Sentenza 27 giugno 2002
Massime • 1
Il termine di centottanta giorni per provvedere sulle domande di iscrizione all'albo nazionale degli agenti di assicurazione non ha natura perentoria, nel senso che la sua scadenza non impedisce l'emanazione del provvedimento sulla domanda di iscrizione. Tuttavia la natura non perentoria del termine non esclude che la sua inosservanza causi un danno a colui che ha proposto la domanda e che tale danno debba qualificarsi ingiusto qualora leda un diritto soggettivo, con il conseguente obbligo risarcitorio a carico dell'amministrazione qualora sussista una condotta colpevole della stessa. (Nella specie la Suprema Corte ha qualificato come diritto soggettivo la situazione giuridica dell'istante all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione all'albo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2002, n. 9350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9350 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
M T REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO,093 5 04 02 LA COR Oggetto Rescrem e to SEZIONE TERZA CIVILE لود اه otrivits stell Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: P. A. Dott. Angelo GIULIANO - Presidente R.G.N. 12897/99 - Dott. Ernesto LUPO Rel. Consigliere - 15558/99 Dott. Michele VARRONE - Consigliere Cron. 25204 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Rep. 1877. - Dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud. 11/03/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig.. JL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti € 3.10 2.8 GIU. 2002 BULLARA GIUSEPPE, domiciliato in ROMA elettivamente IL CANCELLIERE VLE CARSO 14, presso lo studio dell'avvocato ALIBRANDI, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ILARIA, difeso dall'avvocato D'ASARO GIACOMO, giusta UFFICIO COPIE Richiesta copia studio delega in atti;
dal Sig. 310 per diritti € 28 GIU. 2002 - ricorrente 다 . IL CANCELLIERE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DELL'INDUSTRIA MINISTERO UFFICIO COPIE DEL COMMERCIO E Richiesta copia studio DELL'ARTIGIANATO, dal Sig. per diritti € 3.10 intimato 28 'IL' CELULEBE e sul 2° ricorso n° 15558/99 proposto da: DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO in 2002 MINISTERO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA UFFICIO COPIE 610 Richiesta copia, studio dal Sig. -1- per diritti € 5,10 VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
wile controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
BULLARA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE CARSO 14, presso lo studio dell'avvocato ILARIA ALIBRANDI, difeso dall'avvocato GIACOMO D'ASARO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 738/98 della Corte d'Appello di PALERMO, Sezione Prima Civile emessa il 6/2/98, depositata il 29/09/98; RG.760/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato GIACOME D'SARO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo, rigetto del 2°, assorbito il 3° del ricorso principale;
rigetto del2° motivo del ricorso inciedentale. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 22 marzo 1991 SE BU convenne davanti al Tribunale di Palermo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esponendo che, l'11 novembre 1985, aveva chiesto al Ministero convenuto la propria iscrizione all'albo nazionale degli agenti di assicurazione, secondo la normativa prevista dalla legge 7 febbraio 1979 n.48, e che la sua domanda era stata rigettata con provvedimento del 25 gennaio 1991, che egli riteneva illegittimo. Il BU chiese, pertanto, l'annullamento di detto provvedimento, nonché la condanna del Ministero convenuto ad iscriverlo nel menzionato albo 5 ed al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio. Costituitosi il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, il Tribunale adito, con la sentenza del 29 aprile 1994, accolse le domande del BU, ordinò al detto Ministero di iscriverlo nell'albo