Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12155
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Sentenza 19 agosto 2003

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Le eccezioni al principio fissato dall'art. 12, comma primo, della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo il quale costituisce retribuzione imponibile ai fini della contribuzione assicurativa ogni erogazione fatta dai datori di lavoro a favore dei lavoratori in dipendenza del rapporto di lavoro, hanno carattere tassativo sicché i titoli in relazione ai quali vi è esenzione totale o parziale dalla contribuzione, indicati nel secondo comma dello stesso art. 12, non possono essere ampliati ne' in via analogica ne' tramite interpretazione estensiva. Ne consegue che, nella vigenza della disciplina anteriore al D.Lgs. n. 314 del 1997, che ha innovato in materia, la eccezione a detto principio contenuta nell'art. 17, comma primo, D.Lgs. n. 503 del 1992, che concerne i corrispettivi del servizio di trasporto predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei dipendenti, non è applicabile nel caso di singolo dipendente cui sia assegnata un'autovettura per il raggiungimento del luogo di lavoro dall'abitazione, integrando tale assegnazione, una erogazione in natura causata dal rapporto di lavoro e perciò da includere nella retribuzione soggetta a contribuzione. A tale ipotesi non è assimilabile quella della utilizzazione di autovettura per l'espletamento della prestazione lavorativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12155
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12155
    Data del deposito : 19 agosto 2003

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