Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE E VARIE DCV Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 OR! per diritti L. 3000 AULA "A" 131 GEN. 2001 01331/01 IL CANCELLIER oggetto OLO ITALIANO LAVORO IN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Pietro CUOCO Consigliere R.G.N. 06118/98 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Cron. 2741 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente CORTE SUPPEMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Rilasciata copia legale sul ricorso proposto al Sig. VESCI UD. 11.12.2000 per diritti L. da 16 FEB, 2001 IL CANCELLIERE I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. Prof. Ing. Giovanni Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti Giovanni Mulas, Mario Poti e Domenico Ponturo, con i quali elett.te 5281 domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, presso giusta procural'Avvocatura Centrale dell'Istituto, speciale in calce al ricorso, ricorrente contro 1 SC OV rapp.ta difesa dall'avv. Lidio D'Onofrio, del Foro di Potenza, con il quale elett.te domicilia in Roma, via di Ripetta, n. 22, presso l'avv. Gerardo Vesci, giusta procura speciale a margine del controricorso, -· controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Potenza R.G. nn. 00149/93, n. 00072/98 del 04.12.1997/02.02.1998, notificata il 17 febbraio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2000 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Domenico Ponturo per l'Inps; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 0421/89 del 20 giugno 1989 il Pretore di Lagonegro accoglieva la domanda proposta da AN PA
contro
SCAU Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (in appresso Servizio) diretta al riconoscimento del suo diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Senise per l'anno 1984. Il Tribunale di Lagonegro con sentenza n. 139 del 07 marzo 1990 rigettava l'appello proposto dallo SCAU, e la 2 4 Corte di Cassazione, con sentenza n. 7433/92, in accoglimento del primo motivo di ricorso, e formulando principio di diritto, cassava la sentenza impugnata dallo SCAU e rinviava al Tribunale di Potenza per nuovo giudizio. Il Tribunale di Potenza, riassunta regolarmente la causa da parte del Servizio, e costituitosi, a seguito di nuova riassunzione della causa da parte della PA per interruzione del processo per effetto di dichiarata soppressione del Servizio, il successore di quest'ultimo, INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps), rigettava l'appello avverso la sentenza del Pretore di Lagonegro;
spese del grado a carico dell'Inps. Osservava il Tribunale: la Corte di Cassazione aveva affermato il principio secondo cui "presupposto indispensabile per ottenere l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in agricoltura è lo svolgimento di una attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate nell'anno di riferimento, la cui prova, unitamente a tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, deve essere fornita dall'interessato"; tali lavoratori avevano diritto, ai sensi dell'art. 5 del d.
1. n. 463 del 1983, alle prestazioni previdenziali a condizione dell'iscrizione h 3 nell'anno precedente negli elenchi nominativi per almeno cinquantuno giornate;
tale requisito doveva essere provato dall'interessato, il quale poteva avvalersi anche della prova presuntiva, e, nella ipotesi di prestazioni a favore di persone legate da vincoli di parentela о affinità, della prova rigorosa della onerosità e della subordinazione;
dalla prova testimoniale e dalla documentazione agli atti emergeva la sussistenza dello svolgimento dell'attività di bracciante agricola della PA, peraltro iscritta negli elenchi fin dal 1967 e per gli anni successivi al 1984, alle dipendenze della madre e della zia, regolarmente retribuita, anche per l'anno di cancellazione e/o di mancata reiscrizione della lavoratrice nei detti elenchi, essendo insussistente l'assunto "scambio di manodopera" di cui al provvedimento del 1986 dello SCAU. Ricorre per cassazione l'Inps con unico motivo di censura. Si è costituita con controricorso PA AN. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 5 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, 17 della legge 11 marzo 1970, n. 83, e 384 c.p.c., il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il riferimento all'art. 5, del d.
