Sentenza 22 maggio 2009
Massime • 1
In tema di reati colposi per violazione delle norme antinfortunistiche, la conformità di un determinato mezzo a determinate normative (nella specie, alla normativa CE) non esclude che esso sia stato utilizzato con modalità improprie, che abbiano costituito fonte di pericolo e/o di danno per la sicurezza e la salute del lavoratore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2009, n. 36889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36889 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 22/05/2009
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1545
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 000160/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SI SA, N. IL 14/04/1967;
avverso SENTENZA del 27/06/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZECCA GAETANINO;
Il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
RILEVATO IN FATTO
La Corte di appello di Brescia in parziale riforma della sentenza di condanna pronunziata in primo grado dal Tribunale di Brescia, Sezione distaccata di Breno, nei confronti di NI IS per il delitto di cui all'art. 590 c.p., commi 1 e 3 in relazione all' art. 583 c.p., comma 1, n. 1 con specifica contestazione di violazione di norme antinfortunistiche, ha rideterminato la pena irrogata riducendola ad Euro 200,00 di multa laddove il primo giudice aveva formulato condanna a mesi due di reclusione convertiti in Euro 2.280,00 di multa.
La NI ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento appena sopra menzionato del quale ha chiesto l'annullamento.
All'udienza pubblica del 22/5/2009, compiuti gli incombenti di rito, il ricorso è stato deciso in relazione alle conclusioni assunte dalle parti.
RITENUTO IN DIRITTO
La ricorrente denunzia:
violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e in relazione agli artt. 42 e 43 c.p. e art. 533 c.p.p. per erronea applicazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 374, comma 2 e della direttiva macchine 89/392/Cee recepita con D.P.R. n. 459 del 1996 e per mancanza di motivazione in ordine alla esistenza di un vincolo di causalità tra evento dannoso e assunta violazione dell'art. 374 ora richiamato.
La scala fissa installata sull'automezzo ispezionato dal lavoratore AR e per, l'uso della quale si era determinata la caduta, costituiva dotazione dell'automezzo fornita dalla casa costruttrice mentre l'automezzo risultava conforme alla normativa cee come da documentazione depositata dalla imputata nel corso del processo e da marchi apposti in conformità della legge sull'automezzo medesimo. Erroneità della motivazione in punto di rapporto causale tra la violazione dell'art. 374 detto e l'evento dannoso.
Rileva la Corte che la sentenza impugnata motiva con precisione e ragionevolezza sulla dinamica fattuale dell'infortunio e sulla omissione di oneri di fornitura di presidi adeguati ad opera del datore di lavoro per raggiungere in sicurezza la scaletta dell'autocarro posta a livello elevato dal suolo a nulla rilevando la conformità del mezzo stesso a normativa CEE ed essendo invece addebitabile al datore di lavoro il fatto cagionato da un accesso inopportuno e inadeguato alla scala e al mezzo (di per sè conformi). I marchi di conformità limitano la loro efficacia D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, ex art. 6 (e art. 36) a rendere lecita la produzione il commercio, e la concessione in uso delle macchine che caratterizzate dal marchio risultano essere rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ma la dotazione di tali marchi non da ingresso ad esonero dalle norme generali del codice penale come è specificamente fatto chiaro anche dal testo del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 35, comma 3, lett. b) e art. 37. In particolare la conformità a determinate specifiche non esclude che un mezzo qualificato conforme sia utilizzato con modalità che risultano fonte di pericolo e di danno per la sicurezza e la salute del lavoratore come è accaduto nel caso concreto secondo la espressa motivazione ragionevolmente sviluppata sul punto dalla sentenza impugnata. È infondata la censura relativa alla assenza di motivazione circa il nesso causale posto che la sentenza impugnata chiarisce nel dettaglio come e perché l'accesso ad una scala con il primo piolo posto ad un metro dal suolo richiedeva una anomala manovra di arrampicata sul copertone e sul parafango del camion nel caso in cui il datore di lavoro non forniva - come verificato nel caso concreto - adeguata attrezzatura di approssimazione in sicurezza alla scala medesima. La motivazione specifica ancora che il nesso causale tra la violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 374, comma 2 e l'evento dannoso consiste nella esistenza di una unica causa di verificazione dell'infortunio costituita dallo sbilanciamento prodottosi nell'instabile passaggio dal parafango alla scala. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2009