Sentenza 25 gennaio 2017
Massime • 1
Il reato di evasione dell'IVA all'importazione, previsto dagli artt. 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 292 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, essendo sanzionato con la sola pena della multa e non risultando ricompreso fra le fattispecie escluse dalla stessa, come indicate nell'elenco allegato al citato decreto legislativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2017, n. 44940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44940 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2017 |
Testo completo
44940-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE PUBBLICA UDIENZA del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 25 gennaio 2017 Dott. Piero SAVANI Presidente SENTENZA N. 284 Dott. Gastone ANDREAZZA Consigliere Consigliere rel. Dott. EA GENTILI Dott. Antonella DI STASI Consigliere Consigliere Dott. Carlo RENOLDI REGISTRO GENERALE n.32523 del 2015 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI IM, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 552 della Corte di appello di Cagliari del 22 aprile 2015; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EA GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Aldo POLICASTRO, il quale ha concluso chiedendo la rimessione del processo alle SS UU in ordine alla confisca;
in subordine l'annullamento senza rinvio quanto alla confisca ed il rigetto dei ricorsi nel resto;
sentiti, altresì, per il ricorrente, l'avv. Giovanni COCCO, del foro di Cagliari, e l'avv. Giorgio ALTIERI, del foro di Roma, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi 1 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Cagliari, respinto il gravame dell'imputato ed accolto, invece, il ricorso incidentale del locale Procuratore generale, con sentenza del 22 aprile 2015, ha riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza con la quale il precedente 18 marzo 2014, il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato la penale responsabilità di EL IM in ordine al reato di cui al combinato disposto degli artt. 70 del dPR n. 633 del 1972 e 292 del DPR n. 43 del 1973, per avere, secondo l'accusa, sottratto al pagamento dei diritti di confine, nella specie si tratta dell'IVA per un importo originariamente contestato nella misura di euro 388.500,00 e successivamente accertato in euro 310.800,00, la importazione nel territorio nazionale di un'imbarcazione da diporto di rilevante valore, beneficiando illegittimamente del regime di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi doganali. In particolare avendo il giudice di primo grado irrogato nei confronti del EL, concesse in suo favore le attenuanti generiche, la pena di euro 600.000 di multa, oltre alla confisca dell'imbarcazione in questione, la Corte di appello, pur confermata la concessione delle attenuanti generiche, ha rideterminato la sanzione nei confronti dell'imputato nella misura di euro 800,000,00, partendo da una pena base di euro 1.200.000,00, ridotta di un terzo per effetto dell'art. 62-bis cod. pen. Avverso detta sentenza il EL, assistito dai propri rispettivi difensori di fiducia, ha interposto due ricorsi per cassazione. Col primo di essi egli ha articolato le proprie doglianze affidandole a ben 20 motivi di impugnazione, dei quali, alcuni più specificamente rivolti nei confronti di ordinanze istruttorie emesse dalla Corte di appello nel corso del giudizio di secondo grado e non autonomamente impugnabili, altri, invece, concernenti il contenuto della sentenza di condanna, sia sotto il profilo della conferma della affermazione della penale responsabilità dell'imputato, sia, in subordine, in relazione al trattamento sanzionatorio ed infine alla applicazione della misura di sicurezza della confisca dell'imbarcazione. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto: la illegittimità, sotto il profilo della violazione di legge, in particolare ci si riferisce l'art. 603, commi 1, 3 e 5, cod. proc. pen., della ordinanza dibattimentale, emessa in apertura del giudizio di appello, con la quale è stata disposta, previa riapertura dell'istruttoria, la acquisizione dell'esame dei testi, 2 individuati dallo stesso ufficio, AF BI e RA UL (quest'ultima poi di fatto non ascoltata) in merito al valore commerciale da attribuire all'imbarcazione di cui al capo di imputazione. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto: la illegittimità, anche in questo caso sotto il profilo della violazione di legge, nonché per difetto di motivazione, della ordinanza del 25 febbraio 2015 con la quale è stata rigettata la richiesta di sentire nel corso del giudizio di appello il teste, indicato dalla difesa dell'imputato, RA EA. Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto: la illegittimità della sentenza, sotto il profilo della violazione di diverse disposizione del codice di rito, in merito alla avvenuta utilizzazione ai fini della decisione di un documento, si tratta del testo di una missiva di posta elettronica inviata da tale AN LU NT al predetto teste AF, nonché delle dichiarazioni di questo, ripetitive di notizie da lui acquisite tramite lo NT, senza che sia stato possibile alla difesa dell'imputato esaminare lo NT. Con il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto: la illegittimità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza fra la contestazione ed il fatto accertato in quanto la sentenza della Corte di appello porrebbe a base della sua decisione la ricorrenza di un'ipotesi di abuso del diritto o di elusione fiscale mai prima contestata al AV EL. Con il quinto motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto: la illegittimità della sentenza, ancora sotto il profilo della violazione di legge, per essere stato violato il principio, rilevante anche a livello eurounitario, di riserva di legge in materia penale. Con il sesto motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto: la contraddittorietà e la manifesta illogicità della sentenza quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, in particolare con riferimento all'abuso del diritto nell'acquisto della imbarcazione di cui alla contestazione da parte di una società di diritto statunitense facente capo al EL. Con il settimo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto: il travisamento della prova in relazione accertamento, intervenuto nel corso del 3 giudizio di appello, della data di acquisto dal parte delle società statunitense denominata ET Miami LLC della imbarcazione per cui è causa. Con l'ottavo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto: la illegittimità della sentenza in quanto essa sarebbe fondata, peraltro in modo lacunoso e contraddittorio, su elementi probatori, innovativi rispetto a quelli acquisiti in primo grado, illegittimamente assunti a giudizio. laCon il nono motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto: illegittimità della sentenza impugnata per omessa o comunque contraddittoria motivazione in ordine alle doglianze riferite in grado di appello relativamente alla ricostruzione dei fatti in termini di liceità. Con il decimo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto: la violazione della norma processuale per avere la Corte di appello affermato la esistenza di un fatto costitutivo della responsabilità penale in assenza di prova in ordine alla sua mancanza, in tal modo violando il principio della colpevolezza dell'imputato solo in caso sua dimostrazione oltre ogni ragionevole dubbio. Con l'undicesimo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto: la violazione di legge in materia esenzione dall'Iva sulla importazioni in caso di autorizzazione concessa a terzi all'uso privato del bene da parte del soggetto che gode dell'esenzione. AN Con il dodicesimo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto: la illegittimità della sentenza per vizio di motivazione, essendo essa contraddittoria nella parte in cui da una parte esclude l'autorizzazione all'uso privato dell'imbarcazione e poi ne ritiene la destinazione a finalità di svago da parte dell'utilizzatore. Con il tredicesimo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto: la illegittimità della motivazione della sentenza nella parte in cui in essa la responsabilità dell'imputato è motivata in ragione della ritenuta insussistenza di un rapporto di lavoro fra il EL e la Società ET, contraddicendo il contenuto di prove documentali che lo assevererebbero. Con il quattordicesimo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto: la illegittimità della sentenza impugnata per difetto di motivazione in ordine alla esclusione della esistenza di un rapporto di lavoro fra il EL e la detta ET sulla base di massime di esperienza create dalla stessa Corte di 4 appello ed attribuendo all'imputato l'onere di smentirne la valenza dimostrativa. Con il quindicesimo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto: la violazione di legge per avere la Corte territoriale postulato l'esistenza di una particolare forma per il contratto di lavoro secondo la normativa applicabile nello Stato della Florida. Con il sedicesimo motivo di impugnazione, il ricorrente sostanzialmente si riporta agli argomenti già svolti con il motivo n. 12. Con il diciassettesimo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto: la violazione di legge con riferimento alla disciplina, anche di fonte convenzionale e comunitaria, avente ad oggetto la applicazione del regime di temporanea ammissione alla esenzione dei tributi doganali. Con il diciottesimo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto: la illegittimità della sentenza impugnata, con riferimento alle lettere d) ed e) dell'art. 606 del codice di rito, per avere la Corte territoriale affermato la sussistenza del dolo necessario