Sentenza 15 aprile 2016
Massime • 1
L'art. 353, comma secondo, cod. proc. pen., consente al pubblico ministero, in caso di urgenza, di autorizzare la polizia giudiziaria all'apertura immediata e all'accertamento del contenuto di plichi sigillati ed è, pertanto, legittimo il provvedimento autorizzativo che abbia assunto la forma - imprecisa ma più garantistica sotto il profilo sostanziale, implicando un successivo intervento di controllo del giudice - di un decreto di intercettazione della corrispondenza adottato dal pubblico ministero nell'imminenza del controllo ai sensi dell'art. 267, comma secondo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2016, n. 20794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20794 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2016 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 20 7 9 4/ 1 6 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica Presidente Dott. Matilde Cammino del 15/04/16 1. Dott. Giacomo Fumu rel. Consigliere 11 SENTENZA 2. " Luciano Imperiali N. 1000 3. "1 Andrea Pellegrino 11 R.G.N. 45353/2015 4. 11 Cosimo D'Arrigo ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sui ricorsi proposti da 1) LL RI, n. Andria 3.3.1955 2) AL KA HA EL, n. Egitto 3.2.1971 3) SL KA, n. Egitto il 13.12.1986 avverso la sentenza in data 5.5.2015 della Corte di assise di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, Udita la relazione svolta dal Consigliere dr. G. Fumu Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. dr. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi Uditi i difensori dei ricorrenti avv. Mario Di Caprio, Mario Murano e Giuseppe Di Virgilio 1 MOT I VI DELLA DEC I SIONE maggio 2015 la Corte di 1. Con sentenza in data 5 parzialmente riformando in assise di appello di Bari, melius quanto alle pene la decisione di primo grado, dichiarava - per quanto qui interessa LL RI, AL KA HA EL e SL KA colpevoli del delitto di concorso nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cinquantuno cittadini extracomunitari trasportati con natante dall'Egitto in Italia e gli ultimi due, altresì, del delitto di concorso nel sequestro di persona ai fini di estorsione dei predetti immigrati, rinchiusi dopo lo sbarco in un casolare di campagna costretti all'ulteriore e richiesto ai parenti di somme di danaro versamento - come prezzo della loro liberazione. Osservava la Corte di merito che all'imputato LL si dovesse riconoscere solo il ruolo di autista, svolto trasportando con un furgono i clandestini dalla costa al "deposito" (il predetto casolare) e successivamente, avvenuta la liberazione, accompagnandoli presso una stazione ferroviaria per consentire loro di riprendere Valorizzava neiil suoi confronti iltreno. riconoscimento fotografico operato da un giovane immigrato liberato dopo il pagamento del riscatto e da lui accompagnato alla stazione ferroviaria, gli esiti di una serie di captazioni di conversazioni telefoniche tenutesi in un linguaggio criptico agevolmente - decifrabile con alcuni soggetti, imputati e definitivamente condannati per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nello stesso processo, il abitazione di due sequestro operato presso la sua ricaricare le caricabatterie utilizzati per ricetrasmittenti in uso ai sodali nonché di altre due ricetrasmittenti, cioè di strumenti di comune utilizzo durante le operazioni di sbarco, il cui possesso non era giustificato dall'attività lavorativa svolta dal Riteneva altresì di LL (operaio pavimentatore). 2 poter superare l'argomento difensivo che sottolineava l'assenza, sul braccio dell'imputato, del tatuaggio notato dal predetto minorenne durante l'accompagnamento alla stazione, con la considerazione che egli, avendo appreso dell'arresto dei correi avvenuto circa quindici giorni prima del suo, avesse nel frattempo provveduto alla cancellazione in previsione del suo coinvolgimento nella vicenda criminosa. All'imputato LÌ FY veniva attribuito il ruolo di componente dell'equipaggio che aveva trasportato gli immigrati dall'Egitto all'Italia, nonché di custode dei prigionieri e di estorsore. Dall'utenza telefonica nella sua disponibilità e trovata in suo possesso al momento del fermo risultavano essere partite anche le chiamate verso il fratello del minore trasportato per mare e poi sequestrato, di cui si è detto, con le quali si minacciava la sua soppressione e si chiedeva il riscatto per la liberazione;
