Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2015, n. 32453
CASS
Sentenza 10 marzo 2015

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In tema di affidamento in prova nei confronti del condannato tossicodipendente, il Tribunale di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 94, comma quarto, del d.P.R. n. 309 del 1990, può determinare la decorrenza dell'esecuzione della misura, piuttosto che dal verbale di affidamento, da una diversa e più favorevole data per l'interessato, qualora al momento della decisione il programma terapeutico risulti già positivamente in corso, ed il trattamento spontaneamente eseguito risponda, per durata ininterrotta e contenuti comportamentali, ai criteri di recupero sociale cui tende l'istituto, essendo invece irrilevante il dato della sola durata residua del programma terapeutico superiore a quella della pena da espiare.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2015, n. 32453
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32453
Data del deposito : 10 marzo 2015

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