Sentenza 10 marzo 2015
Massime • 1
In tema di affidamento in prova nei confronti del condannato tossicodipendente, il Tribunale di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 94, comma quarto, del d.P.R. n. 309 del 1990, può determinare la decorrenza dell'esecuzione della misura, piuttosto che dal verbale di affidamento, da una diversa e più favorevole data per l'interessato, qualora al momento della decisione il programma terapeutico risulti già positivamente in corso, ed il trattamento spontaneamente eseguito risponda, per durata ininterrotta e contenuti comportamentali, ai criteri di recupero sociale cui tende l'istituto, essendo invece irrilevante il dato della sola durata residua del programma terapeutico superiore a quella della pena da espiare.
Commentario • 1
- 1. Nuovi orientamenti sull'affidamento terapeuticoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 agosto 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di sorveglianza di Venezia concedeva il beneficio penitenziario dell'affidamento in prova terapeutico, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), che era stato richiesto da una condannata per la pena detentiva che doveva scontare, quantificata in due anni e otto mesi di reclusione. In particolare, in sede di concessione della misura alternativa richiesta dalla condannata, il Tribunale di sorveglianza di Venezia stabiliva che l'esecuzione della pena, relativa al beneficio penitenziario concesso, doveva essere …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2015, n. 32453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32453 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 10/03/2015
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 650
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 29871/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG ES N. IL 01/01/1984;
avverso l'ordinanza n. 1883/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA, del 08/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico, il quale ha chiesto di rimettere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 9 aprile 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia concedeva alla condannata GH ND, con riferimento alla pena stabilita nel titolo esecutivo (provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Milano emesso il 9 marzo 2012), la misura alternativa dell'affidamento terapeutico ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, imponendo di proseguire il programma in atto presso una Comunità Terapeutica e rigettando, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, l'istanza di determinazione della decorrenza della pena dal 7 settembre 2012, ritenendo non opportuna tale più favorevole decorrenza in quanto ciò potrebbe vanificare il programma terapeutico già in corso, così argomentando sul punto: detto programma "prevede ora una durata residua di 18 mesi, superiore a quella della pena ancora da espiare, sicché anticipare ulteriormente, rispetto alla prevedibile concessione di liberazione anticipata, la data di fine pena appare contrario allo scopo precipuo di trattamento della tossicodipendenza".
2, Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'anzidetta condannata, per il tramite del difensore avvocato Marco Turconi, deducendone l'illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al rigetto dell'istanza di determinazione della decorrenza della pena dal 7 settembre 2012 (data in cui GH ND si è sottoposta volontariamente al programma terapeutico in comunità), argomentando, in sintesi, nei seguenti termini:
1) il tribunale ha respinto l'istanza di determinazione di una data di decorrenza più favorevole, proposta ai sensi del cit. D.P.R., art. 94, comma 4, sull'errato presupposto in fatto che il programma terapeutico in corso avesse una durata residua (13 mesi), superiore al fine pena stabilito ne provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Milano emesso il 9 marzo 2012 (10 luglio 2015), non considerando che tale fine pena era slittato al 27 agosto 2016, come accertato da successivo ordine di esecuzione emesso il 10 aprile 2014 ed allegato al ricorso (l'esecuzione della pena da espiare, pari ad anni 4 e mesi 2 di reclusione, aveva subito - a seguito di provvedimento del 15 marzo 2012 - un rinvio obbligatorio, essendo la ricorrente madre di prole di età inferiore ai tre anni;
successivamente alla stessa era stata concessa la misura alternativa della detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica - con ordinanza deliberata il 17 aprile 2013 - e l'esecuzione di detta misura aveva avuto inizio dal 2 maggio 2013);
2) la decisione del tribunale è comunque illegittima e non adeguatamente motivata, in quanto, a prescindere dal travisamento del dato relativo al fine pena, nella delibazione dell'istanza, più che la durata residua del programma - che non necessariamente deve coincidere con il fine pena - occorre tener conto, per legge, del positivo svolgimento de programma in corso da parte de condannato al momento della decisione, della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e dei suo comportamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.
2. Il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 4, ultima parte, prevede che il Tribunale di Sorveglianza possa determinare una più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione quando il programma terapeutico al momento delle decisione risulti già positivamente in corso, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento. La condannata GH ND, che aveva già in corso un programma terapeutico, aveva fatto richiesta di ottenere tale retrodatazione ed il Tribunale ne da atto. La motivazione di rigetto, peraltro, non è coerente al dettato normativo. La valutazione, invero, non può essere resa sulla base della sola non coincidenza della "durata residua" del programma terapeutico, superiore rispetto a quella della pena da espiare, per altro determinata in modo inesatto, in quanto rapportata ad un titolo di detenzione che non teneva conto di successivi provvedimenti adottati nei confronti della ricorrente (il rinvio obbligatorio dell'esecuzione; l'ammissione alla detenzione domiciliare con decorrenza da 2 maggio 2013; "il presofferto") così come provato, documentalmente, attraverso la produzione del nuovo ordine di esecuzione emesso il 10 aprile 2014.
La valutazione richiesta doveva essere resa, come impone la legge, sulla base della durata delle limitazioni alle quali l'interessata si era spontaneamente sottoposta e del suo comportamento durante l'esecuzione spontanea de programma terapeutico.
Tale valutazione non può che essere fatta sulla base della documentazione prodotta e, se del caso, anche attivando i poteri informativi d'ufficio ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 5, anche perché attribuire una decisiva valenza negativa a dato di una durata residua del programma terapeutico superiore alla data di fine pena, sottende, sia pure implicitamente, una prognosi di non completamento del programma (evento che, ove accertato, potrà formare oggetto di apprezzamento, semmai, in sede di valutazione dell'esito della misura) ed ipotizza, in definitiva, una accettazione volontaria del programma, preordinata al conseguimento del beneficio, che il provvedimento impugnato ha invece escluso. In definitiva il Tribunale deve verificare ex post se il trattamento terapeutico spontaneamente svolto, per durata ininterrotta (eventualmente stabilendola) e contenuti comportamentali, sia sostanzialmente corrispondente a quello poi formalmente concesso e comunque risponda ai criteri di recupero sociale cui l'esecuzione deve tendere.
3. Si impone dunque l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della domanda della GH sotto il profilo di una diversa, più favorevole determinazione della data di decorrenza dell'esecuzione, tenendo presente, ex art. 627 c.p.p., quanto stabilito da questa Corte di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Brescia.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2015