Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 1
La deliberazione con cui un istituto di ricovero per anziani determini l'ammontare delle rette dovute per i ricoveri è un atto tipicamente amministrativo, con il quale non può legittimamente disporsi anche per il passato in danno dei suoi destinatari. Ne consegue che la clausola contrattuale con cui il privato si obblighi al pagamento di una retta giornaliera già determinata nel suo iniziale ammontare, contestualmente impegnandosi alla corresponsione di "ogni ulteriore aumento" della retta stessa, non può che interpretarsi nel senso di far salva la facoltà, per l'istituto, di richiedere il versamento di somme ulteriori in relazione ad aumenti (solo) futuri, con esclusione di ogni possibile retroattività dei medesimi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/1999, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Paolo VITTIRIA - Rel. Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PISA in persona del Sindaco pro tempore, succeduto IST RIUNITI RICOVERO E DI EDUCAZIONE CITTÀ DI PISA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato PIETRO RICCI, difeso dall'avvocato CANNIZZARO PULIDORI ANNA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL OV;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 10693/96 proposto da:
LL OV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E.GIANTURCO 5, presso lo studio dell'avvocato MATTIA ROSA, difeso dall'avvocato FRANCO CIAPPI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI PISA SUCCEDUTO IST RIUNITI RICOVERO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 286/95 del Tribunale di PISA, emessa il 02/02/95 e depositata il 12/05/95 (R.G. 1843/91);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/98 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Pietro RICCI (per delega Avv. A. CANNIZZARO PULIDORI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale. Svolgimento del processo.
l. - EL BE conveniva in giudizio gli Istituti riuniti di ricovero e di educazione della Città di Pisa e, con la citazione a comparire davanti al pretore di Pontedera, notificata il 19.4.1985, proponeva una domanda di condanna alla restituzione della somma di L. 1.738.000, aumentata di interessi e rivalutata.
L'attore esponeva d'aver ricoverato la propria madre in quell'istituto il 5.11.1981, impegnandosi a pagare la relativa retta giornaliera. Questa, indicata nel contratto in L. 30.700, nello stesso mese era stata aumentata a L. 44.000. Egli l'aveva sempre corrisposta, ma ne aveva sospeso il pagamento nel periodo 1.10.- 6.12.1982, quando il ricovero era cessato.
Proseguiva esponendo che, mentre era rimasto debitore della somma di L. 3.252.000, gli Istituti avevano ricevuto dalla U.S.L. 16 di Val d'Era la somma di L. 4.990.000, erogata per il ricovero dal servizio sanitario, donde il credito di L.
1.738.000 a suo favore. 2. - Gli Istituti si costituivano in giudizio, proponendo una domanda riconvenzionale, per la condanna al pagamento di L.
2.391.000. L'ente esponeva che, mentre il BE aveva corrisposto per il 1982 la retta di 44 mila lire, questa era stata portata a 60 mila al giorno, sicché, detratto il rimborso di L. 4.990.000, il BE era rimasto debitore della somma di L. 2.391.000.
3. - L'aumento della retta per l'anno 1982 era stato stabilito con delibera adottata dall'ente il 17.11.1982, e le parti avrebbero di li in poi discusso di come interpretare il contratto di ricovero e la clausola in esso contenuta - <con onere di mantenimento .. in ragione di L. 30.700 giornaliere e per ogni eventuale aumento>. L'ente avrebbe sostenuto che, secondo il contratto, l'ammontare della retta potesse subire nel corso di ogni anno variazioni valide anche per il periodo già trascorso, il privato che la retta indicata nel contratto era suscettibile di aumenti, ma per il futuro. 4. - La controversia, decisa dal pretore in senso favorevole all'ente, lo è stata in senso contrario dal tribunale di Pisa, con la sentenza del 12.5.1995. Il tribunale ha ritenuto che la clausola - inserita in un contratto ad esecuzione continuata e senza prefissione di termini - poiché indicava l'ammontare della retta richiesta all'epoca aveva l'univoco significato letterale di far salva la facoltà di futuri aumenti e di impegnare i contraenti ad adeguarvisi.
Per la chiarezza ed univocità dell'espressione usata, che non faceva cenno alcuno ad una possibile retroattività degli aumenti, il senso letterale delle espressioni usate non consentiva diversa interpretazione.
5. - Il Comune di Pisa, succeduto agli Istituti ha proposto ricorso per cassazione.
EL BE ha resistito con controricorsò a sua volta proponendo ricorso incidentale.
Le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione.
l. - Il ricorso principale e quello incidentale hanno dato luogo a distinti procedimenti, che debbono essere riuniti perché riguardano impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza (art.335 cod. proc. civ.).
2.1. - Il ricorso principale contiene quattro motivi. Il primo ed il secondo denunciano vizi della sentenza prospettati come motivi di violazione di norme sul procedimento (art.360 n. 4 cod. proc. civ. , in relazione all'art. 116, primo comma, ed all'art. 115 dello stesso codice).