nazionale degli agenti di assicurazione, condannò il Ministero al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, osservando che il BU era in possesso dei requisiti necessari per la detta iscrizione sin dal novembre 1985. Il Ministero propose appello deducendo il difetto di giurisdizione sulla domanda di condanna generica al risarcimento dei danni e, in subordine, la limitazione in astratto dei detti danni al periodo successivo alla data del 25 gennaio 1991 (in cui era stato emanato il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo). La Corte di appello di Palermo, con la sentenza del 6 febbraio 1998 (depositata il 29 settembre 1998), ha affermato la giurisdizione del 3 4 giudice ordinario e, nel merito, ha limitato il periodo di tempo con riferimento al quale sussiste il diritto del BU “al risarcimento dei potenziali danni lamentati”, determinandolo in quello compreso tra il 26 marzo 1988 ed il 25 gennaio 1991. Per quanto attiene alla data di inizio di detto periodo, la Corte di appello, premesso che il termine per provvedere posto dall'art. 12 della legge n.48 del 1979 (di centottanta giorni dalla domanda) non è perentorio, ha osservato che il Ministero aveva chiesto al BU con tre successive lettere di integrare la documentazione e che la risposta alla terza lettera era del 26 settembre 1987, onde il citato termine di centottanta giorni è iniziato a decorrere da 5 quest'ultima data e solo dalla scadenza di esso possono essere riconosciuti i danni lamentati dal BU. In ordine alla sopra specificata کیا data finale, la Corte ha rilevato che non risulta che l'emanazione del rifiuto illegittimo di iscrizione all'albo sia da attribuirsi alla condotta colposa della amministrazione, la quale ha recepito la valutazione compiuta dalla apposita commissione. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo SE BU ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi, illustrati con memoria. Il Ministero dell'industria, commercio e artigianato ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, in cui ha formulato due motivi, con il primo dei quali ha dedotto il difetto assoluto di giurisdizione. Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 22 dicembre 2000 n.1331, riuniti i due ricorsi, hanno dichiarato inammissibile il primo 4 5 motivo del ricorso incidentale nella parte in cui profila una questione di giurisdizione. I due ricorsi sono stati, poi, rimessi a questa sezione. Motivi della decisione. 1.- Va tenuto presente che i due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, sono stati già riuniti dalle Sezioni unite di questa Corte. 2.- Pregiudiziale è l'esame del primo motivo del ricorso incidentale del Ministero, che è stato dichiarato inammissibile dalla precedente sentenza delle Sezioni unite emessa sugli stessi ricorsi, per il fatto che esso "in realtà non propone una questione di giurisdizione, bensì una questione di merito". Tale questione di merito va, perciò, qui decisa. کی Il motivo di ricorso del Ministero è del seguente integrale tenore: "La devoluzione della questione all'AGO non qualifica di per sé come diritto soggettivo la pretesa dell'attore, la cui subordinazione ad una valutazione pubblicistica di tipo costitutivo postula invece la diversa qualificazione di interesse legittimo, cioè una situazione soggettiva la cui lesione non è riconosciuta come risarcibile dall'ordinamento vigente". Il motivo, inteso come diretto ad escludere la risarcibilità della lesione della posizione soggettiva del BU, è infondato. Dalle sentenze delle Sezioni unite di questa Corte n.500 e 501 del 1999 (richiamate anche dalla sentenza n.1331 del 2000 che le stesse Sezioni unite hanno emesso su questi stessi ricorsi) si desume che la lesione dell'interesse del BU ad ottenere l'iscrizione all'albo nazionale degli agenti di assicurazione è risarcibile ex art.2043 c.c., 5 6 anche qualora tale interesse venisse qualificato come interesse legittimo (pretensivo). Va, comunque, condivisa