Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2003, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 67655 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ZIC E TR BUTARIA0 1 175 / 03 LA CORTE, PREMA DI CASSAZIONE Oggetto Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrat CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco R.G.N. 2669/00 Presidente Cron. 2569 Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Ud.11/06/02 FICO Rel. Consigliere Dott. Nino Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA 64655 sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA MEGLIO FERNANDO, elettivamente PIAZZA CONCA D'ORO 25, presso lo studio dell'avvocato RITA GRADARA, difeso dagli avvocati GASPARE FALSITTA, SILVIA PANSIERI, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
FINANZE, in persona del Ministro pro MINISTERO DELLE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DIE tempore, PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 2626
- controricorrente -
1- avversO la sentenza n. 222/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 11/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo AN GL, beneficiario per il 1985, quale dipendente della Banca Commerciale s.p.a., trasferito d'ufficio ad altra sede, del contributo per differenza canone di locazione a norma dell'art.51 C.C.N.L. aziende di credito, dalla banca non assoggettato a tributo, ha impugnato l'avviso di accertamento per il pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni notificatogli dall'Ufficio Imposte Dirette Desio, deducendo la non imponibilità del contributo perché di natura risarcitoria e l'inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza della normativa, ex art.39 bis D.P.R. n.636 del 1972. La Commissione Tributaria di primo grado di Monza ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l'appello dell'Ufficio. Avverso quest'ultima decisione il GL ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un motivo, articolato in due censure: violazione e falsa applicazione degli artt.46 e 48, comma 1, D.P.R. n.597/73, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., e omessa o inadeguata motivazione sul punto, ma tale seconda censura non ha trovato esplicitazione nel ricorso. Ha altresì eccepito l'illegittimità costituzionale della norma nell'interpretazione datane dal Ministero per contrasto con gli artt. 53 e 3 Cost. ed ha dedotto infine l'omesso esame dell'eccezione di inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza della normativa, che ha riproposto in questa sede. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Col motivo proposto il contribuente ha dedotto la intassabilità del contributo sul canone di locazione in quanto costituente risarcimento del danno e non reddito di lavoro dipendente, come invece ritenuto dai giudici di merito. La censura è infondata. E' ormai giurisprudenza consolidata di questa Corte che le somme corrisposte dal datore di lavoro al proprio dipendente in occasione del trasferimento non richiesto ad altra sede a titolo di differenza per il maggior canone di locazione non hanno natura risarcitoria, né funzione di rimborso spese, ma costituiscono l'adempimento di un obbligo contrattuale ed hanno funzione incentivante e riequilibrattice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione, sicché, costituendo componenti del reddito imponibile sia ai sensi dell'art.48 del D.P.R. n.597/73, nella specie applicabile ratione temporis, che dell'art.48 D.P.R. n.917/86, devono essere assoggettate a tassazione, ancorché non assoggettate dal datore di lavoro a ritenuta d'acconto (tra le altre, Cass. 30 ottobre 2001, n.13482; Cass.21 novembre 2000, n.15048; 22 settembre 2000, n.12578; 2 agosto 2000, n.10149; 7 giugno 2000, n.7703; 8 marzo 2000, n.2611; 18 febbraio 2000, n.1842). Né tale interpretazione della norma si può ritenere in contrasto con gli artt. 53 e 3 Cost., giacché, come si è detto, il contributo in questione rientra tra gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in dipendenza (e non meramente in occasione) del lavoro prestato, ed ha perciò carattere reddituale e non risarcitorio, e non sussiste la lamentata disparità di trattamento con i lavoratori autonomi sia in ragione della natura dell'emolumento che in ragione della non consentita deducibilità, per il lavoratore autonomo, del canone di locazione dall'imponibile IRPEF. La questione di legittimità costituzionale è pertanto da ritenere manifestamente infondata (v., con riferimento all'art.48 D.P.R. 917/86, Cass.30 ottobre 2001, n. 13482). Resta da esaminare l'eccezione di inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza della normativa, ex art.39-bis D.P.R.n.836/72, già sollevata con l'impugnazione dell'avviso di accertamento, riproposta col ricorso. L'eccezione è inammissibile. Sono proponibili nel giudizio di cassazione questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello non potendo prospettarsi in sede di legittimità questioni nuove 0 nuove contestazioni non trattate nella precedente fase di merito e non rilevabili di ufficio;
pertanto, la parte totalmente vittoriosa in primo grado, carente di interesse a proporre impugnazione incidentale, ha comunque l'onere di riproporre nel giudizio di appello avverso di lei intentato le eccezioni e le questioni prospettate e disattese in primo grado (ovvero rimaste assorbite) e l'omessa riproposizione (come nel caso di specie a proposito dell'eccezione in esame), ne preclude il riesame nel giudizio di cassazione, quale che sia il mezzo in cui vengano riformulate in tale sede (ricorso principale, ricorso incidentale controricorso) (Cass.19 maggio 1999, n.4852). Il ricorso va dunque respinto. Spese compensate per giusti motivi. ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
p.q.m.
N. 131 TAB. ALL. B N.
5 - MATERIA TRIBUTARIA la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. SAZION оздог S E Roma, 11.6.2002 il esidente il cons. est. سال هال DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLERE C1 Oggi 27 GEN 2003 Amaldo Casanc IL CANCELLIERE C1 АAmaldo Casang