Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2002, n. 9350
CASS
Sentenza 27 giugno 2002

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Il termine di centottanta giorni per provvedere sulle domande di iscrizione all'albo nazionale degli agenti di assicurazione non ha natura perentoria, nel senso che la sua scadenza non impedisce l'emanazione del provvedimento sulla domanda di iscrizione. Tuttavia la natura non perentoria del termine non esclude che la sua inosservanza causi un danno a colui che ha proposto la domanda e che tale danno debba qualificarsi ingiusto qualora leda un diritto soggettivo, con il conseguente obbligo risarcitorio a carico dell'amministrazione qualora sussista una condotta colpevole della stessa. (Nella specie la Suprema Corte ha qualificato come diritto soggettivo la situazione giuridica dell'istante all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione all'albo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2002, n. 9350
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9350
    Data del deposito : 27 giugno 2002

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