Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2002, n. 11619
CASS
Sentenza 2 agosto 2002

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, che Compete al giudice del merito, è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica e vizi di motivazione. (Nella specie, in tema di interpretazione della clausola transitoria dell'art. 23 comma quarto c.c.n.l. 90/92 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A. relative alla valorizzazione dell'anzianità pregressa ai fini della progressione dei tecnici qualificati della quarta area al settimo livello stipendiale, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui essa aveva ritenuto fungibili, le categorie di inquadramento, aventi denominazione corrispondente, del precedente c.c.n.l. ed i livelli retributivi di cui al contratto 1990/1992, trascurando ogni valutazione del riferimento letterale della disposizione transitoria al requisito dell'anzianità "complessivamente maturata nella ex 5/6 categoria").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2002, n. 11619
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11619
    Data del deposito : 2 agosto 2002

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