dall'ostaggio era stato poi riconosciuto, nel corso del dibattimento, proprio come colui che lo aveva messo in contatto, sempre mediante la predetta utenza, con il proprio fratello allo scopo di implorare il pagamento. Inoltre - come l'organizzazione appurato sulla base delle captazioni egiziana aveva provveduto a spedire agli scafisti tramite corriere i documenti di identità che avrebbero consentito loro di tornare nel paese di origine e il plico, proseguire nell'attività criminosa;
cui espressamente indirizzato all'imputato, il stato ispezionato dalla polizia contenuto era giudiziaria copiato ma non acquisito e nell'immediatezza, conteneva anche il suo passaporto, poi sequestratogli al momento del fermo. La Corte di merito rigettava infine i rilievi difensivi Sh sulla configurabilità del reato di cui all'art. 630 c.p. e sul denegato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. Corte di merito Quanto all'imputato SL, la varie conversazioni valorizzava il contenuto di 3 etelefoniche pertinenti alle utenze in suo uso rinvenute in suo possesso dalle quali si evidenziava la gestione, da parte sua ed in collegamento con l'organizzazione egiziana, del capannone ove erano custoditi gli immigrati in ostaggio;
la sua diretta partecipazione all'estorsione in danno dei parenti dell'immigrato minorenne di cui si è detto;
il suo riconoscimento, effettuato da quest'ultimo, per uno dei un gommonesoggetti che con aveva trasferito gli extracomunitari dal peschereccio madre alla riva.
2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
3. LL RI denuncia vizio della motivazione e violazione degli artt. 189 e 213 c.p.p. Osserva il ricorrente come l'affermazione della sua fondata esclusivamente sulleresponsabilità sia inattendibili dichiarazioni della persona offesa, in mancanza di alcun riscontro oggettivo;
assume che non abbiano valenza sintomatica gli altri elementi posti a suo carico, come il rinvenimento di ricetrasmittenti, in realtà strumento di lavoro, e le conversazioni intercettate con amici di vecchia data come i coimputati Di SC LE ed NT;
ribadisce che la credibilità della persona offesa è minata anche dalla circostanza di aver egli descritto un particolare segno del suo corpo (un tatuaggio sul braccio sinistro) in realtà inesistente e sottolinea come i riconoscimenti effettuati dal teste nel corso delle udienza siano statiindagini preliminari ed in effettuati in assenza delle formalità previste dalla legge per le ricognizioni. Con i motivi aggiunti l'imputato illustra ulteriormente sottolineando la grave le predette censure del inattendibilità riconoscimento effettuato dal teste, le cui perplessità in sede di indagini preliminari avevano indotto il g.i.p. a revocare la misura cautelare applicatagli, e la conseguente insuperabilità del ragionevole dubbio sulla sua responsabilità. Le doglianze sono infondate. Le censure alla motivazione della sentenza impugnata formulate dal ricorrente sono tese a fornire lettura diversa e riduttiva delle emergenze fattuali valorizzate dai giudici di merito i quali, con argomentazione priva di cedimenti logici, hanno la vicenda fondando il proprioricostruito convincimento sull'esame complessivo degli elementi a carico dall'imputato, i quali si integrano e sostengono a vicenda convergendo univocamente verso l'affermazione di responsabilità; la Corte di appello, inoltre, ha fornito plausibile giustificazione anche al mancato riscontro dell'esistenza di un tatuaggio sul braccio dell'imputato, così privilegiando i plurimi riconoscimenti effettuati, anche in udienza, dal teste persona offesa, sicché pure su questo punto la decisione è priva di vizi. Si deve Osservare, altresì, come le censure sulla ritualità dei riconoscimenti effettuati dalla persona offesa si palesino infondate a fronte della pacifica secondo la quale il giurisprudenza di legittimità dibattimento nel corso riconoscimento effettuato in della deposizione da parte del testimone trova il suo paradigma nella prova testimoniale proveniente da soggetto che, nel corso dell'esame, abbia accertato direttamente l'identità personale dell'imputato. Esso deve pertanto essere tenuto distinto dalla ricognizione personale di cui all'art. 213 ed è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 c.p.p. (sez. I, 2.2.2005, Izzo, rv 230781; sez. V, 11.9.2014, Romano, rv 260593). Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le conseguenze di legge.