Il ricorrente osserva anzitutto che il tribunale, nell'accertare quale fosse stata la comune intenzione delle parti, ha omesso di tenere in considerazione circostanze di fatto, che se valutate sarebbero potute risultare decisive: in particolare, la dichiarazione dei testimoni AB e NI, i quali avevano affermato che agli obbligati, così come al BE, al momento della sottoscrizione del contratto di ricovero, veniva <esplicitato chiaramente che il senso della clausola "e per ogni eventuale aumento" era quello di rendere vincolante l'aumento della retta dall'inizio dell'anno di riferimento, indipendentemente dalla sua comunicazione>. Il ricorrente aggiunge che la valutazione del comportamento tenuto dal BE in occasione dell'aumento della retta nell'anno 1981, quello del ricovero cioè, è stato fuorviato sia dalla mancata considerazione del comportamento tenuto dalla parte prima del processo e nel processo, comportamento dal quale si sarebbe dovuto evincere che aveva pagato l'aumento perché era stato consapevole di doverlo fare, sia dalla valorizzazione di un fatto mai allegato, ovverosia che nel sottoscrivere il contratto di ricovero sapesse che l'aumento era stato deliberato già prima.
2.2. - Il terzo ed il quarto motivo denunciano vizi di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1362 e 1363 cod. civ.). Il ricorrente osserva che, secondo l'art. 1362, secondo comma, cod. civ., per determinare la comune intenzione delle parti, non basta ricercare il senso delle parole usate dai contraenti, ma si deve valutare il loro comportamento complessivo, anche posteriore e considera che il tribunale si è invece voluto arrestare ad un preteso chiaro significato della clausola, mancando di tenere conto delle spiegazioni che erano state date al BE nel sottoscrivere l'atto e del comportamento da lui tenuto nel pagare l'aumento della retta per il 1981.
Il ricorrente, infine, lamenta che il tribunale abbia limitato la propria indagine ad una parte del contratto, senza tenere conto del richiamo ai regolamenti delll'ente contenuti in altra parte dello stesso atto, dai quali si sarebbe poi desunto che, in conformità della disciplina in tema di I.P.A.B. e dell'ordinamento dell'Ente, la determinazione delle rette aveva cadenza annuale ed era inscindibilmente legata alla -necessità di garantire la parità di bilancio, si che l'aumento della retta, accettato con il contratto, avrebbe dovuto intendersi decorrente dall'inizio dell'anno di riferimento.
2.3. I motivi non sono fondati.
3.1. Il documento che i giudici di merito hanno dovuto interpretare è un modulo predisposto dagli Istituti riuniti di ricovero e di educazione della Città di Pisa, che si presentava composto di due parti.
La prima conteneva l'autorizzazione al ricovero: v'era la scritta <con onere di mantenimento a carico. in ragione di L. ... giornaliere dal ... e per ogni eventuale aumento>.
Nella seconda, destinata ad essere sottoscritta da chi chiedeva il ricovero, v'era l'altra scritta <chiede che il proprio congiunto sopra generalizzato venga accolto, alle condizioni di regolamento, presso codesti Istituti>.
3.2. Il Comune di Pisa non ha depositato nel giudizio davanti al tribunale il regolamento dell'ente, al quale si è richiamato nel quarto motivo: non può perciò lamentare che il tribunale, nell'interpretare l'atto che gli uffici dell'ente avevano sottoposto alla firma del BE, non abbia tenuto conto del rinvio <alle condizioni del regolamento> in esso contenuto.
Il comune, del resto, neppure davanti a questa Corte ha depositato il regolamento ne' ha riprodotto nel ricorso le disposizioni del medesimo regolamento che, secondo l'assunto, avrebbero consentito all'ente di determinare l'ammontare della retta per l'anno di riferimento in un qualsiasi momento dello stesso anno. Che il potere dell'ente di calcolare la retta a consuntivo, in ragione del complessivo costo della gestione, dovesse comunque desumersi dalla disposizioni in tema di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (L. 17 luglio 1890, n. 6972 e R.D. 5 febbraio 1891, n. 99) è parimenti da escludersi.
Dagli artt. 20 della legge e 26 del regolamento si traeva al contrario che l'ente era tenuto ogni anno, sulla scorta dei bilanci e dei conti dei precedenti esercizi, a compilare entro il mese di settembre dell'anno precedente il bilancio preventivo per l'anno successivo, avendo riguardo ai proventi ed ai bisogni del nuovo esercizio.
La conseguenza ne è che la determinazione dell'ammontare della retta aveva nell'approvazione del bilancio preventivo il suo presupposto e non poteva dunque operare per il passato. Ciò è del resto conforme ai principi, perché la deliberazione con cui l'ente determinava l'ammontare delle rette dovute per i ricoveri è un atto amministrativo e con un atto amministrativo non può legittimamente disporsi per il passato in danno dei suoi destinatari.