l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la tutela che a detto interesse ha attribuito la legge 7 febbraio 1979 lo qualifica come diritto soggettivo. Ed invero l'art. 1, comma terzo, di detta legge prevede espressamente che coloro che hanno i requisiti previsti dalla stessa legge "hanno diritto di essere iscritti all'albo”. Correlativamente il successivo art. 12, nell'ultimo comma, dispone che i provvedimenti ministeriali in tema di iscrizione “sono impugnabili davanti all'autorità giudiziaria ordinaria”, che è preposta alla tutela dei diritti soggettivi. Il fatto che il provvedimento di iscrizione all'albo abbia کر effetto costitutivo non esclude la sua natura di atto di accertamento sul possesso dei requisiti previsti dalla legge (v., in tal senso, il primo comma del citato art. 12), accertamento (costitutivo) in cui è assente ogni profilo di discrezionalità amministrativa. 3.- Va, ora, esaminato il secondo motivo del ricorso incidentale, con cui si censura la pronunzia di condanna del Ministero al risarcimento del danno, deducendo il vizio di "contraddittoria motivazione", sotto due aspetti: a) per "avere fatto conseguire un danno ingiusto al decorso di un termine dopo avere qualificato tale termine come ordinatorio”; b) per “aver fatto discendere dal (preteso) ritardo nell'adozione di un provvedimento negativo un danno risarcibile che può derivare soltanto dalla mancata adozione di un provvedimento positivo”. Il motivo di ricorso è infondato sotto ambedue gli aspetti denunziati. 6 3.1. Va premesso che, secondo l'art. 12, comma terzo, della legge 7 febbraio 1979 n.48, i provvedimenti sulle domande di iscrizione all'albo devono essere adottati “non oltre centottanta giorni dalla domanda” stessa. E' esatta l'affermazione della sentenza impugnata che tale termine non ha natura perentoria, nel senso che la sua scadenza non impedisce l'emanazione del provvedimento sulla domanda di iscrizione. La norma ha anticipato la previsione generale sul tempo di conclusione del procedimento amministrativo, poi introdotta dalla legge 7 agosto 1990 n.241. Ma la natura non perentoria del termine non esclude che la sua 5 inosservanza causi un danno a colui che ha proposto la domanda e che tale danno debba qualificarsi ingiusto qualora leda un diritto soggettivo (o altro interesse giuridicamente tutelato ad un bene della vita), con il conseguente obbligo risarcitorio a carico dell'amministrazione, qualora sussista una condotta colpevole della stessa. Né tale condotta è non osservato ovviamente esclusa dal terminefatto che il dall'amministrazione abbia natura non perentoria.
3.2. Per quanto attiene al secondo profilo della censura, il danno ritenuto risarcibile dalla sentenza impugnata deriva dalla adozione di un provvedimento negativo illegittimo, e cioè dal rifiuto di iscrivere all'albo il BU, rifiuto giudicato illegittimo dalla sentenza di primo grado, non impugnata sul punto che è quindi passato in giudicato. Una volta ricondotto causalmente a tale fatto il danno risarcibile, la Corte di appello ha escluso la colpa del Ministero nella emanazione del provvedimento illegittimo (e tale punto è censurato dal ricorso principale 7 8 del BU), ma ha ravvisato una condotta colposa nel ritardo con cui il Ministero ha provveduto. Non vi è contraddizione nella pronunzia della Corte di appello, perché la differenza tra le due statuizioni (una relativa al ritardo del provvedimento, l'altra alla determinazione del suo contenuto negativo) non attiene al nesso di causalità tra l'emanazione del provvedimento ed il danno lamentato dal presentatore della domanda, ma alla sussistenza o meno della colpa dell'amministrazione, ravvisata sussistente in ordine al ritardo ed assente relativamente alla determinazione del rifiuto di iscrizione (perché conforme alla valutazione 5 della apposita commissione). Non sussiste, quindi, la denunziata contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata.
