Sentenza 25 luglio 2002
Massime • 1
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15/68, ha attitudine certificativa e probatoria fino a contraria risultanza nei confronti della P.A. ed in determinate attività o procedure amministrative; ma è priva di efficacia in sede giurisdizionale nelle liti tra privati, in quanto in queste alla parte non è dato trarre elementi di prova dalle sue stesse dichiarazioni. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, ai fini del riconoscimento del beneficio della sospensione del pagamento dei contributi per le imprese delle province di Trieste e Gorizia, previsto a fronte degli effetti della crisi politico - istituzionale iugoslava dal D.L. n. 369 del 1991, convertito dalla legge n. 17 del 1992, aveva ritenuto sufficiente la dichiarazione sostitutiva con la quale l'impresa attestava la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge; trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la S.C. ha anche deciso nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., rigettando l'opposizione proposta dalla impresa avverso il decreto ingiuntivo con il quale l'INPS aveva richiesto il pagamento dei contributi previdenziali non versati).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2002, n. 10981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10981 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S.ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO FONZO, CLEMENTINA PULLI, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.B.C. INFORMATIOIN TECHNOLOGY S.R.L.(già I.B.C. COMPUTER EQUIPMENT S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, in ROMA VIA S MERCADANTE 32, presso lo studio dell'avvocato CARMELO ALESSIO, rappresentate difesa dall'avvocato GIAMPAOLO GEI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1022/98 del Tribunale di TRIESTE, depositata il 24/12/98 R.G.N. 162/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per dichiarazione di inammissibilità, in subordine accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Trieste del 15.2.1993 la s.r.l. IBC Information Technology proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 20/1993 con il quale l'Inps aveva chiesto il pagamento della somma di L. 20.909.455, più accessori per contributi non versati. L'opponente sosteneva di aver diritto ai benefici concessi alle imprese della provincia di Trieste dal d.l. n. 369 del 1991, convertito nella legge n. 17 del 1992 in ragione degli eventi bellici accaduti nella
Repubblica di Yugoslavia.
L'Istituto opposto osservava che la società istante non aveva fornito alcuna prova in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla legge invocata per ottenere i benefici richiesti, ma il Pretore, con sentenza del 23.5.1997, accoglieva integralmente l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo impugnato. Proposto appello da parte dell'Inps, e resistente la società IBC, Il Tribunale di Trieste, con sentenza del 24.12.1998, confermava la pronuncia di prime cure con condanna dell'Istituto alle spese del grado.
Per quanto qui interessa, il Giudice del gravame osservava che la società opponente aveva comunicato all'Istituto tutti i dati necessari a sostegno del richiesto beneficio, così consentendo all'Istituto appellante una verifica degli elementi (volume delle importazioni e delle esportazioni, la media degli acquisti, e l'entità del fatturato per gli anni 1989/1990).
Per la cassazione di detta sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo da un unico motivo, cui ha replicato, con controricorso l'intimata società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 bis della legge 22.1.1992, n. 17 e dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,
nonché l'omessa. insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per la controversia, l'Istituto ricorrente osserva che erroneamente il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza dei requisiti prescritti dalla citata legge del 1992 sulla base della mera dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotto dalla società resistente. Rileva la ricorrente che, al contrario, la normativa invocata dalla controparte richiede - per poter usufruire dei benefici contributivi - la produzione di una "documentazione idonea" attestante una serie di requisiti (un numero di oltre 500 dipendenti, una significativa presenza dell'impresa nell'Europa centrale e balcanica nonché dell'URSS, dimostrata da un import- export non inferiore al 10% della media degli acquisti o del fatturato relativo agli anni 89/90).
Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito indicati. Richiamando quanto già affermato da questa Corte in altra analoga controversia (Cass., 9.6.1999, n. 6172), deve premettersi che il d.l. 22.11.1991, n. 369, convertito, con modificazioni, nella legge 22.1.1992, n. 17, ha disposto una serie di interventi di sostegno a favore delle provincie di Trieste, e Gorizia, nonché di alcuni comuni della provincia di Udine, colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale yugoslava.
