Sentenza 1 luglio 2005
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del "giustificato motivo", idoneo a escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato ai sensi dell'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dall'art. 13 della Legge n. 189 del 2002, rileva, da un lato, l'accertamento in concreto delle condizioni in cui si è prodotta e mantenuta la condotta di permanenza nel territorio dello Stato oltre i cinque giorni, nonchè della volontarietà o meno della stessa, e dall'altro, il giudizio di esigibilità dell'obbligo, che va condotto tenendo conto del reale condizionamento psichico esercitato dalle circostanze concrete sulle capacità individuali di adempimento dell'obbligo stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2005, n. 32929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32929 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 01/07/2005
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 820
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 009687/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di ROMA;
nei confronti di:
1) HI TE (Romania) N. IL 31/05/1981;
avverso SENTENZA del 29/11/2004 TRIBUNALE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIANI G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. DE ANGELIS R. che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G. o, in subordine, la modifica della formula assolutoria.
RITENUTO IN FATTO
Il 29.11.2004 il Tribunale di Roma pronunziava sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste nei confronti di AG ST alias IA IP TA, imputato del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. 286 del 1998. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Roma, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. 286 del 1998 con riferimento alle valutazioni contenute nel provvedimento impugnato in ordine ai presupposti di legittimità dell'ordine del Questore, ai parametri per il riconoscimento del giustificato motivo, all'onere di allegazione dello stesso.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Relativamente al primo motivo di doglianza il Collegio osserva quanto segue.
Il presupposto che legittima l'espulsione di cui all'art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 è la violazione del precedente ordine impartito dal Questore ai sensi del comma 5 bis della stessa disposizione di lasciare entro cinque giorni il territorio nazionale. E, quindi, sufficiente il riferimento a tale violazione per ritenere soddisfatto l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
Il legislatore fissa, in via alternativa, due distinti presupposti per l'adozione del citato provvedimento: a) oggettiva impossibilità di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporaneo per una delle ragioni o delle finalità enunciate nel comma 1 dell'art. 14 del citato d.lgs. 286/1998; b) inutile decorso dei termini di permanenza stabiliti dal comma 5 dell'art. 14 per eseguire il provvedimento di espulsione o di respingimento.
Ai fini della configurabilità del reato previsto, non è necessario che l'ordine del Questore espliciti le specifiche ragioni della scelta, allorché questa risulta determinata, come nel caso in esame, dall'impossibilità dell'accoglienza presso il centro di permanenza temporanea più vicino per indisponibilità di posti (Sez. 1, 2 3.10.1003, n. 40299, ric. P.M. in proc. Fedi, riv. 226063). L'esecuzione dell'espulsione mediante ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato costituisce per lo straniero modalità meno gravosa e maggiormente rispettosa del diritto di libertà personale del suo immediato accompagnamento coattivo alla frontiera, a mezzo della forza pubblica, o del suo trattenimento in un centro di permanenza temporanea in vista della successiva esecuzione coattiva dell'espulsione, di tal che non può ritenersi, in sede di interpretazione sistematica della disciplina in esame, che la legittimità dell'ordine in questione sia subordinata alla giustificazione della mancata adozione delle modalità esecutive più drastiche ed afflittive per l'interessato, pur in via preferenziale indicate dalla legge, ma a tutela esclusiva dell'interesse pubblico e non già della posizione del cittadino straniero da espellere.
2. Il problema interpretativo affrontato nell'impugnata sentenza e nel ricorso del difensore concerne l'esatta interpretazione della nozione di "giustificato motivo", contenuta nell'art. 14 ter del d.lgs. 286/1998. L'ambito interpretativo deve essere delimitato dai seguenti precisi presupposti: a) il motivo della mancata ottemperanza al provvedimento emesso dall'Autorità di polizia non può dirsi "giustificato" per il solo fatto che il soggetto è privo di validi documenti per l'espatrio ed è sedicente;
b) l'accertamento della "giustificazione" della condotta omissiva implica la valutazione delle cause della mancata osservanza del provvedimento.
Il problema dell'esigibilità o meno della condotta da adempiere è, quindi, intimamente connesso, da un punto di vista logico, con la nozione di motivo "giustificato", da non sovrapporre a quella di motivo "giusto".
Ai fini dell'esclusione dell'antigiuridicità non occorre che il fatto che ha dato luogo all'impossibilità di adempiere sia in sè giusto, cioè non illecito o antigiuridico, ma è necessario accertare se il comportamento posto in essere dipenda da una scelta volontaria del soggetto, che decida di non ottemperare all'ordine impartito dal Questore.
Conseguentemente il concetto di "giustificato motivo" comporta l'esame di due profili: a) l'accertamento in concreto, a prescindere da qualsiasi forma di astrazione o presunzione, delle condizioni in cui si è prodotta e mantenuta la condotta di permanenza nel territorio dello Stato oltre i cinque giorni, nonché della volontarietà o meno della stessa, potendo l'inadempimento dell'obbligo essere dovuto ad una scelta del soggetto oppure all'inerzia delle competenti Autorità, cui lo straniero si sia prontamente, ma inutilmente rivolto;
b) il giudizio di esigibilità dell'obbligo va condotto non esclusivamente su basi oggettive, ma tenendo conto del reale condizionamento psichico esercitato dalle circostanze concrete sulle capacità individuali di adempimento dell'obbligo stesso.
Si tratta, quindi, di apprezzare la nozione di "giustificato motivo" sul piano dei limiti dell'obbligo con l'ulteriore e determinante precisazione che il giustificato motivo rimanda necessariamente ad una valutazione in concreto della esigibilità dell'obbligo stesso. Nel caso di specie la sentenza impugnata non ha indicato specifici elementi di fatto, suscettibili di inquadramento nella categoria del "giustificato motivo" nell'accezione in precedenza indicata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di secondo grado alla Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 1 luglio 2005. Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2005.