CASS
Sentenza 27 marzo 2026
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/03/2026, n. 11751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11751 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC IT NO, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 22 dicembre 2025 del Tribunale di Bari;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VI LA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 dicembre 2025, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bari ha applicato a IT NO CC la pena di un anno di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, per aver detenuto a fini di cessione sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina. Il Tribunale ha inoltre disposto, per quanto di interesse, la confisca del denaro rinvenuto nel corso della perquisizione, pari ad euro 3.405. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione IT NO CC, a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). Penale Sent. Sez. 4 Num. 11751 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 24/03/2026 2 2.1. Con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione (poiché manifestamente illogica o contraddittoria) per avere il giudice disposto la confisca del denaro che, contrariamente a quanto si afferma in sentenza, non fu sequestrato, ed il cui provento dall’attività di spaccio non è stato oggetto di ammissioni da parte del CC. Lamenta, inoltre, che il Tribunale ha fondato la decisione su alcuni elementi di fatto senza però esaminarli criticamente, e dunque rendendo impossibile il controllo sul ragionamento compiuto. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. È utile premettere che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma soltanto nel caso in cui la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nella specie;
pertanto, essa è ricorribile anche per vizio di motivazione, ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 – 01; conf., Sez. 4, n. 28366 del 22/06/2022, Marchych, non mass.). 2.1. Venendo ai motivi di doglianza, osserva il Collegio che il Tribunale, dopo aver applicato la pena per la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha confiscato ai sensi dell’art. 240 cod. pen. la somma di denaro rinvenuta in sede di perquisizione - pari ad euro 3.405 - nel presupposto che si tratti del “prezzo del reato di detenzione” (p. 5 sentenza impugnata). 2.2. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha chiarito che per «prezzo del reato» si intende il compenso dato o promesso per indurre, determinare o istigare un soggetto a commettere il reato (Sez. U, n. 9149 del 3/07/1996, Chabni, Rv. 205707 – 01; principio ripreso anche da Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, non mass. sul punto). In altri termini, il prezzo del reato costituisce il compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito. Costituisce profitto del reato, invece, il vantaggio che il reo consegue dal reato. 3 2.3. Prendendo le mosse da tali nozioni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ove si proceda per le condotte di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, e non di cessione, non sono applicabili né l'art. 240 cod. pen. né la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202), non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di detenzione o trasporto (cfr., Sez. 3, n. 7733 del 24/10/2024, dep. 2025, Musaj, non mass.; Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, El Khomri, Rv. 285899 – 01; Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 - 01). Per tali ragioni è stato altresì affermato che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 4, n. 23743 del 08/05/2025, Hamrouni, non mass.; Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 – 01). Il nesso di pertinenzialità, quindi, deve essere valutato in relazione al reato per il quale l’imputato è stato condannato e non in riferimento a condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità. Per tali ragioni non sono confiscabili le somme che costituiscono il ricavato di non contestate e precedenti cessioni di droga, o che siano destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato. All’inverso, è consentita la confisca del denaro che costituisce provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede, o la confisca quale prezzo, ove emerga un corrispettivo per la diversa condotta di detenzione a fine di spaccio (così, in motivazione, Sez. 3, n. 32185 del 10/09/2025, Bouallali, non mass.; Sez. 4, n. 4179 del 21/11/2024, dep. 2025, Prendi, non mass., secondo cui il denaro può essere confiscato solo quando si provi che costituisca il prezzo del reato di detenzione, ovvero il corrispettivo ricevuto dall'imputato da terzi per la detenzione dello stupefacente). 2.4. Nella specie il nesso di strumentalità è stato ritenuto valorizzando il rinvenimento di banconote di piccolo taglio e di un libro mastro, che il Tribunale prima assume essere riferibili alla pregressa attività di spaccio (p. 4) – per la quale, come detto, la confisca deve ritenersi preclusa - e poi, in maniera contraddittoria, e comunque senza svolgere alcun percorso argomentativo, afferma essere dimostrativi del corrispettivo per la detenzione, in ipotesi versato da terzi all’imputato. 4 La confisca non risulta neppure essere stata disposta ai sensi dell'art. 240- bis cod. pen., come richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (pure applicabile ratione temporis), né la motivazione del provvedimento fa riferimento al requisito della sproporzione. 3. La sentenza va pertanto annullata, limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica. Il giudice del rinvio dovrà pertanto accertare l’esistenza del nesso tra le somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell’imputato ed il reato di detenzione attribuitogli, senza poter valutare l’esistenza di altre, in ipotesi pregresse, condotte illecite di cessione di stupefacente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca della somma di denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari, persona fisica diversa. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente VI LA CI NA
