Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10365 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
10365/01 Aula "A" I TAL IANA RE PUBBLICA OGGETTO: IN AS SAZI ONE LAVORO LA CORTE R.G.n. 10958/00 SEZIONE LAVORO Composta dagli fll.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.22981 Rep. Dott. CO Amirante Presidente F Giovanni Prestipino - Consigliere Rel. Ud.: 20.04.2001 "T Alberto PA TH Ettore RA NT 11 " CO IO OR " ha pronunciato la seguente SE N TE NZA sul ricorso proposto da NE AE e CA CO, elett.te dom.ti in Roma, Via Ruffini n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Raccuglia, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso. Ricorrenti -
contro
S.p.a. ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, Via delle Tre Madonne n. 8, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Marazza, che unitamente agli Avv. Prof. RA De Luca Tamajo, Prof. Andrea Giardina e 1874 Carlo Boursier Niutta la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso. - Controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 15971 dell'1.9.1999 (R.G.n. 17034/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.04.2001 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentiti l'Avv. Tommaso Raccuglia per i ricorrenti e Marazza per la società l'Avv. Maurizio controricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 1° aprile 1996 il Pretore del lavoro di Roma rigettava le domande proposte da AE NE, da CO CA e da altri lavoratori, tutti dipendenti della s.p.a LI, con le quali i medesimi avevano impugnato il licenziamento che era stato loro intimato dalla società e accoglieva soltanto le domande subordinate proposte da tre lavoratori (PE TO, NA IA e EL OS), con le quali erano state fatte valere rivendicazioni di natura economica. 2 Avverso questa sentenza il NE e il CA proponevano appello, che veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale di Roma con sentenza del 1° settembre 1999. Il giudice dell'appello Osservava che l'inammissibilità derivava dal fatto che la sentenza del primo giudice, non notificata, era stata impugnata dopo la scadenza del termine di un anno previsto dall'art. 327 c.p.c. ed aggiungeva che non valeva a rimettere in termini i due appellanti il fatto che la sentenza stessa fosse stata pure impugnata dall'TO e dal NA nonché dalla società LI nei confronti di costoro (con atti separati e depositati nei termini di legge), vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo e di cause scindibili, con la conseguenza che la pendenza dell'altro giudizio non era idonea ad impedire l'intervenuta decadenza. Questa sentenza è stata impugnata per cassazione dal NE e dal CA, che hanno dedotto un unico motivo. Ha resistito con controricorso la società LI. Motivi della decisione Con l'unico motivo dell'impugnazione i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione "di 3 norme di diritto" e la contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e sostengono che il Tribunale, senza considerare l'indiscutibile comunanza del petitum e della causa petendi e senza tenere conto del fatto che "il sistema giuridico prevede, proprio norma dell'art. 331 a c.p.c., una sanatoria relativa all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili", avrebbe errato nel ritenere che nel giudizio promosso dai diversi lavoratori contro la società LI non ricorresse un'ipotesi di causa inscindibile. è stato M Il motivo è privo di fondamento. Premesso che i due ricorrenti, come esposto in narrativa, avevano impugnato insieme con altri lavoratori il licenziamento che era stato loro intimato dalla società loro datrice di lavoro e premesso altresì, come ammettono i medesimi ricorrenti, che l'atto di appello, dagli stessi proposto davanti al Tribunale di Roma avverso la sentenza di primo grado (non notificata), era stato depositato dopo la scadenza del termine di un anno previsto dall'art. 327 c.p.c., la pronuncia di non può essere sindacata inammissibilità emessa dal Tribunale e ora impugnata proprio perché la stessa è stata per cassazione, 4 fondata su un principio affermato da questa Corte in una sentenza emessa a conclusione di un giudizio analogo а quello in esame, con la quale è stata ravvisata un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo nell'azione esercitata congiuntamente da più lavoratori contro il loro datore di lavoro per far valere diritti propri di ciascuno di essi (Cass. 14 marzo 1992 n. 3164). Nella sentenza cui ha fatto riferimento il Tribunale (cfr. successivamente, negli stessi termini, Cass. 13 giugno 2000 n. 8069) è stato sostenuto che, qualora più lavoratori propongano, ancorché con un plurime domandeunico atto di identico contenuto, contro il loro datore di lavoro, non ricorre una situazione di litisconsorzio necessario e non sussiste, quindi, la fattispecie prevista dall'art. 331 c.p.c. riguardo al giudizio di impugnazione, dal momento che, conto dell'identità delle questionipur tenuto trattate, tuttavia permane l'assoluta autonomia dei singoli rapporti giuridici, che danno luogo, in sede processuale, ad una ipotesi di litisconsorzio facoltativo e quindi, a norma del successivo art. 332, di cause scindibili in caso di impugnazione. Questo principio, enunciato nelle controversie promosse con pluralità di parti nel rito del lavoro, ma espressione di un indirizzo giurisprudenziale più generale (cfr. Cass. 24 maggio 1997 n. 4635), è basato sulla interpretazione degli artt. 331, primo comma, 332, primo comma, e 334, primo comma, c.p.c. ed ha riscontro in note tesi dottrinarie, in base alle quali si sostiene che, nell'ipotesi del litisconsorzio facoltativo, la possibilità che le cause possano essere separate in sede di gravame non è impedita dal fatto che il giudizio di primo grado comprenda tutti i soggetti che lo avevano promosso e si concluda con una sola pronuncia, giacché quest'ultima, pur essendo è in realtà composta da tante formalmente unica, decisioni quante sono le parti nei cui confronti stata emessa. Di tal che, proprio traendo argomento disposizione contenuta nel suddetto art. 334, dalla secondo cui l'impugnazione primo comma, c.p.c. incidentale tardiva può essere formulata soltanto contro la parte che ha proposto l'impugnazione principale o contro i soggetti chiamati ad integrare il contraddittorio ai sensi del precedente art. 331 - da parte della giurisprudenza si afferma che, qualora ricorra un'ipotesi di cause scindibili, la mancata impugnazione da parte di alcuno, nei termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., della sentenza (formalmente unica) comporta, nei suoi confronti, il 6 passaggio in giudicato della sentenza medesima, a nulla rilevando l'avvenuta impugnazione (nei termini di legge) da parte di altri, dal momento che, essendo le cause separabili, i distinti rapporti intercorsi con i vari soggetti ben possono essere decisi in modo diverso (cfr. Cass. 12 dicembre 1997 n. 12608). D'altra parte, come bene Osserva la società nell'ipotesi di pluralità di domande resistente, proposte in un unico giudizio da più lavoratori contro il medesimo datore di lavoro non si verifica una situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno sotto la specie (creata dalla giurisprudenza) del litisconsorzio processuale, dal momento che la presenza delle varie parti non deve necessariamente persistere di cause impugnazione: trattandosi in sede di scindibili, quindi, ciascuna delle parti ha un autonomo diritto di impugnazione (della sentenza emessa a conclusione dell'unico giudizio di primo grado) in corrispondenza all'autonomo diritto sostanziale azionato (cfr. Cass. 8 luglio 1998 n. 6654) Tenuto conto di tutti questi rilievi, il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti, rimasti soccombenti, debbono essere condannati, in solido, alle spese di questo giudizio.
P. Q. M.
7 La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare, in solido, alla società LI le spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 36.000 , oltre a L. 6.000.000 (seimilioni) per onorari. Così deciso in Roma il 20 aprile 2001 Il Presidente: Il Consigliere estensore: حسرات IL CANCELLIERE Depositat elleria 30 106. 2000 AL CANCELLIERE I A D 0 S , 1 S O . A L T T L , R O A A B G I Z D A Z N A 8