Sentenza 19 maggio 2015
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio, non essendo sufficiente in proposito l'affidamento in buona fede sulla fonte informativa, soprattutto quando questa sia costituita da un'altra pubblicazione giornalistica, atteso che, in tal caso, l'agente si limita a confidare sulla correttezza e professionalità dei colleghi, chiudendosi in un circuito autoreferenziale.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza con cui il tribunale di Cosenza, in data 11 aprile 2011, aveva condannato L. Paride, in qualità di direttore responsabile del periodico "Il quotidiano", alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati di cui agli artt. 595 c.p., 13 l. n. 47 del 1948, 57 c.p., per avere omesso di esercitare il controllo necessario ad impedire che, con il mezzo della pubblicazione, fosse commesso il reato di diffamazione, contestato a M. Antonio, autore dell'articolo "Sgominata banda di truffatori", …
Leggi di più… - 2. Art. 51 - Esercizio di un diritto o adempimento di un doverehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Ai fini della configurazione di una causa di giustificazione, l'imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata; ove tale onere di allegazione sia positivamente adempiuto dall'imputato, l'onere di dimostrare la non configurabilità della causa di giustificazione invocata grava sulla parte pubblica e, nei casi in cui residui il dubbio sull'esistenza di essa, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione perché il fatto …
Leggi di più… - 3. Questioni in tema di diffamazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
di Alessandro D'Andrea Sommario: 1 Premessa 2 L'esimente del diritto di cronaca 3 Il diritto di critica 4 Questioni ulteriori Indice delle sentenze citate 1. Premessa Il reato di diffamazione, in particolar modo nella forma aggravata di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., è stato reiteratamente oggetto di considerazione nella giurisprudenza della Corte ancora nell'anno di riferimento, durante il quale sono state pronunciate numerose decisioni sul tema. La maggior parte di esse ha riguardato l'individuazione dei limiti ermeneutici entro cui consentire la configurazione delle esimenti putative del diritto di cronaca e del diritto di critica, idonee ad escludere la responsabilità penale …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: dichiara che l’imputato aveva patteggiato, mentre era stato assolto, condannatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è configurabile l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, vengano pubblicate inesattezze non marginali e non riguardanti semplici modalità del fatto, ma idonee a modificarne la struttura essenziale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione dell'esimente nei confronti del giornalista che, trattando di una persona imputata e poi assolta, aveva erroneamente riferito che avesse avanzato richiesta di patteggiamento - Cassazione penale sez. V - 18/11/2019, n. 7008) Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in …
Leggi di più… - 5. Diffamazione: non esclusa la punibilità se la stessa notizia è stata riportata da altri giornali (Cass. Pen. n. 7008/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria, incombe sul giornalista l'onere di allegare gli elementi di fatto concreti ed idonei a giustificare l'erroneo convincimento in ordine alla veridicità della notizia, non essendo a tal fine sufficiente far riferimento ad un generico affidamento in buona fede ad una fonte informativa non meglio indicata, a nulla rilevando che essa sia stata utilizzata da altre fonti di informazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso potesse suffragare l'esimente putativa la circostanza che la medesima notizia falsa, di contenuto diffamatorio, fosse stata riportata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2015, n. 35702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35702 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2015 |
Testo completo
