Sentenza 2 agosto 2002
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, che Compete al giudice del merito, è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica e vizi di motivazione. (Nella specie, in tema di interpretazione della clausola transitoria dell'art. 23 comma quarto c.c.n.l. 90/92 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A. relative alla valorizzazione dell'anzianità pregressa ai fini della progressione dei tecnici qualificati della quarta area al settimo livello stipendiale, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui essa aveva ritenuto fungibili, le categorie di inquadramento, aventi denominazione corrispondente, del precedente c.c.n.l. ed i livelli retributivi di cui al contratto 1990/1992, trascurando ogni valutazione del riferimento letterale della disposizione transitoria al requisito dell'anzianità "complessivamente maturata nella ex 5/6 categoria").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2002, n. 11619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11619 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. BRUNO D'ANGELO - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOBBI G, rappresentato e difeso dall'avvocato DURANTI DANTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AT NI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dagli avvocati SIRO CENTOFANTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 109/99 del Tribunale di ORVIETO, depositata il 18/03/99 - R.G.N. 14/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato BROZZETTI per delega DURANTI;
udito l'Avvocato CENTOFANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14,12.1992 OV SE, dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato in servizio presso l'Officina Grandi Riparazioni di Foligno, adiva il Pretore di Perugia per ottenere il riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nell'area quarta dei tecnici qualificati, con il profilo di capo tecnico/capo tecnico superiore di settimo livello dall'1.4.1991, con conseguente condanna dell'Ente Ferrovie al pagamento delle differenze retributive maturate. A fondamento della domanda il ricorrente esponeva di essere stato addetto dall'1.1.1991 alla elaborazione di programmi delle macchine utensili a due e quattro assi, con compiti che comportavano la elaborazione di disegni e di programmi informatici in piena autonomia, e di avere frequentato appositi corsi di formazione professionale indetti dal datore di lavoro. L'Ente Ferrovie dello Stato si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, sul presupposto che la qualifica del SE fosse corrispondente alle sue mansioni, svolgendo egli attività non di programmatore ma di operatore delle apparecchiature elettroniche, con modalità tipicamente esecutive. Il Pretore di Perugia, dopo una apposita istruttoria, pronunciava sentenza non definitiva, con la quale riconosceva al ricorrente l'inquadramento nell'area quarta, profilo di capo tecnico/capo tecnico superiore, con livello retributivo settimo, dal 1.4.1991, e successivamente pronunciava sentenza definitiva ai fini della quantificazione delle differenze retributive. Le sentenze di primo grado erano appellate dalla S.p.A. Ferrovie dello Stato (succeduta nel frattempo all'Ente Ferrovie dello Stato), che, ritenendo che le mansioni lavorative accertate dal Pretore non giustificassero l'inquadramento del ricorrente nell'area quarta, chiedeva la riforma delle decisioni e la condanna dell'appellato alla restituzione degli importi corrisposti in forza delle medesime. Il SE resisteva al gravame. Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 17 marzo 1995, in accoglimento dell'appello, rigettava la domanda, ritenendo che le mansioni svolte dal ricorrente non consentissero il suo inquadramento nella figura professionale del capo tecnico superiore.
Detta sentenza, però, a seguito di ricorso per cassazione della datrice di lavoro, era annullata con sentenza 24 luglio 1998 n. 7291. Questa Corte osservava che la decisione di merito era incorsa in vizi logici e nella violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, per avere omesso di prendere in considerazione, quanto ai requisiti per l'inquadramento nell'area quarta, oltre alle previsione del contratto collettivo di lavoro, l'Intesa sulle declaratorie stipulata in data 26 luglio 1991 tra le Ferrovie dello Stato e le associazioni sindacali firmatarie del contratto, in attuazione della disposizione di cui all'art. 21, comma 5, del c.c.n.l. Premesso che tale accordo conteneva la declaratoria dei profili professionali delle varie aree e, in particolare la declaratoria del profilo di capo tecnico/capo tecnico superiore, la Corte sottolineava l'importanza del raffronto delle mansioni espletate dal lavoratore anche con tale specifica declaratoria, atteso il rilievo preminente - soprattutto se il contratto ha carattere aziendale - che assume la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, poiché le parti collettive classificano il personale in riferimento alle specifiche figure professionali, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie contenenti la definizione astratta di livelli di professionalità delle varie categorie. E sulla base dello specifico profilo, nonché degli altri dell'area quarta, si sarebbe dovuto valutare se effettivamente al capo tecnico fosse indispensabile un'attività di preposizione;
inoltre, nell'ambito di un'interpretazione complessiva della clausola, avrebbe meritato un approfondimento il valore della distinzione tra autonomia e iniziativa "esecutiva" richieste per l'area terza, autonomia ed iniziativa "operativa", previste per l'area quarta, e autonomia "decisionale" necessaria per l'area quinta. Infine, era censurabile la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto assente nel lavoratore il requisito delle "specifiche conoscenze teorico-pratiche" richieste per la categoria rivendicata;
infatti non si spiegava perché le conoscenze, tecniche e matematiche, richieste per l'espletamento delle mansioni, non integrassero detto requisito.
