Sentenza 7 aprile 2010
Massime • 1
L'ente Comune non è legittimato a costituirsi parte civile nel processo per il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo, in quanto il suolo oggetto dell'abusiva occupazione è di proprietà dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2010, n. 18765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18765 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 07/04/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 659
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 16164/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST TA, nato l'[...];
Avverso la Sentenza Tribunale di Latina, in data 28/04/08;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. GENTILE Mario;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per Annullamento senza rinvio per prescrizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Latina, con sentenza emessa il 28/04/08, dichiarava ST TA del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. e la condannava alla pena di Euro 500,00 di ammenda;
nonché al risarcimento dei danni in favore del Comune di Latina, costituitasi parte civile.
L'interessata proponeva appello - qualificato ricorso per Cassazione, ex art. 568 c.p.p., comma 5; trattandosi di sentenza inappellabile ex art. 593 c.p.p., comma 3 - deducendo censure varie. In particolare la ricorrente esponeva:
1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato de quo (artt. 54 e 1161 cod. nav.), poiché il Comune di Latina aveva rilasciato apposito titolo abilitativo n. 71910 del 25/07/03, con il quale era stata autorizzata l'occupazione dell'area demaniale de qua;
2. che il reato era estinto, essendo già maturata la prescrizione alla data della decisione impugnata (28/04/08);
3. che il Comune di Latina non era legittimato a costituirsi parte civile, trattandosi di occupazione di area facente parte del demanio marittimo.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva in via principale la propria assoluzione per non aver commesso il fatto.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 07/04/2010, ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il termine massimo di prescrizione del reato (artt. 54 e 1161 cod. nav.) contestato alla ricorrente (anni quattro e mesi sei in relazione a fatti accertati il 06/08/03, con sequestro dei gazebo in data 08/08/03) - tenuto conto anche del periodo di sospensione del decorso della prescrizione per la durata di mesi sei e gg. 15;
sospensione dovuta al rinvio del processo su richiesta della difesa - è maturato in data 22/08/08, con conseguente estinzione del reato medesimo.
Vanno revocate le statuizioni civili attinenti al risarcimento dei danni a favore del Comune di Latina. Detto Ente Comunale, invero - trattandosi di reato attinente all'occupazione abusiva di arenile rientrante nel Demanio marittimo - non era legittimato a costituirsi parte civile.
Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza del Tribunale di Latina in data 28/04/08 nei termini come sopra evidenziati.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina le statuizioni civili. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010