4. Passandosi all'esame del ricorso principale del BU, questi, con il primo motivo, censura la limitazione del periodo temporale (con riferimento al quale va risarcito il danno da lui subito per l'illegittimo rifiuto di iscrizione all'albo) sino al 25 gennaio 1991, data di emissione del provvedimento ministeriale. Al riguardo il ricorrente formula due censure: a) la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché tale limitazione, non contenuta nella sentenza di primo grado, non era stata chiesta dal Ministero appellante;
b) la mancanza di motivazione e la illogicità manifesta, perché la Corte di appello ha confermato l'illegittimità del provvedimento impugnato, onde non poteva essere negato il risarcimento dei danni subiti dal ricorrente nel tempo trascorso tra il detto provvedimento e la data in cui è stato riconosciuto in sede giudiziaria il suo diritto all'iscrizione all'albo. 8 9 Il motivo di ricorso è fondato nella censura indicata sub a). Va premesso che il Tribunale ha riconosciuto il diritto del BU ad essere risarcito dei danni derivanti dalla mancata iscrizione all'albo, perché egli era in possesso dei requisiti necessari per ottenere la detta iscrizione sin dal novembre 1985, ma non ha indicato alcuna data finale. Detta sentenza è stata appellata dal Ministero sulla base di due motivi: con il primo l'appellante ha chiesto che la domanda di condanna al risarcimento dei danni fosse dichiarata improponibile per difetto di giurisdizione;
con il secondo motivo, proposto "in tutto subordine", Ministero ha chiesto di limitare l'accoglimento della domanda "al periodo successivo alla data del 25/1/91" (salva sempre la prova in concreto del danno), anziché al periodo successivo all'11 novembre 1985, data di presentazione della domanda di iscrizione. Ed in tal senso sono anche le conclusioni del Ministero appellante trascritte nell'epigrafe della sentenza qui impugnata. I punti della sentenza appellata sono, pertanto, chiaramente limitati alla affermazione della giurisdizione ordinaria e, per quanto attiene al merito, al riconoscimento, a favore del BU, del diritto al risarcimento del danno per non essere stato iscritto all'albo nel periodo di tempo corrente tra l'11 novembre 1985 ed il 25 gennaio 1991, mentre, per il periodo successivo a tale data, il Ministero appellante non ha formulato alcuna censura di merito. Il giudice di appello, pertanto, non è stato investito del potere di giudicare su quest'ultimo punto della sentenza di primo grado (salvo che per quanto attiene alla giurisdizione del giudice adito, ribadita invece dalla Corte di appello). Una volta respinto il primo 9 10 motivo dell'appello, la Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto limitare il proprio esame a giudicare sul solo periodo di tempo a cui si riferiva il secondo motivo di appello, e cioè a quello anteriore al 25 gennaio 1991. Consegue che la sentenza impugnata, nel riformare la sentenza appellata e nel negare il diritto al risarcimento del danno per il periodo successivo al 25 gennaio 1991, è andata oltre il petitum dell'appellante. La fondatezza della censura sub a) comporta l'assorbimento della censura sopra indicata sub b). 5.- Con il secondo motivo del ricorso principale il BU censura l'altra limitazione (quella iniziale) del periodo di tempo con riferimento al quale gli è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, e cioè l'individuazione della data del 26 marzo 1988, in cui la Corte di appello ha ritenuto che sia scaduto il termine di centottanta giorni concesso per provvedere dall'art. 12 della legge n.48/1979, termine che è stato fatto decorrere dal giorno (26 settembre 1987) di invio della risposta del BU alla terza richiesta del Ministero di integrazione della documentazione occorrente per l'iscrizione all'albo. Al riguardo il ricorrente deduce: a) la violazione dell'art. 12, secondo comma, della citata legge n.48/1979, che pone un termine erroneamente qualificato dalla sentenza impugnata come non perentorio, ed il difetto di motivazione sul punto;
b) la violazione della legge 7 agosto 1990 n.241, che consente all'amministrazione di richiedere eventuali chiarimenti o documentazione integrativa soltanto per una volta, e non per tre volte, come è avvenuto nel caso di specie. 10 11 Il motivo di ricorso è infondato.
5.1. Per quanto attiene alla censura sub a), si è già affermato (v. retro, §3.1) che va condivisa l'affermazione della sentenza impugnata sulla natura non perentoria del termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 12, secondo comma, della legge n.48 del 1979. Tale natura, però, se rende legittime le richieste del Ministero di integrazione della documentazione inizialmente prodotta dall'istante, non esclude, come anche si è detto, che l'inosservanza del detto termine da parte dell'amministrazione possa essere fonte di responsabilità civile ex art.2043 c.c., sempre che sussistano tutti gli elementi previsti da quest'ultima disposizione normativa. Tra tali elementi è inclusa la natura dolosa o colposa del fatto (v. le citate sentenze delle Sezioni unite n.500 e 501 del 1999, § 11 della motivazione), la quale è stata esclusa dalla sentenza impugnata durante il periodo in cui l'amministrazione ha chiesto al BU una documentazione integrativa, che è stata completata con l'invio dei documenti che l'interessato ha effettuato il 26 settembre 1987, onde il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 12 della legge n.48 del 1979 è stato fatto decorrere da quest'ultima data, anziché dalla presentazione della domanda di iscrizione. La motivazione della sentenza impugnata è corretta, poiché il ritardo verificatosi sino al 26 marzo 1988 non è imputabile a colpa dell'amministrazione, ma alla incompletezza della documentazione presentata dall'istante. Né, nel ricorso, si adducono elementi di fatto idonei a fare ritenere che la pluralità di richieste dell'amministrazione sia 11 12 stato uno strumento usato a fini dilatori, o comunque privo di obiettive giustificazioni.