Il SE riassumeva la causa davanti al Tribunale di Orvieto, designato quale giudice di rinvio, limitando la domanda nel senso che il livello retributivo settimo era chiesto con decorrenza solo dall'1.12.1991 e che per le differenze retributive era richiesta la sola condanna generica.
Le Ferrovie insistevano nel chiedere il rigetto totale delle domande. Il Tribunale, con sentenza del 18 marzo 1999, riconosceva il diritto del lavoratore all'inquadramento nell'area 4^, come capo tecnico al 5^ livello stipendiale dall'1.1.1991 e fino all'1.12.1991 (data della già intervenuta attribuzione del 6^ livello stipendiale), e come capo tecnico superiore al settimo livello dal 19.12.1992; quanto alle differenze retributive pronunciava la conseguente condanna generica a favore del ricorrente, peraltro condannato a rimborsare le somme indebitamente percepite per il riconoscimento da parte del Pretore di Perugia del sesto livello nel periodo 1.4.1991-1.12.1991.
Il Tribunale di Orvieto, illustrava ampiamente la disciplina sull'inquadramento del personale contenuta sia nel c.c.n.l. per gli anni 1990/1992 che nell'accordo del 26.7.1991 sui profili professionali, provvedendo anche a trascrivere integralmente le pertinenti declaratorie contenute in ambedue gli atti. Quanto alle caratteristiche generali del sistema di inquadramento, osservava che la classificazione professionale era impostata su cinque aree funzionali,, non coincidenti con i livelli stipendiali, anche perché alcune delle aree erano articolate su più livelli stipendiali, i quali quindi talvolta si sovrapponevano. In particolare, l'area 2^ era articolata sui livelli 3^-4^-5^ l'area 3^ sul solo 6^ livello e l'area 4^ sui livelli 5^-6^-7^.
Rivolta particolare attenzione all'Intesa sulle declaratorie dei profili professionali, in considerazione di quanto rilevato al riguardo nella sentenza di cassazione con rinvio e della circostanza che detto atto, espressamente richiamato dall'art. 21, quinto comma, c.c.n.l., costituiva parte integrante del contratto collettivo, il Tribunale, osservava, con riguardo alle aree seconda, terza e quarta, che emergevano i seguenti elementi: - l'area terza era attribuita in sostanza ai soli tecnici addetti ai trasporti in senso stretto, oltre che ad addetti al comparto sanitario e di ufficio, in quanto era stata completamente pretermessa la figura del "primo tecnico", già astrattamente contemplata dall'allegato 4 al c.c.n.l. con riferimento all'ambito del "settore tecnico"; - era tendenzialmente esclusa dall'area seconda la figura del tecnico, essendo il profilo riguardante il settore tecnico estremamente basso, come si evinceva dal riferimento ad "attività operative, manuali e meccanizzate" e dalla natura delle specifiche figure professionali (operai qualificati, autisti, manovratori, ecc.); - correlativamente emergeva la direttiva della confluenza dei (veri e propri) tecnici nell'area quarta, come si evinceva anche dell'inclusione nella quarta area di diversi livelli retributivi.
