Sentenza 11 novembre 2008
Massime • 1
In tema di revoca dell'indulto, nel caso in cui il reato commesso entro il termine all'uopo rilevante risulti unito in continuazione con altro più grave commesso precedentemente, per valutare il superamento del limite di pena preclusivo alla concessione del beneficio, il giudice non deve considerare l'aumento di pena applicato in concreto ma deve aver riguardo alla sanzione edittale minima prevista per il reato, con la massima riduzione consentita in presenza di circostanze attenuanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2008, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/11/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3029
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 020927/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA CA, N. IL 21/04/1961;
avverso ORDINANZA del 02/11/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CEDRANGOLO OSCAR che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 02.11.2007 la Corte d'appello di Milano, in funzione di Giudice dell'esecuzione ed in sede di opposizione avverso il proprio provvedimento 06.10.2006, rigettava l'istanza di NC CA tesa ad ottenere l'indulto di cui al D.P.R. n.394 del 1990, sulla pena di cui alla sentenza 11.08.2001 della Corte d'assise d'appello di Catanzaro, Con tale pronuncia il NC era stato condannato alla pena complessiva di anni 17 di reclusione per i delitti, tutti ritenuti in continuazione, di tentato omicidio (capo 27 di quella rubrica), in materia di armi (capi 28 e 37) ed ex art. 416 bis c.p., (capo 107). Detta sanzione complessiva era stata articolata, in sede di cognizione, con indicazione puntuale della porzione di pena ascrivibile al reato più grave (anni 15 per il tentato omicidio), ma con attribuzione indifferenziata di anni 2 di reclusione per tutti i reati satelliti (capi 28, 37 e 107). Tra questi, rilevava l'anzidetto giudice dell'esecuzione, vi era il reato associativo (capo 107 della rubrica) a carattere permanente e sicuramente perdurato, nella sua commissione da parte del NC, oltre il limite temporale (24.10.1989) previsto dal D.P.R. n. 394 del 1990, a differenza degli altri reati perpetrati, invece, in precedenza (anni 1987 - 1988). In siffatta situazione, al fine di valutare se sussistesse la condizione ostativa prevista dal cit. D.P.R. art. 4, si doveva sciogliere la continuazione, e spettando al Giudice dell'esecuzione determinare i singoli apporti di pena per i reati per i quali ciò non era stato fatto dal Giudice della cognizione ordinaria, si doveva rilevare come - così riprendendo questi la loro autonomia - si dovesse far riferimento alle pene edittali, pur nel minimo, secondo un citato filone giurisprudenziale. In definitiva non poteva essere applicato il chiesto indulto in quanto il NC, con la sentenza 11.08.2001 della Corte d'assise d'appello di Catanzaro, era stato condannato per un delitto non colposo (partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso) commesso dopo il termine di legge (24.10.1989), delitto per il quale sussisteva la condizione ostativa - dovendosi sciogliere la continuazione, riprendendo quindi tale reato la sua autonomia, e dovendosi determinare pertanto la concreta sanzione con riferimento alla pena edittale - essendo quest'ultima (anni 3 di reclusione) superiore al limite di legge (anni 2).
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge: la questione di diritto si risolve nella determinazione dei criteri per lo scioglimento del cumulo giuridico operato ex art. 81 cpv c.p., allorché ciò si imponga ai fini dell'applicazione dell'indulto. Orbene, premesso che era indiscutibile che, nella fattispecie, il reato associativo si fosse protratto oltre il termine previsto dal D.P.R. n. 394 del 1990, aveva errato l'impugnata ordinanza a basarsi sul criterio giurisprudenziale secondo cui - sciolta la continuazione - si dovesse far riferimento alla pena edittale, giacche ciò era legittimo solo in mancanza di qualsiasi indicazione da parte del Giudice della cognizione. Nella presente vicenda, invece, la sentenza di condanna aveva indicato una sanzione globale (anni 2 di reclusione) per tutti i reati satelliti, due dei quali (quelli in materia di armi : capi 28 e 37) pacificamente condonabili, di tal che per quello escluso (il reato associativo) inevitabilmente doveva essere ritenuta un pena inferiore ai due anni, da ciò conseguendo che la stessa non poteva operare come causa ostativa cit. D.P.R. ex art.
4. Rilevava ancora il ricorrente come fosse pacifico, in giurisprudenza, da un lato che il Giudice dell'esecuzione dovesse rispettare la pronuncia della cognizione, dall'altro che comunque lo scioglimento della continuazione non potesse risolversi in malam partem. Infine, quand'anche si dovesse accedere alla tesi del Giudice dell'esecuzione milanese, non poteva essere accettabile il criterio del riferimento alla pena edittale minima, non ricavabile dal sistema, dovendo invece -come in tutti i casi analoghi - il Giudice dell'esecuzione farsi carico di stabilire, per i reati satelliti per i quali non fosse stato determinato il singolo apporto sanzionatorio, una pena concreta e non già riferita al minimo edittale.
3. Il ricorso, fondato, merita accoglimento.
L'impugnata ordinanza deve, invero, essere annullata per violazione di legge nei termini di seguito precisati.
È vero, infatti, che la giurisprudenza di legittimità fa riferimento alla necessità di aver riguardo, in situazioni quali quella in esame, alla pena edittale di ogni singolo reato confluito nel vincolo della continuazione, ed a tale orientamento ci si deve anche nella presente fattispecie riportare. Una volta scisso il cumulo, infatti, ogni reato riprende la sua autonomia con la conseguenza che se il Giudice della cognizione non ha applicato la regola di cui all'art. 533 c.p.p., comma 2, il Giudice dell'esecuzione deve considerare - così insegna l'anzidetto orientamento - che, in base al principio del favor rei, sia stata irrogata la pena nel minimo edittale. Peraltro in siffatto calcolo non possono non essere considerate le attenuanti che il Giudice della cognizione abbia concesso, atteso che anche di ciò, sempre per il detto fondamentale principio del favor rei, non si può non tener conto nella situazione in parola. Poiché tale precipuo esame non risulta essere stato fatto dal Giudice dell'esecuzione, l'impugnata ordinanza va quindi in tal senso annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame che tenga conto del principio di diritto qui affermato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.
Depositato in cancelleria il 20 gennaio 2009