Sentenza 9 gennaio 2007
Massime • 1
Il provvedimento di cumulo, emesso a norma dell'art. 663 cod.proc.pen., ha natura amministrativa e non giurisdizionale e, pertanto, è suscettibile d'essere revocato o rimosso, al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato, e non diventa mai definitivo, salvo che su di esso si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti di tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2007, n. 9708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9708 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/01/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 23
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 031852/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL RE, N. IL 08/01/1954;
avverso ORDINANZA del 22/05/2006 GIP TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 22.5.2006 il GIP del Tribunale di Torino dichiarava la propria incompetenza a decidere in ordine alla domanda presentata da LL RE, tendente ad ottenere la determinazione della pena da espiare in relazione al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso il 23.1.2006 dalla Procura della Repubblica in sede.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Facella, deducendone la nullità per violazione di legge, sul rilievo che il provvedimento da lui invocato rientrava chiaramente nella competenza del giudice adito, in qualità di giudice dell'esecuzione, trattandosi di questione attinente al rapporto esecutivo in corso. Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è pienamente fondato. L'ordinanza impugnata non ha in alcun modo tenuto conto del fatto che proprio al GIP del Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 665 c.p.p., spettava la decisione in ordine alla richiesta presentata dal Facella, in quanto destinatario del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che era stato emesso nei suoi riguardi dal Procuratore della Repubblica di Torino. Questa Corte ha infatti ormai da tempo chiarito che "Il nuovo codice di procedura penale pur avendo adottato il principio della piena giurisdizionalizzazione del procedimento esecutivo - il quale ha come presupposto inscindibile l'intervento del giudice dell'esecuzione, - ha tuttavia lasciato inalterato il carattere meramente amministrativo e non giurisdizionale che la giurisprudenza aveva, in passato, costantemente riconosciuto al provvedimento di cumulo emesso dal Pubblico Ministero ex art. 582 c.p.p.. Del 1930. Ne consegue che si può continuare a ritenere che si tratta di un provvedimento - qualunque sia l'organo del pubblico ministero competente ad emanarlo ai sensi dell'art. 663 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 665 nuovo c.p.p., comma 4 - suscettibile d'essere revocato o rimosso da parte del medesimo organo alfine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato, che, come tale, non diventa mai definitivo, salvo che su di esso si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione il cui intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti di tempo", (v. Cass. Sez. 1^, sent. N. 429 del 20.2.1990, Ruta). Non vi poteva essere pertanto alcun dubbio in ordine alla competenza del giudice adito.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'ordinanza impugnata, in conformità alle conclusioni formulate dal Procuratore Generale presso questa Corte, va quindi annullata, con conseguente rinvio al medesimo giudice che l'ha pronunziata, per nuovo giudizio che tenga conto dei rilievi formulati e dei principi come sopra affermati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2007