5.2. In ordine alla censura sub b), va rilevato che la legge 7 agosto 1990 n.241 è successiva all'epoca investita dalla censura (anteriore al 26 marzo 1998) e quindi non può essere applicata per qualificare il comportamento posto in essere in detta epoca ad essa anteriore.
6. Il terzo motivo del ricorso principale, con cui si censura la pronunzia di compensazione delle spese del giudizio di appello, è 5 assorbito a seguito dell'accoglimento del primo motivo del ricorso р г и principale, che comporta la cassazione parziale della sentenza impugnata, e quindi anche la cassazione della pronunzia sulle spese processuali. 7.- In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del terzo motivo dello stesso ricorso. Vanno rigettati il secondo motivo del ricorso principale ed i due motivi del ricorso incidentale. Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata nella parte in cui ha limitato la condanna generica del Ministero dell'industria al risarcimento dei danni subiti dal BU per il periodo di tempo sino al 25 gennaio 1991, escludendola per il periodo successivo a tale data. La sentenza impugnata rimane, invece, ferma per quanto attiene all'inizio di detto periodo temporale, fissato correttamente alla data del 26 marzo 1988. Va cassata, in via consequenziale, anche la pronunzia di compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello. 12 13 8.- Poiché, a seguito dell'accoglimento del ricorso per violazione di norme di diritto (processuale), non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito a norma dell'art.384, primo comma, c.p.c., indicandosi nei termini precisati nel § 7 il periodo di tempo in relazione al quale il BU va risarcito dei danni che egli abbia subito per la mancata iscrizione all'albo nazionale degli agenti di assicurazione. In ordine alle spese del giudizio di appello, tenuto conto che گی l'appello del Ministero è stato accolto soltanto in parte, le dette spese vanno compensate tra le parti nella misura di metà, mentre il Ministero va condannato a pagare la restante metà al BU, le cui spese vengono liquidate in conformità della nota spese presentata dalla parte nel giudizio di appello, convertite le lire in euro (complessivi euro 2210, di cui euro 694 per diritti e euro 1244 per onorari).
9. Il Ministero, soccombente nel giudizio di cassazione, va condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo i ricorsi riuniti, accoglie il primo motivo del ricorso principale e ne dichiara assorbito il terzo;
rigetta il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunziando nel merito, condanna il Ministero dell'industria, commercio e artigianato al risarcimento dei danni subiti da BU SE a partire dal 26 marzo 1988, danni da liquidarsi in separato giudizio. Compensa tra le parti per 13 14 metà le spese del giudizio di appello e condanna il Ministero a pagare al BU la restante metà delle spese, e quindi la complessiva somma di euro 1105, di cui euro 347 per diritti ed euro 622 per onorari. Condanna il Ministero a pagare al BU le spese del giudizio di 2670,95 cassazione, che liquida in complessive euro.
6. dei quali euro 2.500 per onorari. Così deciso a Roma l'11 marzo 2002. Il Presidente Il Relatore-Estensore Emenis lupo IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mana Aiello Depositata in Cancelleria 2706.02 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109T 129,11 456T 41,32 ST. 170, 43 TOT. AGENZIA DEL ENTRATE ROMA 2 วงค 52501 € 170.43 CENTOSETTANTO/43 ranola 7 # Dirigente Area Servizi O Dott.ssa Mana *Responsabile Servian Air S A W A nic 002 14