35 7 02/ 15 . - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Piesidente N. 1830 GRAZIA LAPALORCIA Dott. Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere N. 48209/2014 - Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI GA N. IL 14/10/1952 : nei confronti di: CA AF N. IL 05/08/1977 DA TO N. IL 04/04/1958 avverso la sentenza n. 1413/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 09/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. all - Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Eduardo Scardaccione, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente. - Udito, per la parte civile, l'avv. Paolo Patelmo, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice competente. Udito, per l'imputato, l'avv. Gianpiero Biancolella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano ha, con la sentenza impugnata, in totale riforma di quella emessa dal Tribunale di Monza, assolto AS EL dal delitto di cui all'art. 595 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato e AN MB dal delitto di cui all'art. 57 cod. pen. (omesso controllo sul contenuto di una pubblicazione) perché il fatto non sussiste. In particolare, AS era imputata di aver pubblicato, sul settimanale "Gente", un articolo in cui si affermavano fatti non veri, lesivi della reputazione di RN IA;
vale a dire, che RN aveva subito una perquisizione durata dalle 8,00 alle 16; che gli inquirenti avrebbero sequestro due borsoni di materiale;
che la mansarda da lui abitata era un laboratorio artigianale, usata da lui e dal fratello VO per smontare e rimontare pistole e fucili, con pile, fili elettrici e sostanze chimiche;
che dopo la perquisizione RN non si era più presentato al lavoro e che aveva rilasciato una intervista. Inoltre, venivano fatte su di lui affermazioni insinuanti, tra cui quella che, "forse", aveva perso una mano mentre giocava con dei petardi, al fine di avvalorare l'ipotesi che avesse una incontrollabile passione per gli esplosivi. - . La Corte d'appello, che ha riformato la sentenza di condanna del primo giudice, rileva, innanzitutto, che l'articolo incriminato era intervenuto a proposito delle indagini sul caso "unabomber" (attentati dinamitardi posti in essere nel Nord-Italia nei primi anni 2000) e che faceva seguito ad altri articoli, pubblicati su numerosi giornali, riguardanti gli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria per individuare gli autori degli attentati. Rilevava che la giornalista, che aveva attinto a piene mani dalle pubblicazioni precedenti, aveva esposto i fatti "in maniera piuttosto colorata e con linguaggio ammiccante", ma non aveva aggiunto particolari di rilievo tali da modificare la posizione dei soggetti coinvolti (i due AT RN) e compromettere ulteriormente la loro reputazione, dal momento che la passione per le armi era stata confermata anche dal padre della persona offesa ed era già stata propalata da diversi giornali. Quanto alla menomazione fisica, rilevava che la propalazione del fatto poteva essere oggetto 2 ш di un diverso addebito, non compreso nell'imputazione. In sintesi, rilevava che il tenore dell'articolo portava ad escludere un intento del giornalista di enfatizzare il coinvolgimento di RN IA nelle indagini. Difatti, si affermava che la posizione di quest'ultimo era molto più leggera di quella del fratello ingegnere e che gli inquirenti stavano svolgendo accertamenti anche in altre direzioni. Pertanto, concludeva la Corte d'appello, l'articolista - che aveva divulgato fatti aventi indubbia rilevanza pubblica - non aveva alterato sensibilmente la realtà e si era tenuto nei limiti della continenza.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse della persona offesa, l'avv. Paolo Patelmo per violazione di legge e vizio di motivazioone. Lamenta, innanzitutto, che la Corte di merito abbia disatteso la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'autore dello scritto non può limitarsi ad una valutazione della verosimiglianza della notizia né può ottenere riscontro di tale veridicità dal fatto che la notizia sia stata diffusa in altri articoli, dovendo il giornalista ricercare il contatto ed il vaglio delle fonti + accreditate, controllare e verificare i fatti oggetto della narrazione, con cura tale da vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine a quella verità, poiché non esistono fonti informative privilegiate. Al contrario, la AS aveva riferito, nel proprio esame, di non aver nemmeno parlato col giornalista dal quale aveva copiato la notizia dell'indagine a carico dei due AT. Lamenta, poi, che la Corte di merito abbia - irragionevolmente - escluso il carattere diffamatorio dello scritto in considerazione del fatto che la reputazione di RN IA era già stata pregiudicata dalla diffusione di altri articoli di stampa e che abbia omesso la valutazione di prove - sottoposte al suo esame - che "esprimevano fatti storici assolutamente opposti a quanto riportato in motivazione", rappresentate dalle dichiarazioni di RN UD e RN IA, i quali avevano chiarito che nei due borsoni trasportati dalla polizia giudiziaria non v'era materiale sequestrato, ma gli strumenti utilizzati per l'indagine; che nella mansarda non v'arano pile, fili e sostanze chimiche, ma si trattava di una comune mansarda, peraltro pochissimo adoperata;
