Sentenza 5 ottobre 1998
Massime • 1
Non si ha violazione del principio di immutabilità del giudice allorché il giudizio venga definito da giudice diverso da quello che, in precedente udienza, si era limitato a dichiarare la contumacia dell'imputato, rinviando il dibattimento ad altra udienza, senza che si desse corso alla lettura del capo di imputazione e alla relazione del pubblico ministero; e ciò perché, ad integrare la causa di nullità prevista dall'art. 525 cod. proc. pen. è necessaria la diversità dei giudici della deliberazione da quelli che hanno partecipato al dibattimento, non da quelli che hanno partecipato agli atti predibattimentali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/1998, n. 11700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11700 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori Udienza pubblica dott. Edoardo Fazzioli Presidente del 5/10/98
dott. Severo Chieffi Consigliere SENTENZA
dott. Giuseppe De Nardo " N. 971
dott. Gianfranco Riggio " REGISTRO GENERALE
dott. Dario De Pascalis " N. 21689/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Lo Porto Rocco, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del Pretore di Palermo in data 4 dicembre 1997. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Dario De Pascalis;
preso atto delle conclusioni del P.G. dott. Vincenzo Verderosa il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con la impugnata sentenza il giudice a quo, previo riconoscimento della continuazione, ha condannato il Lo Porto alla pena di L. 600.000 di ammenda in quanto colpevole delle contravvenzioni ex art.2 L. 30/4/62 n. 283 e 650 c.p. per avere attivato un esercizio adibito alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di sostanze alimentari senza essere munito della prescritta autorizzazione sanitaria e per non avere ottemperato all'ordinanza emessa dal Sindaco di Palermo per ragioni di igiene, il tutto così come accertato in Palermo il 4/11/94.
In sede di ricorso per Cassazione proposto ai sensi degli artt. 606 co. 2 e 593 c.p.p., l'imputato ha eccepito in primo luogo la violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 157 c.p. con riferimento alla contravvenzione di cui alla L. 283/62 in quanto trattavasi di reato già prescritto alla data della sentenza pretorile che avrebbe dovuto essere conseguentemente dichiarato estinto per tale causale.
Con il secondo motivo il ricorrente ha poi eccepito la violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p in relazione all'art. 484 e segg. c.p.p. in quanto la impugnata sentenza era stata emessa nella udienza del 4/12/97 da un magistrato diverso da quello che, in data 3/6/97, aveva compiuto le attività previste dagli artt. 484 e 487 c.p.p. per poi rinviare la trattazione del processo alla seguente udienza del 4/12 stante la mancata comparizione del teste di accusa. Ne conseguiva, secondo il ricorrente, la nullità della impugnata sentenza e tale era quindi la relativa richiesta.
Il primo motivo di ricorso è fondato in quanto la contravvenzione ex art. 2 L. 283/62, essendo sanzionata unicamente con la ammenda, si prescrive nel termine di due anni prorogabili al massimo a tre anni dalla data del commesso reato. Ne consegue che, alla data del 4/12/97 la detta contravvenzione, per quanto riguarda il Lo Porto, era già estinta per intervenuta prescrizione.
A tale dichiarazione di estinzione del reato dovrà conseguire pertanto la eliminazione della relativa pena che, ai sensi dell'art. 620 lett. 1), c.p.p. questa Corte ritiene di poter direttamente quantificare in L. 200.000 di ammenda rispetto alla pena complessiva di L. 600.000 determinata dal primo giudice ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p. Infondata è invece la seconda eccezione in quanto il Pretore, nella udienza del 3/6/97, non ha compiuto atti che prevedessero necessaria previa apertura del dibattimento essendosi limitato a dichiarare la contumacia dell'imputato e, ancor prima che si desse lettura del capo di imputazione e che avesse luogo la relazione del P.M., a rinviare il processo alla successiva udienza del 4/12/97.
Tanto premesso, deve ricordarsi che la causa di nullità prospettata dal ricorrente è prevista dall'art. 525 c.p.p. il quale peraltro, nel medesimo secondo comma prevede che i giudici della deliberazione debbono essere gli stessi che hanno partecipato al "dibattimento", e non anche agli predibattimentali.
La logica di tale distinzione è chiaramente quella di assicurare che i giudici che dovranno decidere siano le stesse persone fisiche che ebbero ad assistere al dibattimento e cioè a quella fase processuale nel corso della quale si acquisiscono tutti quei dati che contribuiranno poi a formare quei convincimento che sfocerà nella pronuncia finale.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente al reato di cui alla L. 283/62 perché estinto per prescrizione ed esclude la relativa pena che determina in L. 200.000 di ammenda. Conferma nel resto la sentenza impugnata determinando la pena per il residuo reato in L. 400.000 di ammenda.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 1998