Passando all'esame della posizione specifica del SE, il Tribunale rilevava che l'accertamento compiuto in primo grado delle mansioni del lavoratore, in aderenza alle risultanze istruttorie, non era stata oggetto di contestazione nelle successive fasi del giudizio. Poteva quindi recepirsi la descrizione fattane dal giudice di primo grado con le seguenti parole: in sostanza il compito del SE consisteva nel tradurre i disegni, che gli venivano consegnati dal capo reparto, in linguaggio comprensibile dall'elaboratore, così da inserirvi i dati necessari a impartire ordini al sistema automatizzato di produzione, che successivamente procedeva alla realizzazione del pezzo di campione. Questo veniva controllato dal ricorrente, per verificare che non vi fossero anomalie o discrepanze rispetto al progetto (...). In sostanza il lavoro del ricorrente consisteva nel ricavare dal disegno i dati caratteristici del pezzo da realizzare e nel trasferirli in un sistema di assi cartesiani ortogonali, utilizzando un linguaggio comprensibile all'elaboratore. Per fare ciò, poteva a volte essere necessario compiere calcoli trigonometrici, e a ciò avrebbe dovuto provvedere il SE (...). Si doveva invece escludere che il SE avesse il compito di programmare l'elaboratore elettronico(...). Quanto, infine, all'autonomia di cui godeva il ricorrente, lo stesso SC, suo superiore gerarchico, ha affermato che questi lavorava ai progetti da sè, anche perché era l'unico in grado di operare con il computer".
Rilevato che i compiti del ricorrente esorbitavano manifestamente dalle attività caratteristiche dei profili tecnici dell'area 2^, sia pure con il quinto livello retributivo, e la già rilevata non pertinenza dei profili dell'area 3^, il Tribunale riteneva non potersi dubitare circa la ("inevitabile") riconducibilità dei medesimi alle attività tecniche della 4^ area. Ai fini dell'individuazione del livello retributivo spettante, il Tribunale osservava preliminarmente che la normativa contrattuale nel suo complesso evidenziava l'intenzione delle parti di limitarsi ad inquadrare il personale nelle aree, affidando essenzialmente il passaggio da un livello retributivo all'altro non allo svolgimento di specifiche mansioni, ma ai periodi temporali di cui all'art. 23 c.c.n.l. e agli altri criteri dettati dagli artt. 24 segg. Nel caso specifico, ciò era confermato dalla circostanza che l'accordo del 26.7.1991 distingueva tra capo tecnico e capo tecnico superiore, ma attraverso l'asterisco di richiamo precisava che la denominazione di capo tecnico superiore valeva solo ai fini economici, in correlazione al riconoscimento del 7^ livello retributivo.
In tale quadro, presa in considerazione la specifica previsione dell'art. 23, quarto comma, c.c.n.l., secondo il quale "a decorrere dall'1.1.1992 il personale in servizio a tale data conseguirà (...) il settimo livello stipendiale al compimento dell'anzianità di otto anni complessivamente maturata nella ex 5^/6^ categoria", riteneva che le categorie contemplate dal previgente contratto collettivo non costituivano una suddivisione stipendiale del tutto diversa dai livelli previsti dal contratto collettivo 1990/1992, ma erano ad essi sovrapponibili, come confermato dalla circostanza che una diversa lettura avrebbe reso inoperante la disposizione citata, poiché alla data dell'1.1.1992 pacificamente le categorie erano state ormai sostituite nominalmente dai livelli. Considerato, in punto di fatto, anche che il ricorrente godeva del sesto livello alla data indicata, sia pure da appena un mese, riteneva complessivamente maturata la anzianità richiesta per il passaggio stipendiale alla data del 19.11.1992.
Contro questa sentenza la s.p.a. Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. La controparte resiste con controricorso, con cui ha proposto l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per un difetto di legittimazione processuale.
La ricorrente ha depositato una memoria difensiva. È pervenuta altresì, dopo il decorso del termine di cui all'art. 378 c.p.c., una memoria inviata per posta dal controricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli art. 378 c.p.c. e 140 disp. att. non prevedono l'invio a mezzo posta delle memorie illustrative e, comunque, non attribuiscono rilevanza alla data di spedizione ai fini del rispetto del termine di legge, poiché, come è evidente, un'agevolazione analoga a quella prevista dall'art. 134 disp. att. riguardo al deposito del ricorso e del controricorso non sarebbe compatibile con la funzione e la brevità del termine relativo al deposito delle memorie (Cfr. Cass. 26 luglio 1997 n. 6996). Deve quindi essere rilevata l'inammissibilità della memoria del controricorrente, tardivamente pervenuta in cancelleria a mezzo posta.
