Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2003, n. 3403
CASS
Sentenza 17 dicembre 2003

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In tema di violenza privata (art. 610 cod. pen.), il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà, mentre è irrilevante, per la consumazione del reato, che la condotta criminosa si protragga nel tempo, trattandosi di reato istantaneo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto integrato il reato nella condotta del soggetto che aveva afferrato la parte offesa per le spalle, costringendola a fermarsi ed a realizzare un contatto interpersonale che spontaneamente avrebbe evitato, impedendole, altresì, di entrare in una cabina telefonica e di telefonare).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2003, n. 3403
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3403
Data del deposito : 17 dicembre 2003

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