4. LÌ KA denuncia a mezzo del difensore: - vizio della motivazione per travisamento di prove I decisive con riferimento alla ritenuta disponibilità da 5 parte sua dell'utenza telefonica mobile dalla quale sono state effettuate telefonate estorsive ed alla mancata valutazione della credibilità dei testi - persone offese;
inutilizzabilità della prova derivante dall'apertura di un plico spedito per corriere а lui indirizzato e dall'esame del suo contenuto (tra cui il suo acquisizione passaporto), trattandosi di di corrispondenza effettuata in modo illegittimo in violazione dell'art. 254 c.p.p., essendo stato il plico postale aperto da un ufficiale di p.g. e non dal magistrato;
ed ancora, mancanza della motivazione in ordine alla identificazione ed alla conseguente attribuzione dei documenti agli imputati nonché in ordine alle modalità di rinvenimento ed all'attribuzione delle utenze telefoniche sequestrate. Le doglianze sono infondate e tese, con riferimento alla denuncia dei vizi della motivazione, a proporre censure non consentite in questa sede. Si può solo rilevare in proposito come la Corte di appello abbia diffusamente motivato sulla disponibilità dell'utenza utilizzata per le telefonate estorsive da parte dell'imputato, il quale, peraltro, risulta secondo la sentenza averla utilizzata in presenza del teste ed esserne stato trovato in possesso al momento del fermo;
la credibilità dei testimoni - persone stata poi ampiamente sperimentata offese con l'individuazione di una serie di riscontri al loro dagli esiti delle captazioni narrato, a partire predetta a seguito della loro disposte sull'utenza denuncia. Quanto all'apertura del plico contenente i documenti di identità dell'imputato e di altri correi da parte della polizia giudiziaria ed all'inutilizzabilità dei relativi esiti probatori, osserva il collegio, innanzi tutto, che rimangono al di fuori dell'attività censurata e denunciata di risultati inutilizzabili sia le captazioni dalle quali si è accertato che gli 6 scafisti attendevano in Italia i documenti per il rientro in patria, sia la constatazione della effettiva spedizione all'imputato dall'Egitto di un plico, effettuata tramite corriere, sia il possessO del passaporto da parte dell'imputato al momento del fermo. Così circoscritto l'oggetto della censura, la denunziata inutilizzabilità potrebbe attenere in linea teorica esclusivamente all'attività di apertura del : plico ed all'ispezione e copia del suo contenuto ad opera della polizia giudiziaria, non anche alle premesse fattuali dalle quali è scaturito il controllo ed ai successivi sviluppi culminati con il sequestro dei documenti di identità da utilizzarsi per il viaggio di rientro. A tale proposito si rende palese, pertanto, la mancanza di specificità della doglianza, che non indica quale sia il ruolo decisivo svolto dall'elemento probatorio in contestazione nel quadro dell'argomentazione del giudice di merito che ha condotto all'affermazione di responsabilità. Tanto premesso, si deve comunque rilevare che nessuna violazione di divieti stabiliti dalla legge, 191 c.p.p.,eventualmente rilevante ai sensi dell'art. sia stata posta in essere. Come correttamente indicato dal giudice di primo grado (la censura neppure risulta proposta con i motivi di appello, ma questa Corte la prende in considerazione trattandosi di denuncia di inutilizzabilità e quindi di questione deducibile in ogni stato e grado) la predetta attività risulta essere stata effettuata in conformità all'art. 353, comma 2, c.p.p., che consente al pubblico ministero nei casi di urgenza di autorizzare la polizia giudiziaria all'apertura immediata e all'accertamento del contenuto di plichi sigillati ○ altrimenti chiusi. Il provvedimento autorizzativo, che imprecisa sotto il profilo ha assunto la forma ancora più garantista sotto definitorio, ma certamente il profilo sostanziale per l'intervento di controllo 7 del giudice di un decreto di intercettazione della corrispondenza emesso ai sensi dell'art. 267, comma 2, c.p.p., risulta regolarmente adottato dal pubblico ministero proprio nell'imminenza del controllo. - vizio della motivazione e violazione dell'art. 630 II c.p. con riferimento alla ritenuta sussistenza nei fatti di un'ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione;