Con il controricorso viene eccepita l'inammissibilità del ricorso, per la mancanza del requisito della posteriorità, rispetto alla sentenza impugnata, della procura speciale notarile di conferimento dei poteri in base ai quali l'avv. Giancarlo Alvino, persona diversa dal rappresentante legale della società, aveva a sua volta conferito la procura speciale al difensore.
L'eccezione è infondata, poiché il ricorso per cassazione è stato proposto dal difensore delle Ferrovie dello Stato sulla base di rituale procura speciale a margine del ricorso stesso, rilasciata dall'avv. Giancarlo Alvino, in forza della richiamata e prodotta procura in data 23.2.1999, rilasciatagli dall'amministratore delegato e legale rappresentante della società, con la quale il medesimo avv. Alvino è stato investito espressamente, in materia di rapporti di lavoro, di poteri di rappresentanza non solo processuale, ma anche sostanziale. Infatti gli è stato conferito il potere di stipulare, modificare e risolvere i contratti di lavoro, nonché quello di conciliare o transigere le controversie, di accettare rinunce alle azioni, rispondere agli interrogatori liberi e formali sui fatti di causa. Devono quindi ritenersi rispettati i principi in materia (cfr. Cass., Sez. un., 9 maggio 2000 n. 5842; Cass. 17 marzo 2001 n. 3867). Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 1321, 1322, 1362, 1363, 1367, 2697 c.c.; degli artt. 112, 116, 384,
394, 437 c.p.c.; omessa considerazione dell'accordo sindacale aziendale, disciplinante ad personam la fattispecie;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Lamenta che il giudice a quo, lungi dal rispettare e valorizzare la direttiva, contenuta nella sentenza della S.C. di annullamento con rinvio, della preminenza delle indicazioni dei contratti collettivi - specie se aziendali - sugli specifici profili professionali relativi ai vari livelli, abbia trascurato la rilevanza nella specie del contenuto, e dell'applicazione nei confronti del SE, della previsione dell'art. 32 del c.c.n.l. 1990/1992, secondo il quale in fase di prima applicazione del medesimo contratto l'Ente e le organizzazioni sindacali avrebbero determinato, con un accordo specifico, i criteri funzionali e organizzativi per il passaggio di determinate attività del 5^ livello (area 2^, operatori specializzati) al livello 6^ (area 3^, tecnici). In effetti, in base a tale accordo - diretto alla valorizzazione non della posizione di lavoro in se stessa, ma della persona del singolo prestatore e del suo bagaglio professionale acquisito nell'esercizio delle correlative mansioni - e alle conseguenti intese, era stato deliberato il passaggio del SE dalla 2^ alla 3^ area, profilo professionale di primo tecnico, a decorrere dall'1.12.1991. L'omesso esame di tali circostanze - rileva la ricorrente - rende inadeguata ed erronea l'affermazione del giudice di rinvio, secondo cui doveva escludersi l'inquadramento nella terza area, poiché il lavoratore non era addetto a nessuna delle mansioni previste per detto comparto dall'accordo 26.7.1991. La ricorrente lamenta, poi, che il giudice a quo, una volta rilevato che l'intesa sulle declaratorie del 26.7.1991 non conteneva alcun profilo specifico relativamente alla figura del "primo tecnico" di 6^ livello, 3^ area, con riferimento al settore tecnico, abbia escluso la possibilità di inquadramento del lavoratore nella 3^ area, senza verificare tale conclusione sulla base della descrizione generale di detta figura professionale contenuta nel c.c.n.l., allegato 4, arca 3^ tecnici.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, già richiamata nella precedente pronuncia resa nel presente giudizio, l'interpretazione delle disposizioni contrattuali collettive di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni sono sindacabili, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 segg. c.c., e, d'altra parte, l'accertamento del giudice di merito in ordine alla corrispondenza delle mansionì svolte dai lavoratori a quelle proprie del livello e della qualifica ad essi assegnata si risolve in un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da un'adeguata motivazione.
