Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/1998, n. 11700
CASS
Sentenza 5 ottobre 1998

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Non si ha violazione del principio di immutabilità del giudice allorché il giudizio venga definito da giudice diverso da quello che, in precedente udienza, si era limitato a dichiarare la contumacia dell'imputato, rinviando il dibattimento ad altra udienza, senza che si desse corso alla lettura del capo di imputazione e alla relazione del pubblico ministero; e ciò perché, ad integrare la causa di nullità prevista dall'art. 525 cod. proc. pen. è necessaria la diversità dei giudici della deliberazione da quelli che hanno partecipato al dibattimento, non da quelli che hanno partecipato agli atti predibattimentali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/1998, n. 11700
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11700
    Data del deposito : 5 ottobre 1998

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