Il quarto motivo del ricorso è quindi nel suo complesso infondato.
3.3. - Anche gli altri motivi lo sono.
Il tribunale si è trovato a dover giudicare della domanda dell'ente che pretendeva di fondare sul contratto il diritto ad ottenere il pagamento di rette risultanti da delibere di aumento dichiarate applicabili dall'inizio dell'anno in corso, anziché dalla data della loro approvazione.
Ha negato che nel contratto si fosse trasfusa una comune volontà delle parti in tal senso.
Il tribunale ha bensì affermato di dover privilegiare la lettera del contratto rispetto al comportamento delle parti, ma non ha poi mancato di tener conto dell'aspetto del loro comportamento posteriore rappresentato dal fatto che il BE avesse accettato di pagare una retta giornaliera di L. 44 mila, sebbene il modulo fattogli sottoscrivere fosse stato riempito con la diversa cifra di L. 30.700.
Sicché non può sotto questo aspetto postularsi che la decisione presenti il vizio di violazione dell'art. 1362 cod. civ. La valutazione che di questo comportamento, comune alle parti e posteriore al contratto è stata data, non è poi viziata sotto l'aspetto dell'aver il tribunale fondato la decisione su un elemento di fatto non allegato da alcuno.
Il tribunale ha considerato che al comportamento del BE, consistito nell'aver pagato la retta giornaliera di L. 44 mila anziché quella di L. 30.700, poteva attribuirsi il valore d'aver riconosciuto che la retta dovuta non era quella indicata nel modulo, ma quella che era s tata in precedenza stabilita da una deliberazione dell'ente già divenuta efficace;
non gli poteva esser attribuito invece il diverso valore di sottoporsi in futuro ad aumenti retroattivi.
Ed è questa interpretazione affatto logica, perché il BE, rispetto alla delibera 22.10.1981, non s'era trovato nella situazione di doverne subire un'applicazione retroattiva. Il tribunale - a questo aspetto della causa si è riferito il ricorrente nel primo ed in parte nel terzo motivo - non ha espressamente discusso la circostanza, risultante dalle dichiarazioni dei testimoni interrogati in primo grado, per cui, quanti chiedevano il ricovero, venivano avvertiti del fatto che la retta avrebbe potuto essere successivamente aumentata dall'ente, anche con efficacia retroattiva.
Ma ciò non si è tradotto di un difetto di motivazione su punto decisivo.
Il tribunale ha posto in chiaro che, se l'ente avesse voluto riservarsi la possibilità di variare la retta in modo retroattivo, avrebbe dovuto con ben maggiore chiarezza esprimere la propria volontà attraverso il modulo, mentre le parole usate non apparivano tradurre una comune volontà delle parti formatasi in tal senso. Così il tribunale, implicitamente ma non per questo meno chiaramente, ha negato rilevanza alla riserva fatta da una parte, che non si prestava ad essere valutata come comportamento comune: ed invero, in presenza di una tale riserva, relativa ad un comportamento futuro, incerto nell'oggetto e suscettibile di discussione sul piano della legittimità amministrativa, non poteva attribuirsi a chi richiedeva tuttavia il ricovero la volontà di accettarne gli effetti.
Il tribunale, per contro, attribuendo all'indicazione contenuta nel modulo il valore di un richiamo alla possibilità che in futuro l'ammontare della retta subisse modificazioni, ne ha dato un'interpretazione conforme ai canoni descritti negli artt. 1366 e 1370 cod. civ. 4. - Il ricorso principale è rigettato.
5. - Il ricorso incidentale svolge un motivo.
Il motivo denunzia la violazione di norme sul procedimento (art.360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 91 e 92 dello stesso codice).
Il motivo non è fondato.
Il tribunale ha disposto che le spese dei due gradi del giudizio fossero sopportate dalle parti che le avevano anticipate: ha ritenuto che ricorressero motivi equitativi per provvedere in questo senso. Il modo dell'esercizio del potere di compensazione delle spese non presenta il vizio di violazione delle norme indicate nel motivo. La giurisprudenza di questa Corte è d'altra parte costante nel ritenere che la valutazione compiuta dal giudice e tradottasi nel ritenere che vi fossero giusti motivi per compensare le spese non è sindacabile se non quao a sostegno del giudizio siano stati esposti argomenti intrinsecamente illogici.
Ma ciò, nel caso concreto, non è avvenuto.
Anche il ricorso incidentale deve essere rigettato. 6. - Le spese di questo grado del giudizio debbono essere anch'esse compensate.
La cassazione della sentenza, richiesta da una parte e dell'altra, se pronunciata, avrebbe avuto nei due casi conseguenze economiche di peso sostanzialmente identico.
Vi è dunque una reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi li rigetta;
spese compensate. Così deciso in Roma il 12 novembre 1998, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di Cassazione.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 1999