In particolare, l'art. 1 del citato d.l. ha stabilito che "a decorrere dal periodo di paga in corso al mese di novembre 1991, nelle provincie di Trieste e Gorizia... per i datori di lavoro privati dei settori commerciale, dell'artigianato, dei trasporti terrestri e dei servizi restano sospesi fino al 31 maggio 1992 i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali per la quota a carico dei datori di lavoro medesimi. Sono altresì sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali relativi alle assicurazioni sociali dei titolari delle imprese appartenenti ai settori indicati dovuti nei mesi di gennaio ed aprile 1992. Il recupero delle predette somme avverrà in sei rate mensili senza aggravio di interessi ed altri oneri. a decorrere dal mese di luglio 1992".
Il comma 1 bis dell'art.
1 - aggiunto in sede di conversione - ha previsto un ulteriore beneficio consistente nella possibilità di regolarizzare, in un massimo di sei rate mensili, senza aggravio di interessi ed altri oneri, a decorrere dal luglio 1992, i contributi previdenziali ed assistenziali, di cui al comma precedente, non versati nel periodo 1.8.1991 - 24.11.1991. Ulteriori agevolazioni sono state previste - a favore degli stessi soggetti - in materia fiscale dagli artt. 3 e 4.
L'art. 4 bis ha esteso tutti questi benefici alle imprese industriali collocate negli stessi territori indicati nell'art. 1, "con più di cinquecento dipendenti, che abbiano una significativa presenza nei paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché nell'Unione delle Repubbliche Sovietiche, dimostrata da importazioni o esportazioni non inferiori al dieci per cento, rispettivamente, della media degli acquisti o del fatturato negli anni 1989 e 1990".
La concessione di tali benefici è stata espressamente subordinata "alla presentazione, alle autorità preposte al controllo, della documentazione idonea a comprovare il raggiungimento della percentuale" predetta.
Ciò premesso, il ricorso merita accoglimento in relazione alla censura concernente l'interpretazione della medesima disposizione dell'art. 4 bis sul punto della "documentazione idonea" a comprovare il possesso dei requisiti necessari per fruire dei benefici in questione, documentazione erroneamente ravvisata dal Tribunale nella sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio proveniente dalla società destinataria dei benefici, ritenuta pertanto dallo stesso giudice esonerata dal pagamento di sanzioni.
Un tale iter argomentativo non tiene conto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, prevista dalla legge n. 15 del 1968, ha attitudine certificativa e probatoria fino a contraria risultanza, nei confronti della P.A. ed in determinate attività o procedure amministrative, ma è priva di efficacia in sede giurisdizionale nelle liti tra privati, considerato che in questa sede alla parte non è dato trarre elementi di prova dalle sue stesse dichiarazioni (cfr. per tutte, Cass. SU. n.10153/98 la quale cita, tra le altre, Cass. n. 298/96, in tema di prova dell'entità dei redditi ai fini dell'applicabilità della legislazione vincolistica delle locazioni: Cass. n. 3911/84, in tema di prova della qualità di coltivatore diretto ai fini della proroga di un contratto agrario: Cass. n. 5995/91, in tema di prova dell'entità del reddito del danneggiato ai fini della liquidazione del danno da invalidità permanente in una controversia tra privati, ecc.).
Ciò è tanto più vero nell'ipotesi in esame, dal momento che la normativa sopra richiamata esige la produzione - ad iniziativa del richiedente non di elementi presuntivi, ne' di qualunque dato probatorio, comunque utile, ma di una "documentazione idonea a comprovare" il raggiungimento delle percentuali minime di import- export realizzate, nel periodo indicato, con i Paesi dell'Europa centrale, balcanica e dell'(allora) URSS.
Ed anche in applicazione del principio - affermato in più occasioni analoghe da questa Corte (cfr. sent. nn. 8014/90, 8211/95) - secondo cui in tema di sgravi contributivi a favore. di determinate aziende, colui che ne invoca diritto ha l'onere di provare i relativi fatti costitutivi, la sentenza impugnata deve sul punto da ultimo esaminato, essere cassata.
Sulla base di quanto precede il ricorso merita accoglimento. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 384 c.
2. c.p.c. (violazione di legge, e non necessità di ulteriori accertamenti di fatto) può respingersi, nel merito, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 20/1993 proposta dalla società intimata. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 20/1993. Compensa le spese dell'intero processo tra le parti. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2002