Nella specie il giudice di merito, dopo avere effettuato una dettagliata ricognizione della normativa contrattuale sull'inquadramento del personale, con particolare riferimento alle declaratorie del c.c.n.l. 1990/1992 relative alle aree seconda, terza e quarta, e ai profili professionali del settore tecnico pertinenti alle medesime, concordati con l'apposito accordo del 26.7.1991, ha provveduto ad una valutazione complessiva della portata dell'esposto sistema di classificazione del personale. In questa fase del procedimento ermeneutico detto giudice ha proceduto ad una particolare valorizzazione delle indicazioni desumibili dall'accordo sui profili professionali - in ciò attenendosi ad un criterio ermeneutico specificamente contenuto nella sentenza di cassazione con rinvio -, ed è pervenuto alla motivata conclusione che nel settore tecnico era desumibile una direttiva di carattere generale circa l'inquadramento del personale nell'area 2^ o nell'area 4^, a seconda della caratterizzazione o meno delle mansioni in base a un contenuto tecnico vero e proprio (cioè, nella chiara ottica del Tribunale a un'effettiva specializzazione tecnica), rimanendo ascritte alla inferiore area 2^ le figure professionali in cui non fosse ravvisabile tale contenuto tecnico e che fossero caratterizzate invece da aspetti di operatività, anche se nell'ambito di attività meccanizzate.
Tale conclusione deve ritenersi fornita di una motivazione logica ed adeguata, visto che il giudice di merito, non solo ha fatto riferimento alla mancata presenza nell'accordo del 26.7.1991 di profili professionali dell'area 3^ relativi al settore tecnico - tanto più significativa, in quanto, come emerge dalla sentenza impugnata, i profili delle altre "aree" relativi al medesimo settore tecnico non consistono nella indicazione di specifiche posizioni professionali, ma in declaratorie articolate e ad ampio spettro, idonee, in sostanza a sostituire più che a integrare le declaratorie del c.c.n.l. -, ma ha anche evidenziato come i livelli retributivi delle aree 2^ e 4^ si sovrappongano, poiché il 5^ livello è sia quello più elevato dell'area 2^, sia quello meno elevato dell'area 4^, sicché la ricostruzione operata non evidenzia incongruità dipendenti da una discontinuità di classificazione e trattamento. Deve peraltro anche osservarsi che la società ricorrente non ha formulato specifiche censure in merito al giudizio di fatto del Tribunale circa la riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente al novero di quelle provviste del contenuto tecnico necessario per l'inquadramento nell'area 4^.
Quanto alle doglianze relative alla mancata considerazione dell'attuazione nei confronti del lavoratore dell'art. 32 c.c.n.l., secondo cui, nella fase di prima applicazione del contratto, l'Ente e le organizzazioni sindacali avrebbero proceduto a determinare, con accordo specifico, i criteri funzionali e organizzativi per il passaggio di determinate attività del 5^ livello (area 2^ operatori specializzati) al livello 6^ (area 3^ tecnici), va rilevato che, secondo le stesse prospettazioni della società ricorrente, quello delineato rappresenta un procedimento diretto non già ad individuare il corretto livello di inquadramento, nel quadro della normativa generale, di specifiche posizioni di lavoro, ma ad attribuire un riconoscimento ritenuto equo a singoli prestatori di lavoro, in considerazione di un complesso di valutazioni inerenti sia al tipo di mansioni svolte che al loro bagaglio professionale. Si tratta peraltro di un'impostazione coerente con risultati ermeneutici cui si è pervenuti anche in sede giudiziale (cfr. Cass. 23 gennaio 2001 n. 926, che ha confermato, in difetto di pertinenti censure, l'interpretazione del giudice di merito, che aveva riconosciuto nel c.d. accordo di valorizzazione in questione un riconoscimento soggettivizzato della particolare professionalità di ben individuati lavoratori, non estensibile ad altri lavoratori, sebbene espletanti le medesime mansioni).