che RN : IA non aveva la disponibilità della mansarda, non si chiudeva nella stessa e + non aveva, come hobby, quello di smontare e rimontare fucili, ma solo l'hobby del tiro a segno e la passione delle armi storiche;
che non aveva perso il braccio a seguito di una esplosione e che si era regolarmente presentato al lavoro il giorno successivo alla perquisizione;
che nessuno della sua famiglia aveva mai rilasciato interviste. Così come aveva trascurato gli esiti di indagini difensive, raccolte nel fascicolo del Pubblico Ministero, da cui risultava che nessuno dei vicini di casa del ricorrente era mai stato contattato ed aveva mai fornito notizie alla giornalista. 3 Alli Il ricorrente riporta poi sentenze che fanno riferimento alla continenza delle espressioni verbali e alla necessità di distinguere le posizioni dei vari soggetti coinvolti in una indagine giudiziaria, al fine di evitare che il destinatario della notizia sia indotto a credere che ogni persona sia responsabile di tutti gli episodi: cosa che, nella specie, è accaduta, essendo stata la posizione di IA associata indebitamente a quella del fratello VO, unico indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1. Occorre in primo luogo osservare come sia innegabile che l'articolo di cui il ricorrente si duole sia lesivo della di lui reputazione, dal momento che, seppur col beneficio del dubbio circa il suo coinvolgimento nelle vicende delittuose che hanno sgomentato il Nord-Est d'Italia nei primi anni 2000, espresso nell'ultima parte dello scritto, RN IA viene accumunato al fratello VO nel sospetto di essere "unabomber"; inoltre, gli viene attribuita, nell'articolo, la disponibilità della mansarda oggetto della perquisizione, da cui, si dice, furono prelevati "due borsoni di materiale", per farne oggetto di sequestro, e all'interno della quale furono ritrovati "pile, fili elettrici e sostanze chimiche", di cui si dice che "verranno comparati con i resti delle bombe rinvenute sui luoghi degli attentati"; si parla della menomazione fisica da cui RN IA è affetto insinuando il sospetto che derivi da un uso precoce degli esplosivi ("forse è nato focomelico, forse ha perso la mano mentre giocava con dei petardi"): notazione che rimanda immediatamente ai delitti di "unabomber", essendo evocativa del materiale di cui si serviva l'ignoto dinamitardo. Infine, si parla di lui come di soggetto che "smonta e rimonta pistole e fucili: è uno bravo, col porto d'armi, : maneggia bene la polvere da sparo".
2. Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'esercizio del diritto di cronaca - a cui la sentenza appellata ha fatto riferimento per dedurre la legittimità della pubblicazione rende giuridicamente irrilevante la lesione della reputazione quando concorrono tre requisiti: la rilevanza sociale della notizia, la verità dei fatti divulgati e la continenza dell'espressione. Fermo restando che, nella specie, non sono in discussione né la rilevanza sociale della notizia né la continenza delle espressioni, non risulta che la sentenza impugnata si sia cimentata col terzo requisito richiesto dalla giurisprudenza. La sentenza impugnata sorvola, infatti, in maniera scivolosa, sulla veridicità di quanto divulgato nell'articolo, omettendo completamente di confrontarsi con la puntuale e tranciante sentenza appellata, la quale aveva invece dato per scontato che: eu L - RN IA non era oggetto di indagine, in quanto gli investigatori avevano concentrato la loro attenzione sul fratello VO;
-la mansarda, oggetto di perquisizione, era nella disponibilità di RN VO, e non anche del fratello IA;
