Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
Le eccezioni al principio fissato dall'art. 12, comma primo, della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo il quale costituisce retribuzione imponibile ai fini della contribuzione assicurativa ogni erogazione fatta dai datori di lavoro a favore dei lavoratori in dipendenza del rapporto di lavoro, hanno carattere tassativo sicché i titoli in relazione ai quali vi è esenzione totale o parziale dalla contribuzione, indicati nel secondo comma dello stesso art. 12, non possono essere ampliati ne' in via analogica ne' tramite interpretazione estensiva. Ne consegue che, nella vigenza della disciplina anteriore al D.Lgs. n. 314 del 1997, che ha innovato in materia, la eccezione a detto principio contenuta nell'art. 17, comma primo, D.Lgs. n. 503 del 1992, che concerne i corrispettivi del servizio di trasporto predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei dipendenti, non è applicabile nel caso di singolo dipendente cui sia assegnata un'autovettura per il raggiungimento del luogo di lavoro dall'abitazione, integrando tale assegnazione, una erogazione in natura causata dal rapporto di lavoro e perciò da includere nella retribuzione soggetta a contribuzione. A tale ipotesi non è assimilabile quella della utilizzazione di autovettura per l'espletamento della prestazione lavorativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12155 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RIZZANI DE ECCHER S.P.A., DE ECCHER MARCO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/5384 proposto da:
DE ECCHER MARCO, RIZZANI DE ECCHER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 32, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANNI GIUNCHI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA.VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, giusta procura speciale atto notar FRANCO LUPO di Roma del 10/04/2001, rep.33576;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 360/00 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 26/10/00 R.G.N. 41/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.
SENTENZA Ritenuto che con ricorso del 24 novembre 1997 al Pretore di Udine la s.p.a. Rizzani De CH e Marco De CH, già presidente del consiglio d'amministrazione, proponevano opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dalla locale sede dell'Inps ed avente ad oggetto il pagamento di una sanzione amministrativa per omessa contribuzione sugli importi da includere nella retribuzione e corrispondenti al valore dell'uso gratuito di autovetture di proprietà della società, da parte di tre di dipendenti per il percorso dell'abitazione al luogo di lavoro;
che, costituitasi la convenuta - opposta, il Giudice del lavoro presso il Tribunale accoglieva l'opposizione con decisione del 10 febbraio 2000, confermata con sentenza del 26 ottobre successivo dalla Corte d'appello di Trieste, la quale escludeva la funzione retributiva dell'utilità derivante dall'uso di autovetture:
utilità realizzata dalla datrice piuttosto che dai prestatori di lavoro, i quali non avevano altro mezzo per raggiungere di buon mattino il cantiere o la sede della società;
che, esclusa detta funzione retributiva, non sussisteva l'obbligo contributivo;
che contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale l'Inps e in via incidentale il De CH e la società, i quali sono anche controricorrenti ed hanno depositato memoria.
Considerato che
i due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.;
che con l'unico motivo il ricorrente principale lamenta la violazione dell'art. 12 l. 30 aprile 1969 n. 153, 1371 cod. civ. in relaz.
all'art. 18 del vigente contratto collettivo integrativo, sostenendo che l'uso, da parte dei lavoratori, di un'autovettura appartenente alla datrice di lavoro, con costi a carico della medesima, da luogo ad un'utilità traducibile in denaro e da comprendere nella retribuzione imponibile;
che il motivo è fondato;
che a norma dell'art. 12 cit., primo comma, per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro;
che ogni esclusione, stabilita nello stesso art. 12 o in norme successive, è di stretta interpretazione poiché nel terzo comma dell'articolo è scritto che l'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere generale mentre le esclusioni hanno carattere di specialità ai sensi dell'art. 14 delle preleggi (Cass. 9 novembre 1995 n. 11682);
che al caso di specie non è applicabile l'eccezione contenuta nell'art. 17, comma 1, d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, che concerne i corrispettivi del servizio di trasporto predisposto dal datore di lavoro "con riguardo alla generalità dei lavoratori", mentre la pretesa attuale dell'Inps si inferisce solo a tre unità;
che ratione temporis non è qui applicabile il d. lgs. 2 settembre 1997 n. 314, il quale ha innovato in materia;
che pertanto l'assegnazione ad un dipendente di un'autovettura per raggiungere il luogo di lavoro dall'abitazione integra un'erogazione in natura, causata dal rapporto di lavoro e perciò da includere nella retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale (Cass. 26 luglio 2001 n. 10247);
che tuttavia, come ha rilevato questa Corte nella citata sent. n. 10247 del 2001, con l'utilità in natura, ricevuta dal lavoratore nel proprio interesse ed assimilabile perciò alla retribuzione, non va confusa l'utilizzazione di strumenti materiali, compresa un'autovettura, necessari all'espletamento della prestazione lavorativa, giacché in questo caso dell'utilità si giova l'impresa e non personalmente i lavoratore, onde l'assimilazione ora detta risulta impossibile;
che nel caso di specie è mancato, nel giudizio di merito, un accertamento in proposito poiché dalla sentenza impugnata risulta soltanto come la disponibilità dell'automezzo permettesse ai dipendenti di raggiungere i cantieri nelle prime ore del mattino "come non sarebbe avvenuto nel caso in cui essi avessero dovuto raggiungere con i propri mezzi la sede della ditta e da questa partire con il mezzo aziendale per i vari cantieri";
che in tal modo il Tribunale ha sostituito ai dovuti accertamenti di fatto un'arbitraria ipotesi, dalla quale non risulta: a) perché, di mattina, i lavoratori non potessero raggiungere dall'abitazione direttamente i cantieri;
b) in ogni caso, perché essi non potessero anticipare il viaggio verso la sede di lavoro, evitando di far gravare sull'impresa il loro eventuale ritardo;
che cassata la sentenza impugnata per difetto di motivazione, il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Venezia, accerterà se le autovetture (o l'autovettura) in questione fossero usate dai dipendenti dell'attuale controricorrente per svolgere la prestazione lavorativa oppure solo per raggiungere da casa il luogo di lavoro, sussistendo - in questo secondo caso - il debito contributivo;
che con l'unico motivo i ricorrenti incidentali deducono la violazione dell'art. 116 n. 2 l. 23 dicembre 2000 n. 388, abolitivo delle sanzioni amministrative in materia di contribuzione previdenziale;
che il motivo non è fondato poiché l'abrogazione delle sanzioni amministrative non è retroattiva ed il principio dell'art. 2 cod. pen. circa l'applicabilità della norma successiva più favorevole non opera per le dette sanzioni (Cass. 4 maggio 2002 n. 6405, 20 maggio 2002 n. 7328, 9 maggio 2002 n. 7524, 26 novembre 2002 n. 16699, tutte riferite all'art. 116, comma 12 cit.);
che il giudice di rinvio provvedere anche in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale e rigetta quello incidentale;
cassa in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d'appello di Venezia anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003