Sentenza 17 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di violenza privata (art. 610 cod. pen.), il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà, mentre è irrilevante, per la consumazione del reato, che la condotta criminosa si protragga nel tempo, trattandosi di reato istantaneo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto integrato il reato nella condotta del soggetto che aveva afferrato la parte offesa per le spalle, costringendola a fermarsi ed a realizzare un contatto interpersonale che spontaneamente avrebbe evitato, impedendole, altresì, di entrare in una cabina telefonica e di telefonare).
Commentari • 4
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Costringere altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa, con violenza o minaccia, integra il reato – previsto e punito dall'art. 610 c.p. – di violenza privata. La suddetta fattispecie criminosa anela a tutelare la libertà morale, id est la libertà psichica, da intendersi quale facoltà di autodeterminarsi spontaneamente secondo motivi propri, all'uopo sia formando liberamente la propria volontà sia orientando i propri comportamenti in conformità delle deliberazioni liberamente prese (ex pluris: Cass. Pen., Sez. V, 09 aprile 2019, n.35092; Cass. pen., Sez. 5, 06/06/2017, n. 40291). Elemento oggettivo L'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 c.p. è costituito da una …
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(Ricorsi dichiarati inammissibili) (Normativa di riferimento: C.p. artt. 392, 610) Il fatto Con sentenza, emessa in data 28/04/2017, la Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 21/06/2013, rideterminava la pena, inflitta a S. S. e R. P., in anni uno di reclusione, per il primo, e in mesi nove di reclusione, per il secondo, in relazione al capo A, originariamente qualificato ex art. 81, 629 co. n. 2 c.p., 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991, riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 610 c.p., e al capo B, ex art. 612 c.p., limitatamente al R., reati contestati ai prevenuti per aver costretto con minacce T. A. a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2003, n. 3403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3403 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17/12/2003
1. Dott. PERRONE Pasquale - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 14241
3. Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 036467/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GA GI NI N. IL 04/06/1961;
avverso SENTENZA del 03/06/2003 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PANZANI LUCIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. Antonio Abate che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Pietro Catanoso che ha concluso:
"affermazione di responsabilità dell'imputata, pena di legge e risarcimento dei danni";
Con sentenza 3 giugno 2003 la Corte d'appello di Reggio Calabria in parziale riforma della sentenza 4.4.2001 del Pretore di Reggio Calabria, dichiarava non doversi procedere nei confronti di TI VA AN per il reato di molestie, confermava la pronuncia di penale responsabilità per il reato di violenza privata e rideterminava la pena in mesi due e giorni quindici di reclusione. All'TI era contestato il reato di cui all'art. 610 c.p. per avere, con violenza, costretto SO MM MA a fermarsi per parlare con lei, afferrandola per un braccio.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa della TI deducendo violazione dell'art. 610 c.p. per insussistenza degli elementi oggettivi del reato ed inosservanza dell'art. 530, comma 1, c.p.p.;
violazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p. in relazione all'erronea applicazione dell'art. 610 c.p.; violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione del reato in quello di molestie;
violazione di legge per mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
violazione di legge in relazione all'art. 53, comma 1, legge 24.11.1981, n. 689, in relazione alla mancata concessione della sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria della specie corrispondente.
Il ricorso non è fondato. Il primo motivo è inammissibile perché la ricorrente contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, in particolare della costrizione del soggetto passivo argomentando da una presunta erronea ricostruzione dei fatti che sarebbe stata operata dai giudici d'appello, in quanto costoro non avrebbero valutato che la SO si sarebbe fermata non perché obbligata dalla TI, ma perché aveva tutto l'interesse a far intervenire gli agenti di polizia che giunsero sul posto avvertiti dalla sorella della parte lesa. E sarebbero stati gli agenti intervenuti a trattenere la TI, che invece voleva andare via. In questi termini la ricorrente prospetta una diversa valutazione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede. Esula infatti dai poteri della Cassazione la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Cass., sez. 1^, 4 maggio 1998, n. 1700, RV 210566), nonché la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 2.7.1997, n. 0 6402, ric. Dessimone e altri, RV 207944). La sentenza impugnata ha correttamente osservato che la ricorrente trattenne la parte lesa prendendola per la spalla, così coartandola nella sua libertà di autodeterminazione. Il successivo intervento degli agenti è irrilevante, perché successivo alla condotta criminosa che non richiede, per la consumazione del reato, di essersi protratta nel tempo.
Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato. La ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia fondato l'affermazione di penale responsabilità sulle dichiarazioni della parte lesa, ritenuta attendibile anche in ragione del fatto che la TI aveva posto in essere nei mesi precedenti una vera e propria persecuzione, integrante gli estremi del reato di molestie, per cui era intervenuta condanna in primo grado. Si duole della mancanza di riscontri oggettivi. A prescindere dal fatto che la parte lesa è teste, le cui dichiarazioni, purché adeguatamente valutate, possono da sole essere poste a fondamento di una pronuncia di condanna (cfr. ex multis Cass. pen., Sez. 2^, 18/10/2001, n. 43303, Panaro, Cass. Pen., 2002, 3848), la sentenza impugnata si è fondata oltre che sull'attendibilità della SO, dimostrata dalla comprovata veridicità dei fatti di molestie riferiti e dalla costanza delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari ed in dibattimento, sul comportamento tenuto dalla TI al sopraggiungere degli agenti di polizia, che riferirono che essa era molto agitata, diede in escandescenze, rifiutò di seguirli in Questura e per opporsi alla loro azione graffiò, sia pur involontariamente, l'ispettore Iannì.
Per quanto attiene al terzo motivo va sottolineato che la Corte di merito ha correttamente escluso che la fattispecie in esame potesse integrare il meno grave reato di molestie in ragione del fatto che vi fu effettivamente una menomazione della libertà, cagionata mediante il ricorso a violenza fisica. Ha sottolineato la sentenza impugnata che l'uso della fisicità da parte della TI, costrinse la parte offesa a fermarsi ed a realizzare un contatto interpersonale che spontaneamente essa avrebbe evitato.
Ed invero ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, situazione che la sentenza impugnata ha individuato nel fatto che la parte offesa nel caso in esame è stata ostacolata nella libertà di movimento ed impedita anche mentre cercava di entrare in una cabina telefonica e di telefonare, tanto che ebbe a caderle il ricevitore.
Sono infondate anche le censure in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, avendo i giudici di merito correttamente osservato che la condotta persecutoria posta in essere dalla TI nei confronti della parte offesa comportava una prognosi negativa in ordine al fatto che per il futuro la ricorrente si astenesse dal compimento di ulteriori fatti di reato. Infondato è anche il motivo con cui il ricorrente si duole dell'omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata concessione della misura sostitutiva ex art. 53 legge 681/89. In proposito il potere discrezionale del giudice deve ritenersi vincolato non soltanto al rispetto dei criteri stabiliti dagli artt. 133 bis e ter c.p. in ordine all'entità della pena, ma anche dell'art. 133 c.p. in ordine alla possibilità di procedere alla conversione. E la motivazione può ricavarsi per implicito dalle considerazioni adottate con riferimento alla determinazione della pena in generale ovvero al rifiuto della concessione della sospensione condizionale della pena. Ed a questo proposito, come s'è detto, la sentenza impugnata ha sottolineato la condotta persecutoria della TI nei confronti della parte offesa, condotta che correttamente è stata considerata ostativa alla concessione del beneficio della conversione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese a favore della parte civile costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre la ricorrente al pagamento delle spese a favore della parte civile, liquidate in euro 2070, comprensivi di spese in senso stretto.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004