Non è ravvisabile, quindi, alcuna ragione per cui una progressione di inquadramento riconosciuta dall'Azienda in attuazione della norma richiamata possa essere ostativa dell'accertamento del diritto del lavoratore ad un più favorevole inquadramento sulla base della normativa contrattuale di carattere generale. Piuttosto, la circostanza che l'area 3^, oltre a contenere al suo interno un solo livello retributivo (il sesto), in contrasto con l'impostazione complessiva del sistema di inquadramento e di progressione retributiva del personale adottato dal c.c.n.l. 1990/1992, sia utilizzata per inquadramenti ad personam è un elemento che conferma la logicità dei risultati ermeneutici cui è pervenuto il giudice di merito nel rilevare la particolarità della posizione dall'area 3^.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione.
Lamenta che il Tribunale di Orvieto, nel riconoscere il diritto del SE all'inquadramento nella 4^ area a decorrere dall'1.1.1991, abbia pronunciato ultra petita, tenute presenti le conclusioni del ricorso introduttivo, che indicavano a tal fine la data del 1.4.1991, e in violazione dell'art. 2103 c.c., che attribuisce il diritto all'inquadramento superiore dopo lo svolgimento per tre mesi delle relative mansioni.
Il motivo è fondato, come non contestato dal controricorrente, sotto l'assorbente profilo del vizio di ultrapetizione in cui è incorso il giudice di rinvio, riconoscendo il diritto del lavoratore all'inquadramento nell'area 4^ dall'1.1.1991, invece che dall'1.4.1991, come da lui richiesto in primo grado, e come riconosciuto dal Pretore, con sentenza non impugnata dal SE.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 1321, 1322, 1362, 1363, 1367, 1369 c.c., in relazione al c.c.n.l. dei ferrovieri 1987/1989 e 1990/1992 e all'accordo aziendale 18.7.1990, nonché vizio di motivazione.
Lamenta che il giudice di merito, senza fornire al riguardo alcuna logica e adeguata spiegazione, abbia interpretato in contrasto con il suo tenore letterale e con la evidente sua finalità pratica il quarto comma dell'art. 23 del c.c.n.l. 1990/1992, contenente una norma transitoria ai fini dei tempi per la progressione dei tecnici qualificati della 4^ area al 7^ livello stipendiale. In particolare si era trascurata la specificità di significato del riferimento alla "ex 5^/6^ categoria", nella clausola relativa al requisito del "compimento dell'anzianità di 8 anni complessivamente maturata nella ex 5^/6^ categoria". Tale riferimento riguardava puntualmente la figura del tecnico-specializzato/capo tecnico della vecchia classificazione, come emergente dal quadro di corrispondenza della vecchia e nuova classificazione (allegato 3d del c.c.n.l 1990/1992), qualifica appunto inquadrata in base al precedente contratto nella "5^/6^ categoria - tecnico specializzato", diversa dalla inferiore "5^ categoria tecnico".
Lamenta inoltre che la sentenza impugnata non offra alcuna motivazione, al di là della apodittica asserzione circa la sostanziale sovrapponibilità tra livelli retributivi e categorie, nè in ordine alla affermata equivalenza tra la ex 5^/6^ categoria e il 5^ e 6^livello della quarta area del nuovo contratto, e tra il 5^ livello e il 6^ livello della quarta area, ne' circa la possibile sommatoria tra i corrispondenti periodi.
Viceversa la previsione dell'accordo 18.7.1990, per cui "il cumulo dell'anzianità pregressa avrà decorrenza dall'1.1.1992 per il passaggio al livello stipendiale superiore nell'ambito delle aree 2^ e 4^", dimostrava la chiara intenzione di attribuire rilevanza al solo cumulo dell'anzianità maturata nella medesima area funzionale. Del resto lo stesso Tribunale di Orvieto aveva evidenziato la volontà delle parti di inquadrare i lavoratori nelle aree e di affidare il passaggio dall'uno all'altro livello retributivo ai periodi temporali di svolgimento delle relative mansioni. Il motivo è fondato, nei seguenti termini.