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VI LA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 dicembre 2025, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bari ha applicato a IT NO CC la pena di un anno di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, per aver detenuto a fini di cessione sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina. Il Tribunale ha inoltre disposto, per quanto di interesse, la confisca del denaro rinvenuto nel corso della perquisizione, pari ad euro 3.405. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione IT NO CC, a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). Penale Sent. Sez. 4 Num. 11751 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 24/03/2026 2 2.1. Con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione (poiché manifestamente illogica o contraddittoria) per avere il giudice disposto la confisca del denaro che, contrariamente a quanto si afferma in sentenza, non fu sequestrato, ed il cui provento dall’attività di spaccio non è stato oggetto di ammissioni da parte del CC. Lamenta, inoltre, che il Tribunale ha fondato la decisione su alcuni elementi di fatto senza però esaminarli criticamente, e dunque rendendo impossibile il controllo sul ragionamento compiuto. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. È utile premettere che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma soltanto nel caso in cui la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nella specie;
pertanto, essa è ricorribile anche per vizio di motivazione, ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 – 01; conf., Sez. 4, n. 28366 del 22/06/2022, Marchych, non mass.). 2.1. Venendo ai motivi di doglianza, osserva il Collegio che il Tribunale, dopo aver applicato la pena per la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha confiscato ai sensi dell’art. 240 cod. pen. la somma di denaro rinvenuta in sede di perquisizione - pari ad euro 3.405 - nel presupposto che si tratti del “prezzo del reato di detenzione” (p. 5 sentenza impugnata). 2.2. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha chiarito che per «prezzo del reato» si intende il compenso dato o promesso per indurre, determinare o istigare un soggetto a commettere il reato (Sez. U, n. 9149 del 3/07/1996, Chabni, Rv. 205707 – 01; principio ripreso anche da Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, non mass. sul punto). In altri termini, il prezzo del reato costituisce il compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito. Costituisce profitto del reato, invece, il vantaggio che il reo consegue dal reato. 3 2.3. Prendendo le mosse da tali nozioni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ove si proceda per le condotte di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, e non di cessione, non sono applicabili né l'art. 240 cod. pen. né la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202), non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di detenzione o trasporto (cfr., Sez. 3, n. 7733 del 24/10/2024, dep. 2025, Musaj, non mass.; Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, El Khomri, Rv. 285899 – 01; Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 - 01). Per tali ragioni è stato altresì affermato che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 4, n. 23743 del 08/05/2025, Hamrouni, non mass.; Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 – 01). Il nesso di pertinenzialità, quindi, deve essere valutato in relazione al reato per il quale l’imputato è stato condannato e non in riferimento a condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità. Per tali ragioni non sono confiscabili le somme che costituiscono il ricavato di non contestate e precedenti cessioni di droga, o che siano destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato. All’inverso, è consentita la confisca del denaro che costituisce provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede, o la confisca quale prezzo, ove emerga un corrispettivo per la diversa condotta di detenzione a fine di spaccio (così, in motivazione, Sez. 3, n. 32185 del 10/09/2025, Bouallali, non mass.; Sez. 4, n. 4179 del 21/11/2024, dep. 2025, Prendi, non mass., secondo cui il denaro può essere confiscato solo quando si provi che costituisca il prezzo del reato di detenzione, ovvero il corrispettivo ricevuto dall'imputato da terzi per la detenzione dello stupefacente). 2.4. Nella specie il nesso di strumentalità è stato ritenuto valorizzando il rinvenimento di banconote di piccolo taglio e di un libro mastro, che il Tribunale prima assume essere riferibili alla pregressa attività di spaccio (p. 4) – per la quale, come detto, la confisca deve ritenersi preclusa - e poi, in maniera contraddittoria, e comunque senza svolgere alcun percorso argomentativo, afferma essere dimostrativi del corrispettivo per la detenzione, in ipotesi versato da terzi all’imputato. 4 La confisca non risulta neppure essere stata disposta ai sensi dell'art. 240- bis cod. pen., come richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (pure applicabile ratione temporis), né la motivazione del provvedimento fa riferimento al requisito della sproporzione. 3. La sentenza va pertanto annullata, limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica. Il giudice del rinvio dovrà pertanto accertare l’esistenza del nesso tra le somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell’imputato ed il reato di detenzione attribuitogli, senza poter valutare l’esistenza di altre, in ipotesi pregresse, condotte illecite di cessione di stupefacente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca della somma di denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari, persona fisica diversa. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente VI LA CI NA