deduce il ricorrente come non siano state accertate le modalità del trasporto degli immigrati nel luogo della asserita prigionia, peraltro mai individuato;
rileva come non sia stata adeguatamente valutata l'ipotesi che si trattasse di un'auto- imposizione dei clandestini onde sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine, tanto che della loro sorte alcunché risulta e come, altresì, non trovi giustificazione idonea la ritenute coercizione fisica delle presunte persone offese. III vizio della motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento psicologico e violazione dell'art. 630 in relazione all'art. 43 c.p. Assume il ricorrente che non abbia avuto adeguata valutazione il rilievo difensivo relativo all'assenza del dolo specifico del profitto in capo agli agenti, i quali truffati dai sodali egiziani che non avevano - loro corrisposto il compenso pattuito per la traversata avevano agito con la sola finalità di recuperare le - spese di viaggio. e III, oltre cheLe doglianze esposte nei motivi I I prospettare non consentite questioni attinenti al merito della decisione, sono comunque manifestamente infondate. degli immigrati, sottoposti a La costrizione fisica continua sorveglianza, percossi e minacciati, isolati in un "deposito" sito in aperta campagna, ammoniti da cani feroci tenuti in gabbie poste in prossimità ad appare correttamente dimostrata dai giudici esso, di merito al di là di ogni ragionevole dubbio. Allo stesso modo non è in discussione il dolo specifico, perché 8 integra la finalità di ingiusto profitto anche il dedotto perseguimento dello scopo di rivalersi sulle persone prigioniere, quale prezzo per la libertà, del mancato adempimento del debito verso gli scafisti da parte degli organizzatori della traversata. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le conseguenze di legge.
5. SL KA denuncia: I - travisamento di prove decisive ovvero omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da specifici atti. Osserva il ricorrente come nella motivazione: non emergano circostanze che ricolleghino l'imputato alle conversazioni effettuate con le utenze rinvenute in suo sia stata adeguatamente valutata possesso;
non l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei testimoni;
siano stati utilizzati gli esiti dell'intrusione occulta sul plico postale contenente i documenti (di cui si è detto supra) la cui attribuzione non è stata giustificata;
non risulti dimostrata la sua identificazione dell'imputato componente come dell'equipaggio della barca e come custode della persona offesa. La eccezione di inutilizzabilità concernente l'apertura del plico contenente i documenti di viaggio degli imputati è già stata affrontata nell'esame del ricordo dell'imputato LÌ KA. Se ne deve ribadire l'infondatezza. Le doglianze ulteriori attengono al merito della ricostruzione dei fatti e si caratterizzano per la loro totale genericità ed assertività, che fa peraltro seguito alla genericità totale dei motivi di appello. La motivazione del provvedimento impugnato non mostra lacune né alcun cedimento logico nella individuazione degli elementi univocamente delladimostrativi responsabilità dell'imputato, che peraltro contrariamente all'asserto difensivo la ricostruzione tra componenti dei fatti non annovera 9 dell' equipaggio della barca" ma indica solo quale "traghettatore" tra il barcone-madre e la riva. II - vizio della motivazione e violazione dell'art. 630 c.p. con riferimento alla ritenuta sussistenza nei scopo difatti di un'ipotesi di sequestro di persona a estorsione III vizio della motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento psicologico e violazione dell'art. 630 in relazione all'art. 43 c.p. Le doglianze hanno il medesimo contenuto dei motivi II e III proposti dall'imputato LÌ KA e sono inammissibili per i medesimi motivi. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le conseguenze di legge.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. Roma, 15.4.2016 Il Cor igliere est.consigli Jiabus Fume (Giacomo Fumu) Il Presidente (Matilde Cammino) Wuha DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 19 MAG 2018 IL DICASSA AN E R Claudia Planelli T R O O C N S 10