Sentenza 10 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/12/2002, n. 17594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17594 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
7.5.94/02 REPUBBLICA TA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONTRATTO SEZIONE TERZA CIVILE DL ASSICURAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N. 7070/99 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO - 9864/99 Cron. 41374Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Francesco SABATINI Rep. Dott. Fabio MAZZA Consigliere Ud. 19/09/02 ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: SIS SERVIZI INTEGRATIVI SANITARI SRL, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante Sig.ra ET RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 75, presso 10 studio dell'avvocato PIETRO D'OVIDIO, difesa dall'avvocato GIOVANNI MANGIA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ASSICURATORI DEI LLOYD'S OF LONDON;
intimato 02 e sul 2° ricorso n 09864/99 proposto da: ° 67 ASSICURATORI DEI LLOYD'S OF LONDON, in persona del -1- legale rappresentante Generale per l'Italia Sig. Barry elettivamente domiciliato in ROMA VIA James Gibson, PAISIELLO 40, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DAVID MORGANTI, che lo difende, giusta procura speciale per Notar Ubaldo La Porta di Milano del 05/05/99 rep. n. 6289; controricorrente e ricorrente incidentale
contro
SIS SERVIZI INTEGRATIVI SANITARI SRL;
- intimata avverso la sentenza n. 102/98 del Giudice di pace di PESCARA, emessa e depositata il 16/02/98 (R.G. 2370/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. La società S.I.S. Servizi Integrativi Sanitari s.r.l. (d'ora in poi: SIS) conveniva in giudizio davanti al Giudice di pace di Pescara gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra per sentire accertare il suo credito derivante da una polizza cumulativa infortuni e malattie stipulata per assicurare il personale associato alla Cassa assistenza degli autoferrotranvieri d'Italia e per sentire condannare la parte convenuta al pagamento del detto credito. Costituitosi l'istituto assicuratore, che proponeva numerose eccezioni, il Giudice adito, con sentenza di equità (stante il valore della controversia non superiore a 2 milioni di lire), ha ritenuto la SIS legittimata a chiedere il pagamento dell'indennità conseguente al sinistro (infortunio o ricovero per malattia) del terzo assicurato (poiché l'art. 1891 c.c. è derogato dall'art.22 delle condizioni di assicurazione); ha però rigettato la domanda per la prescrizione del diritto esercitato, non riconoscendo valore interruttivo ad alcune lettere prodotte dalla SIS, trattandosi di comunicazioni aventi un contenuto generico “e quindi non riferibile alla richiesta d'indennizzo inerente il presente giudizio". Avverso la sentenza del giudice di pace la SIS ha proposto ricorso per cassazione, a cui gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Motivi della decisione.
1. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art.335 c.p.c.). 3 2.- Con il primo motivo del ricorso principale la società SIS, denunziando "falsa applicazione e violazione delle norme di legge", sostiene che il giudice di pace ha ritenuto prescritto il diritto all'indennità di assicurazione facendo erronea applicazione del disposto dell'art.2935 c.c., poiché il termine annuale di prescrizione era stato validamente interrotto, ai sensi degli artt.2943 e 2944 c.c., da un atto di riconoscimento del diritto e da vari atti di costituzione in mora. Il motivo di ricorso è inammissibile. Contro le sentenze del giudice di pace in cause da decidere secondo equità, qual è quella in esame in ragione del valore della controversia, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per il mancato rispetto delle 5 regole processuali, per violazione di norme costituzionali o comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), e non anche per violazione di y u b norme di diritto poste da legge ordinaria (Sez. Un. 15 ottobre 1999 n.716), qual è la norma (art.2935 c.c.) della quale è denunziata la mancata osservanza. Pur volendo considerare che la censura, espressamente enunciata, come detto, in termini di violazione di norme di legge, è in realtà rivolta alla valutazione compiuta dal giudice di pace circa l'idoneità di determinati atti ad interrompere la prescrizione, e si risolve, quindi, nella denunzia di un vizio di motivazione (in riferimento all'art.360 n.5 c.p.c.), il motivo risulta comunque inammissibile, atteso che avverso le sentenze di equità del giudice di pace il vizio di difetto di motivazione può essere denunciato con il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia meramente apparente o 4 5 intrinsecamente contraddittoria (citata sentenza delle Sez Un. n.716 del 1999). E tali ipotesi non sono denunciate dalla società ricorrente, la quale si limita a contrapporre una valutazione degli atti difforme da quella compiuta dal giudice di pace. 3.- Con il secondo motivo del ricorso principale la società SIS, denunziando "nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione”, sostiene che il giudice di pace, avendo riconosciuto la legittimazione attiva di essa ricorrente, non poteva poi negare efficacia interruttiva alle comunicazioni dalla stessa eseguite. Il motivo di ricorso è ammissibile, in quanto prospetta un'ipotesi di radicale carenza di motivazione denunciabile, come si è detto, con ricorso per cassazione, ma esso è infondato. Non è, invero, ravvisabile la denunciata intrinseca contraddittorietà y h della motivazione, atteso che il giudice di pace ha negato efficacia interruttiva agli atti prodotti dalla società attrice in considerazione del loro contenuto (apprezzato con incensurabile valutazione) e non della loro provenienza.
4. Il rigetto del ricorso principale determina l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 5.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 5 Così deciso a Roma il 19 settembre 2002. Il Relatore-Estensore Ешиг шу 6 ) C A E D P E I I C D G I U E . S T N I ( 4 . 3 , 7 1 N 9 - 1 9 - 1 1 1 L . 2 3 9 E 6 . 4 T T R A O L L E B O E O N Z I A T R E S A R G I D E E N T S E Il Presidente врабли Калис яFiducia Depositats in Cancellera Oggi 10.12.07 IL CANCELLERE C Doissa Maria Ajelic