Sentenza 20 gennaio 2010
Massime • 1
Il difensore può proporre richiesta di applicazione in favore dell'assistito di una ordinaria misura alternativa alla detenzione soltanto se munito di un mandato fiduciario "ad hoc", in quanto la disciplina derogatoria prevista dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. - che prevede la notifica dell'ordine di esecuzione della pena detentiva e del decreto sospensivo al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, a quello che aveva assistito il condannato nella fase del giudizio - è preordinata esclusivamente a consentire la proposizione delle domande di concessione delle misure alternative alla detenzione contemplate da tale norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2010, n. 11493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11493 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 20/01/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 151
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 32005/2009
ha pronunciato la seguente: 35738/2009
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DA CO N. IL 09/03/1982;
avverso l'ordinanza n. 5970/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 28/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMBOLÀ Marcello;
lette le conclusioni del PG Dott. LO VOI Francesco, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Magistrato di Sorveglianza per l'ulteriore corso.
OSSERVA
Con provvedimento 28/7/09 il Magistrato di Sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile l'istanza di provvisoria applicazione delle misure dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare in favore di TI AR, in quanto sottoscritta da legale che si qualificava difensore di fiducia senza allegare la procura difensiva.
Ricorreva per cassazione il TI, deducendo violazione di legge:
il legale che aveva sottoscritto l'istanza risultava suo difensore (insieme ad un secondo) già nell'ordine di esecuzione che aveva dato luogo all'istanza medesima. Ne seguiva, per costante giurisprudenza, la sua legittimazione ad adire il magistrato di sorveglianza. Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. condivideva l'assunto del ricorrente e chiedeva l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al magistrato di sorveglianza per l'ulteriore corso.
Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile. Esso, invero, fonda sull'inesatto richiamo alla normativa derogatoria dell'art. 656 c.p.p., comma 5, che prevede che l'ordine di esecuzione della pena detentiva e il decreto sospensivo della medesima siano notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio. Si tratta, appunto, di eccezione alle regole sul mandato difensivo, eccezione preordinata esclusivamente a consentire la proposizione delle domande di concessione delle misure alternative alla detenzione dalla stessa previste (v. Cass., 1, sent. n. 36797 del 28/9/06, rv. 235269, Mondi;
ma anche Cass., 1, sent. n. 30366 del 22/5/03, rv. 225499, Carrara). Nel caso in esame, non ricorrendo l'ipotesi disciplinata dall'art. 656 c.p.p., comma 5, è stata presentata una ordinaria istanza di applicazione di misure alternative alla detenzione, che implica, secondo le regole generali, un mandato fiduciario ad hoc (sia pure a uno dei difensori come sopra indicati) che nella specie non risulta. Isolata la contraria giurisprudenza ex adverso richiamata (Cass., 1, sent. n. 40392 dell'8/10/04, rv. 230642, Palumbo). Corretto, pertanto, l'impugnato decreto del Magistrato di sorveglianza. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo e al versamento di una somma in congrua misura alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo e al versamento della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010