Il giudice di rinvio non ha fornito una logica e sufficiente motivazione, che renda conto degli specifici rilievi già contenuti nell'atto di appello e ribaditi nella memoria di costituzione nel giudizio di rinvio, quando ha ritenuto che fossero sovrapponibili e fungibili le categorie di inquadramento (aventi denominazione corrispondente) del precedente c.c.n.l. e i livelli retributivi di cui al contratto 1990/1992, ai fini della operatività della clausola transitoria dell'art. 23, quarto comma, di quest'ultimo contratto, circa la valorizzazione dell'anzianità pregressa ai fini della progressione nell'ambito dei livelli retributivi dell'area 4^. Tale tesi infatti, è motivata, in sostanza, solo con la generica asserzione che una lettura diversa renderebbe del tutto inoperante la norma interpretata. Così operando, però, il giudice di rinvio ha pretermesso significativi elementi specifici desumibili dalla documentazione prodotta dalle parti in sede di merito (quadro di corrispondenza tra vecchio e nuovo inquadramento - all. 3d del c.c.n.l. 1990/1992 -, quadri n. 1 e 2 del contratto 1987/ 1989), richiamati dalla ricorrente, e, specificamente la circostanza che il contratto 1987/1989 distinguesse, anche quanto alle declaratorie, tra la 5^ categoria, relativa ai "tecnici" e la categoria 5^/6^, relativa ai "tecnici specializzati". Alla luce di questo dato avrebbe evidentemente dovuto costituire oggetto di una valutazione specifica l'utilizzazione, da parte dell'art 23, comma 4, della dizione "ex 5^/6^ categoria" (per la rilevanza della specifica indicazione "ex terza/quarta categoria", in relazione alla disposizione transitoria relativa all'area 2^, cfr. Cass. 8 maggio 2001 n. 6415, di conferma della sentenza di merito che aveva interpretato in tale senso la clausola contrattuale).
Nè, nell'interpretazione della clausola, avrebbe dovuto essere trascurata la ricerca della sua ratio, quale norma transitoria, in relazione al tenore della regola ordinaria, di cui al terzo comma, sui passaggi di livello nell'ambito dell'area 4^. Infatti questo approfondimento avrebbe potuto concorrere a evidenziare la specificità e pregnanza del requisito indicato dal quarto comma, in riferimento alla posizione professionale rivestita dal lavoratore sia nella, vigenza dei precedenti contratti, sia (eventualmente) nella vigenza del nuovo contratto. Infatti, il terzo comma, nella interpretazione che ne ha reso la stessa sentenza impugnata, limita espressamente al lavoro svolto nell'area quarta, dei "tecnici qualificati", l'efficacia dell'anzianità maturata nel 5^ e nel 6^ livello, ai fini del passaggio, rispettivamente al 6^ e al 7^ livello.
Va sottolineato, poi, che non risulta logicamente giustificata, in relazione alle problematiche interpretative appena esaminate, l'osservazione del giudice di merito secondo cui l'interpretazione da lui proposta è l'unica in grado di attribuire operatività alla norma transitoria in questione, ferma restando l'esigenza, ove del caso, di un approfondimento ermeneutico volto a chiarire se il riferimento letterale della disposizione transitoria all'anzianità "complessivamente maturata nella ex 5^/6^ categoria" è interpretabile, nel quadro del complessivo tenore e della finalità della disposizione, nel senso dell'ammissibilità del cumulo, con l'anzianità pregressa, di quella maturata dopo l'entrata in vigore del nuovo contratto e della relativa nuova classificazione del personale.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta che il giudice di merito per le somme dovute a titolo di conguaglio retributivo, maturate successivamente al 31.12.1994, abbia violato il divieto di cumulo di interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria, di cui art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, e quanto alle analoghe somme maturate precedentemente, abbia violato il principio del computo autonomo di interessi e rivalutazione, a partire da un'identica base di calcolo, rappresentata dal credito retributivo iniziale.
Il motivo è assorbito, in relazione all'accoglimento del terzo motivo.
In conclusione, la sentenza deve essere annullata in relazione all'accoglimento dei motivi secondo e terzo e la causa deve essere rinviata ad altro giudice, che, in particolare, provvederà al riesame della questione relativa all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni contrattuali, anche transitorie, relative ai presupposti per il passaggio al 7^ livello stipendiale nell'ambito dell'area 4^.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e il terzo motivo per quanto di ragione, assorbito il quarto;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2002