato il procedimento esecutivo di cui al pignoramento effettuato dalla banca delle Marche nell'anno 1993.
Nè il fatto che i due procedimenti esecutivi siano stati riuniti comporta che la sospensione disposta per uno di essi, investa automaticamente - come ritiene il ricorrente - anche quello instaurato successivamente al provvedimento di sospensione. Infatti, come ha già osservato questa Corte, gli effetti del provvedimento di sospensione dell'esecuzione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 624 c.p.c. sono limitati al procedimento esecutivo nel quale è pronunciato il provvedimento e non influiscono, quindi, sull'azione esecutiva resa astrattamente possibile dal titolo esecutivo, ne' sugli altri procedimenti esecutivi eventualmente promossi sulla base dello stesso titolo (Cass. 26 giugno 1993, n. 7089). Nella fattispecie, anzi, il secondo procedimento esecutivo era stato posto in essere da altro creditore e sulla base di altro titolo esecutivo.
4. Infondata è anche la censura di violazione degli artt. 561 e 524 c.p.c. Essa si fonda sull'assunto che, essendo il secondo pignoramento sullo stesso bene (quello effettuato dalla banca delle Marche) successivo all'udienza del primo procedimento di cui all'art. 563, c. 2, c.c. (udienza di autorizzazione alla vendita), esso produceva solo l'effetto di un intervento tardivo della stessa banca a norma dell'art. 561, ult. c. c.p.c., per cui la banca non poteva provocare atti di esecuzione.
Va osservato, infatti ed a prescindere da altre considerazioni, che nella fattispecie la banca delle Marche, era un creditore garantito da ipoteca e munito di titolo esecutivo, per cui, a norma dell'art. 566 c.p.c., l'intervento, per quanto tardivo rispetto all'udienza di autorizzazione alla vendita, produceva per il seguito, gli stessi effetti dell'intervento tempestivo, ivi compreso anche quello di promuovere atti esecutivi, poiché detto intervento era intervenuto prima dell'udienza di cui all'art. 596 c.p.c., relativa al progetto di distribuzione.
5. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c.. Secondo il ricorrente il tribunale di Pesaro erroneamente ha qualificato il ricorso del LE come opposizione agli atti esecutivi, mentre in effetti trattavasi di opposizione all'esecuzione.
Ritiene il ricorrente che, poiché nella fattispecie il pignoramento della banca dava luogo ad un intervento tardivo della stessa, che le impediva di promuovere atti esecutivi, in effetti la sospensione del primo procedimento esecutivo comportava che la stessa non potesse promuovere alcun atto esecutivo.
6.1. Anche questo motivo è infondato.
Esso si fonda su una premessa, che, come sopra detto, è infondata. In ogni caso va, altresì, osservato che, mentre l'opposizione all'esecuzione ha per oggetto il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni, l'opposizione agli atti esecutivi consiste nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo e quindi ha ad oggetto la regolarità degli atti e dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo o preliminari all'azione esecutiva e la loro notificazione (Cass. 23 giugno 1999, n. 6396;
Cass 9 ottobre 1998, n. 10028).
6.2. Nella fattispecie infatti se opposizione all'esecuzione può essere definita quella proposta dal LE per contestare nell'an il diritto del CA di procedere ad esecuzione forzata, l'opposizione proposta nei confronti della banca delle Marche, attiene solo al quomodo dell'esecuzione, contestandosi alla stessa il diritto di promuovere atti di esecuzione autonomamente, pendente la sospensione del procedimento esecutivo iniziato dal CA. Ne consegue che avendo il ricorrente impugnato il decreto di trasferimento, siccome irritualmente emesso, e non avendo contestato nè l'esistenza del credito della resistente, ne' la pignorabilità del bene, l'opposizione in questione correttamente è stata ritenuta dalla sentenza impugnata come opposizione agli atti esecutivi. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalle resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalle resistenti e liquidate, in Euro 1600, di cui Euro 1500 per onorario, per la Banca delle Marche ed in Euro 2100, di cui Euro 2000 per onorario, per la Banca Popolare dell'Adriatico. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2003