Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2002, n. 10981
CASS
Sentenza 25 luglio 2002

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La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15/68, ha attitudine certificativa e probatoria fino a contraria risultanza nei confronti della P.A. ed in determinate attività o procedure amministrative; ma è priva di efficacia in sede giurisdizionale nelle liti tra privati, in quanto in queste alla parte non è dato trarre elementi di prova dalle sue stesse dichiarazioni. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, ai fini del riconoscimento del beneficio della sospensione del pagamento dei contributi per le imprese delle province di Trieste e Gorizia, previsto a fronte degli effetti della crisi politico - istituzionale iugoslava dal D.L. n. 369 del 1991, convertito dalla legge n. 17 del 1992, aveva ritenuto sufficiente la dichiarazione sostitutiva con la quale l'impresa attestava la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge; trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la S.C. ha anche deciso nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., rigettando l'opposizione proposta dalla impresa avverso il decreto ingiuntivo con il quale l'INPS aveva richiesto il pagamento dei contributi previdenziali non versati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2002, n. 10981
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10981
    Data del deposito : 25 luglio 2002

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