- nulla si sapeva sugli esiti della perquisizione. Era dovuta a pura fantasia - ovvero a maldestra operazione di copiatura - l'affermazione che nella mansarda erano stati rinvenuti "pile, fili elettrici e sostanze chimiche", che gli investigatori avevano sequestrato per confrontarli con quelli usati da "unabomber"; così come fantasiosa era l'affermazione che gli investigatori erano usciti dalla mansarda con "due borsoni di materiale", evidentemente compromettente;
era del tutto gratuita l'insinuazione che RN IA potesse aver perso un braccio maneggiando petardi, perché era affetto da malformazione congenita;
ed era gratuita l'affermazione che fosse aduso a montare e smontare armi e maneggiare polvere da sparo, perché il suo stato fisico non glielo consentiva. -3. A fronte a tale compendio argomentativo chiaramente deponente per l'assenza di veridicità nella propalazione incriminata la Corte d'appello, senza misurarsi in alcuna maniera col requisito della veridicità, contrappone due dati decisamente ininfluenti per la valutazione che era chiamata ad operare: il fatto che la giornalista si era limitata a mutuare le notizie dalle pubblicazioni già intervenute sull'argomento e il fatto che seppur con linguaggio colorato ed ammiccante aveva commentato la vicenda senza aggiungere particolari di rilievo, idonei a modificare sensibilmente la posizione dei soggetti coinvolti e compromettere ulteriormente la loro reputazione. E' da ricordare allora che, per giurisprudenza consolidata, il giornalista deve, nell'esercizio del diritto di cronaca, esaminare, controllare e verificare attentamente la notizia, in modo da superare ogni dubbio, non essendo a tal fine sufficiente l'affidamento ritenuto in buona fede sulla fonte (ex multis, Cass., 9/4/2010, n. 27106), specie quando la fonte sia costituita da altra pubblicazione giornalistica, giacché l'agente, in tal caso, lungi dall'attingere ad una fonte accreditata, non fa che confidare sulla professionalità e correttezza dei colleghi, chiudendosi volontariamente in un circuito autoreferenziale, di cui si assume i rischi. Del tutto ininfluente è, poi, la circostanza che la giornalista non aveva aggiunto - rispetto alle pubblicazioni precedenti particolari di rilievo, giacché la - divulgazione della notizia a distanza di tempo non fece che aumentare la carica di discredito collegata alle pubblicazioni già intervenute ed assunse, pertanto, autonoma valenza offensiva.
4. La Corte d'appello svaluta poi, illogicamente, la valenza offensiva di altre affermazioni contenute nell'articolo: il fatto che RN IA fosse aduso a 5 du F "maneggiare polvere da sparo" ed il fatto che, "forse", la sua menomazione era dovuta all'uso precoce dei petardi. E' evidente, infatti, stante il contesto di riferimento, che il maneggio della "polvere da sparo" era cosa diversa dalla passione per le armi, su cui si intrattiene - impropriamente - la Corte d'appello, perché il primo a differenza della seconda rimandava direttamente alla materia prima usata da "unabomber" per la preparazione degli ordigni, e quindi evocava un collegamento tra il criminale dinamitardo ed il soggetto che, secondo la giornalista, era familiare con la polvere da sparo. Dipoi, la rappresentazione in maniera dubbiosa delle cause della menomazione non elideva la potenzialità - offensiva dell'insinuazione, lasciando il sospetto che RN IA se la fosse procurata dando sfogo ad una insana e incontrollabile passione. Il dato, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, non rilevava soltanto sotto l'aspetto della propalazione di un dato sensibile, ma, stante le circostanze in cui era stato reso di pubblico dominio, anche sotto l'aspetto della diffamazione.
5. In conclusione, la sentenza impugnata si è rivelata carente nell'esame della veridicità dei dati (tutti quelli menzionati al punto 2) diffusi con l'articolo incriminato;
ha illogicamente svalutato la potenzialità offensiva di altri dati (quelli menzionati al punto 4); ha fatto erronea applicazione della giurisprudenza pure evocata concernente il diritto di cronaca e la potenzialità lesiva di pubblicazioni meramente ripetitive di altre (per le ragioni esposte al punto 3). Di conseguenza, se ne impone l'annullamento con rinvio stante la natura - dell'impugnazione, proposta dalla sola parte civile - al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 19/5/2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente Depositata in Cancelleria Leflorere (Antonio Settembre) (Grazia Lapalorcia) (oma, 11 26 AGO 2015 Il Direttore Amministrativo ott.ssa Odina Odilia GA P E T R O C 6