per la integrazione del reato contestato, con motivazione illogica, omissiva e mancando di ammettere le prove a discarico dell'imputato. Con il diciannovesimo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto: la inosservanza delle regole in materia di determinazione della pena nonché la AV illogicità della motivazione in merito al trattamento sanzionatorio. Con il ventesimo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto: la violazione di legge in relazione alla conferma della confisca, ritenuta obbligatoria ai sensi dell'art. 301 della legge doganale, del natante di cui al capo di imputazione. Infine, nel chiedere l'accoglimento del ricorso, la difesa dell'imputato ha sollecitato questa Corte a sollevare di fronte alla Corte di Giustizia della Unione europea la questione in ordine alla esclusione della applicazione dei principi in materia di abuso del diritto in tema normativa unitaria sulla esenzione temporanea dai tributi sull'importazione, nonché sulla applicazione della normativa in tema di esenzione dai tributi doganali in ipotesi di imbarcazione di proprietà di una società extraunitaria, che la abbia data in uso ad un proprio manager residente nell'Unione, ed, infine, sulla esclusione della sanzione della confisca obbligatoria in caso di violazione della disciplina in tema di IVA all'importazione. 5 Con l'altro ricorso il EL, nell'impugnare la sentenza emessa suo carico, si è affidato a cinque motivi di impugnazione. Il primo di essi ha ad oggetto, sotto il profilo della violazione di legge, la ritenuta carenza di giurisdizione della Autorità giudiziaria italiana, essendo invece investita della relativa potestà in merito al presente vicenda la giurisdizione francese. Il secondo motivo di impugnazione concerne la pretesa violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale sarda nel ritenere integrato il reato contestato nonché la contraddittorietà della motivazione ed in fine la mancata assunzione di una priva ritenuta decisiva. b Con il terzo motivo di impugnazione è censurata la motivazione della sentenza impugnata, sia relativamente alla violazione di legge sia relativamente alla sua illogicità e contraddittorietà in relazione alla dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato. Ancora, con il quarto motivo, è dedotta la mancata assunzione di una prova decisiva relativamente alla determinazione del valore venale della imbarcazione in questione. Infine la sentenza della Corte cagliaritana è censurata quanto all'avvenuta confisca dell'imbarcazione un questione, costituendo questa una sanzione esageratamente elevata rispetto all'illecito eventualmente accertato. AV CONSIDERATO IN DIRITTO Osserva il Collegio che la sentenza impugnata deve essere annullata, perché il fatto contestato al EL non è più previsto dalla legge come reato. Va, infatti, preliminarmente dato atto, ex art. 129 cod. proc. pen., della circostanza che, essendo comunque non inammissibile il ricorso, il reato ascritto all'imputato è stato depenalizzato. Invero l'art. 1, comma 1, del dlgs n. 8 del 2016, ha previsto che non costituiscono reato e sono soggette alla sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad esclusione, per quanto riguardante le fattispecie non previste dal codice penale, di quelle comprese nell'elenco allegato al decreto stesso. 6 Poiché il contestato reato di cui agli artt. 70 del DPR n. 633 del 1972, che ne costituisce il precetto, e 292 del DPR n. 43 del 1973, che ne commina la sanzione, è punito con la pena della multa in misura non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, e poiché esso non risulta ricompreso nell'allegato suddetto, deve concludersi che lo stesso, essendo stato oggetto della intervenuta depenalizzazione, è oggi punito con la sola sanzione amministrativa. Di qui, conseguentemente, e pregiudizialmente rispetto ad ogni altra considerazione, in ragione della retroattività della nuova disposizione ai sensi dell'art.2, comma 2, cod. pen., la necessità di annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato in oggetto non più previsto dalla legge come reato secondo quanto del resto stabilito espressamente dall'art. 9, comma 3, del digs n. 8 del 2016. Va, altresì, disposta, ex art. 9 del medesimo dlgs n. 8 del 2016, la trasmissione degli atti alla Agenzia delle dogane e dei monopoli della Sardegna per quanto di competenza in ordine alle eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative introdotte dalla nuova normativa ed applicabili retroattivamente ex art. del citato dlgs n. 8 del 2016.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti per quanto di competenza alla Agenzia delle dogane e dei monopoli della Sardegna. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 201* Il Consigliere estensore Il Presidente (Piero SAVANI) (EA GENTILI) Andafurtis DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 SET 2017 CANCELARE Lu Marian 7