CASS
Sentenza 31 agosto 2023
Sentenza 31 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/08/2023, n. 36372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36372 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TO SP nato in [...] il [...]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce del 10/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI VA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36372 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l' ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'opposizione presentata da RI AK avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, in data 21 novembre 2022 dal Magistrato di sorveglianza della stessa città, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. In particolare, ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti per disporre l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva ed ha escluso che la richiesta di ricongiungimento con la compagna, con la quale intratteneva un rapporto di convivenza, potesse impedire l'espulsione non rientrando nelle ipotesi previste dall'art.19, comma secondo, d.lgs. 286/98. 2. Avverso la predetta ordinanza RI AK, permezzo dell'avv. Dario Budano, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli deduce violazione di legge in relazione alla direttiva europea n.115/2008/CE avendo il Magistrato di sorveglianza disposto il divieto di reimpatrio per la durata di anni dieci (anziché quella di anni cinque) senza che il Tribunale di sorveglianza si pronunciasse sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Deve, infatti, ricordarsi che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame (o di reclamo) al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Cass. Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017 , Galdi, Rv. 270316). 2 Nel ricorso non viene dedotto in modo specifico che la questione della durata del divieto di reingresso sia stata prospettata all'esame del Tribunale di sorveglianza ed, inoltre, di essa manca qualsiasi riferimento nella ordinanza impugnata. Inoltre, il ricorrente - in violazione del principio di autosufficienza del ricorso - ha omesso di allegare il reclamo dal quale risulti che egli aveva posto al Tribunale di sorveglianza la questione sopra indicata. 3. In ogni caso deve ricordarsi che in tema di espulsione dello straniero a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione disposta ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la durata del divieto di rientro nel territorio dello Stato è di dieci anni, riferendosi il limite di cinque anni all'espulsione ordinata in via amministrativa o disposta come sanzione alternativa ai sensi del comma 1 del citato art. 16 (Sez. 1, Sentenza n. 26873 del 07/03/2019, Rv. 276914 - 01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 luglio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI VA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36372 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l' ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'opposizione presentata da RI AK avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, in data 21 novembre 2022 dal Magistrato di sorveglianza della stessa città, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. In particolare, ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti per disporre l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva ed ha escluso che la richiesta di ricongiungimento con la compagna, con la quale intratteneva un rapporto di convivenza, potesse impedire l'espulsione non rientrando nelle ipotesi previste dall'art.19, comma secondo, d.lgs. 286/98. 2. Avverso la predetta ordinanza RI AK, permezzo dell'avv. Dario Budano, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli deduce violazione di legge in relazione alla direttiva europea n.115/2008/CE avendo il Magistrato di sorveglianza disposto il divieto di reimpatrio per la durata di anni dieci (anziché quella di anni cinque) senza che il Tribunale di sorveglianza si pronunciasse sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Deve, infatti, ricordarsi che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame (o di reclamo) al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Cass. Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017 , Galdi, Rv. 270316). 2 Nel ricorso non viene dedotto in modo specifico che la questione della durata del divieto di reingresso sia stata prospettata all'esame del Tribunale di sorveglianza ed, inoltre, di essa manca qualsiasi riferimento nella ordinanza impugnata. Inoltre, il ricorrente - in violazione del principio di autosufficienza del ricorso - ha omesso di allegare il reclamo dal quale risulti che egli aveva posto al Tribunale di sorveglianza la questione sopra indicata. 3. In ogni caso deve ricordarsi che in tema di espulsione dello straniero a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione disposta ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la durata del divieto di rientro nel territorio dello Stato è di dieci anni, riferendosi il limite di cinque anni all'espulsione ordinata in via amministrativa o disposta come sanzione alternativa ai sensi del comma 1 del citato art. 16 (Sez. 1, Sentenza n. 26873 del 07/03/2019, Rv. 276914 - 01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 luglio 2023.