Sentenza 12 giugno 2012
Massime • 1
La dichiarazione di rinuncia al diritto di querela ove menzionata in una relazione di servizio di P.G. e non contenuta invece in un verbale, non integra rinuncia espressa per difetto dei requisiti formali previsti dalla legge processuale e non può nemmeno valere come rinuncia tacita, salvo che ad essa non si accompagnino fatti valutabili, di per se stessi, come incompatibili con la volontà di sporgere querela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2012, n. 35564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35564 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2012 |
Testo completo
64 35564/12 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1521 Dott. Gaetano ZECCA Presidente- Dott. Gennaro MARASCA -UP 12/06/2012 - Consigliere - Dott. Grazia LAPALORCIA R.G.N. 34923/2011 Consigliere - Dott. Paolo MICHELI - Consigliere - - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: OL SS, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza dell'11/10/2010 del Tribunale di Busto Arsizio, sez. distaccata di Gallarate;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza dell'11 giugno 2010 il Tribunale di Busto Arsizio confermava la condanna alle pene di giustizia di OL SS e di RU PE, rispettivamente, per i reati di lesioni lievissime e di minaccia commessi in danno reciproco nel corso di un alterco verificatosi tra i due.
2. Avverso la sentenza ricorre il difensore del solo OL articolando due motivi con i quali denunzia: a) violazione della legge penale, per non aver giudice d'appello considerato la volontà di non querelarsi, manifestata nell'immediatezza dei fatti dal RU ai carabinieri intervenuti per sedare il litigio, alla stregua di una vera e propria rinunzia tacita a proporre querela, come tale idonea a privare di effetti quella poi invece presentata dallo stesso;
b) carenze motivazionali del provvedimento impugnato in merito all'affermata sussistenza della prova di responsabilità dell'imputato, rilevando in proposito l'inidoneità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal militare operante, nonché della certificazione medica acquisita ad integrare tale prova. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato e per certi versi inammissibile e deve dunque essere rigettato. Infondato in particolare è il primo motivo, atteso che la dichiarazione di rinuncia al diritto di querela, fatta oralmente alla polizia giudiziaria, che non l'abbia verbalizzata, oltre a non essere valida come rinunzia espressa per difetto dei requisiti formali previsti dalla legge processuale, non può valere nemmeno come rinunzia tacita, a meno che ad essa non si accompagnino fatti valutabili, per se stessi, come incompatibili con la volontà di querelarsi (Sez. 3 n. 557 del 6 marzo 1970, Danubio, rv 115081). Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la presunta manifestazione di volontà di non proporre querela non è contenuta in un "verbale", bensì, come si evince dalla sentenza impugnata, in una relazione di servizio redatta dal sottufficiale dei carabinieri cui i contendenti si erano rivolti. E' dunque evidente che l'eventuale rinunzia operata dal RU non poteva in alcun modo considerarsi espressa, come correttamente ritenuto dal Tribunale, ma nemmeno tacita, come invece sostenuto dal ricorrente, atteso che per aversi rinunzia tacita al diritto di querela è necessario che i fatti incompatibili con la volontà di querelarsi risultino seri, univoci e concludenti. Ciò non è possibile rilevare in quanto accaduto, atteso che nell'immediatezza del fatto entrambe i contendenti si sono limitati a dichiarare all'ufficiale di p.g. operante una generica e non impegnativa volontà di non procedere nei confronti dell'avversario, che non può ritenersi corrispondere ai requisiti sopra menzionati, giacchè la stessa informalità della comunicazione di tale volontà, pur avendo la possibilità di provvedere nell'immediato a formalizzarla avendo la disponibilità di soggetto qualificato in tal senso, appare sicuro indice quantomeno della non serietà dell'intenzione informalmente manifestata. Ed in tal senso risulta irrilevante che il Tribunale, cui per le ragioni esposte non è rimproverabile la violazione della legge penale invece eccepita dal ricorrente, non abbia affrontato il tema della revoca tacita, atteso che comunque la decisione assunta in punto di diritto risulta corretta.
2. Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile risolvendosi in una censura in fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato. Il Tribunale, infatti, ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto sussistere la responsabilità dell'imputato e, quanto alla lamentata utilizzazione delle dichiarazioni della persona offesa, ha dimostrato di aver proceduto, come richiesto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, ad una prudente valutazione della loro attendibilità in ragione dell'interesse vantato dalla stessa e logicamente giustificato le condizioni della loro utilizzazione probatoria nella misura in cui hanno trovato riscontro estrinseco nella documentazione medica e nella deposizione del carabiniere operante.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/06/2012 Il Consigliere estensore Il Presidente مد. Gaetano Zecca Luca Pistorelli Я асталіно DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 17 SET 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise Jous Ly