1. n. 463 del 1983, peraltro riguardante solo l'indennità di malattia, era irrilevante ai fini della prova dello status di bracciante agricolo;
contraddittoria era l'affermazione del giudice di appello circa la necessità della prova testimoniale in ordine al numero minimo (51) di giornate lavorative occorrenti per la iscrizione, con la successiva, secondo cui in mancanza di essa poteva fari ricorso alla prova presuntiva;
peraltro, la prova testimoniale appariva poco incisiva e non illuminante, di per sé poco attendibile, tenuto conto che se ne deduceva una attività lavorativa superiore al limite massimo di trecento giornate annue, e quindi abbisognevole di ulteriori approfondimenti;
la ipotesi di scambio di manodopera, pertanto, costituiva la ipotesi più ragionevole;
la sentenza, pertanto, si basava su notizie generiche e vaghe, attribuendo carattere di certezza a dati, invece, incerti, insuscettibili di dimostrare l'analitico accertamento richiesto dalla legge. Il ricorso è infondato. Correttamente il Tribunale fa riferimento (più volte) lavorativa per almenopresupposto dell'attività al cinquantuno giornate all'anno ai fini della iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, e che l'onere della prova dell'espletamento di essa cedeva a carico del lavoratore interessato;
tale presupposto, 5 peraltro, risultava anche specificamente riaffermato da questa Corte con il principio di diritto stabilito nella sentenza di cassazione, e rinvio al Tribunale di Potenza, a seguito del ricorso SCAU contro la sentenza del Tribunale di Lagonegro. Argomenta, in proposito, il giudice di rinvio che i due testi, già esaminati in primo grado, e riesaminati in grado di appello, avevano fornito elementi per il carattere oneroso e subordinato del rapporto di lavoro, avendo essi affermato, l'uno, di aver lavorato insieme alla ricorrente quale bracciante agricolo sullo stesso podere, alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, anche per diversi anni e certamente anche per il 1984, regolarmente retribuito, e, l'altro, di aver visto la ricorrente lavorare sempre pur se non tutti i giorni, sviluppandosi l'attività in periodi prestabiliti dell'anno, nei termini di cui sopra, e di aver appreso dalla stessa datrice di lavoro che la ricorrente era regolarmente retribuita. Orbene, non può dirsi sussistente il vizio di motivazione sollevato con il presente ricorso, ed ancor meno le non specificate violazioni e false applicazioni delle norme invocate. Va premesso, invero, che nessuna contraddizione si rileva nella sentenza impugnata in ordine all'affermazione 6 h di principio del giudice di merito sulla prova necessaria all'accertamento del requisito in questione, nel senso che, al completamento della prova, che pur si fonda sulle allegazioni agli atti e sulla prova testimoniale del fatto sostanziale, può farsi riferimento per la integrazione di quest'ultimo, ai fini della determinazione numerica della giornate occorrenti, al principio dell'id quod plerumque accidit in riferimento, ad esempio, alla qualifica lavorativa del soggetto, all'uso nel settore della distribuzione della manodopera, alla stessa accettazione della controparte della medesima situazione denunziata per altri periodi. L'operazione interpretativa del giudice di appello è rispettosa del principio stabilito con la sentenza di rinvio, atteso che con esso si è inteso specificare la necessità della prova e della incombenza del relativo onere, sulla onerosità della prestazione e sul numero minimo di giornate occorrenti per la sussistenza del requisito occorrente per la iscrizione, ma non anche che l'una о l'altra circostanza debbano comunque e necessariamente scaturire da prova testimoniale e/o documentale, sì che ad esse può pervenirsi anche per presunzioni. Ben vero. Il Tribunale, dopo aver acquisito la certezza della sussistenza del rapporto di lavoro 7 h subordinato della ricorrente con le datrici di lavoro e la onerosità inteso superaredella prestazione, ha l'incertezza sul dato del numero minimo della giornate lavorative (51) desumendolo dalle (quasi inevitabili) aggettivazione della stessa prova testimoniale, che pur configuravano una attività lavorativa ricondotta alle attività agricole del periodo, alla qualificazione del soggetto operante, integrandole, con ricorso al suddetto principio, con l'interesse del lavoratore al conseguimento di detto dato numerico ai fini del mantenimento della iscrizione nelle liste, già, peraltro, riconosciuto dallo stesso SCAU in presenza delle medesime condizioni per i diversi anni precedenti e per quelli successivi. E così, con l'operazione interpretativa quanto mai corretta di cui sopra, dalla prova sulla effettività della prestazione (fin dal 1980, per sempre, pur se non tutti i giorni, sviluppandosi l'attività della lavoratrice in periodi prestabiliti dell'anno) e della sua onerosità, si è pervenuti, in applicazione del citato principio dell'id quod plerumque accidit e della contemporanea valutazioni delle circostanze fattuali e delle condizioni soggettive ed ambientali, alla certezza del dato minimo delle 51 giornate necessarie per la sussistenza del requisito in esame. Non può tacersi, peraltro, che nel caso di specie è anche espressamente ammessa dallo stesso Istituto (vedi 8 h ricorso sulla motivazione della cancellazione e/o mancata reiscrizione), "la ipotesi" del cd. scambio di manodopera, la quale necessariamente presuppone la esistenza della effettività della prestazione per l'intero periodo minimo di cui sopra, mettendo solo in discussione la onerosità di essa;
né, in questa sede si deduce o in qualche modo si allega la gratuità della prestazione, che pur risulta espressamente accertata, sulla base delle prove testimoniali agli atti, da parte del giudice di appello. Il ricorso, pertanto, va rigettato;
sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la C o r t e rigetta il ricorso, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma 1'11 dicembre 2000. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente ийGiovanni Mapparella I Giuseppe Manniruberto D A 0 , S 3 Stell 1 S O 3 . A L 5 T T L , R . O A A B ' N S I L E IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA L P D 3 E S 7 A - I D Depositata in Cancelleria T 8 N I - S S G 1 O N O 1 P 30 GEN. 2001 E oggi, A S M E I D I IL COLLABORATORE G E REMA PL A A , SA G D EL CANCELLERA O E O E T L R T T T I S N R A I E I L G S D E L E R E O D 9