Sentenza 1 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2002, n. 7971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7971 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2002 |
Testo completo
07 971/02 Aula A el Copolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.previdenza Dott. Vincenzo Trezza Presidente R.G.20826/99 Consigliere 11 Bruno D'Angelo "1 Mario Putaturo Donati V. ་་ Rep. ""1 Natale Capitanio Cron.21388 "" Saverio Toffoli Ud. 22/3/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da IA AL, elett.dom.in Roma,via della Stazione di Monte Mario n.9, presso lo studio dell'avv.Alessandra Gullo, rappresentata dall'avv. Giuseppe Magaraggia, per procura speciale аe difesa margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore; . INTIMATO 1215 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce in data 4 maggio 1999, n.888 (R.G.N.716/1996); 1 49 udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 22/3/2002,la Putaturo Donati relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Viscido;
udito l'avv.Magaraggia; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr.Maria Elisabetta Cesqui che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CI PA conveniva davanti al Pretore del lavoro di Lecce il Ministero dell'Interno e, deducendo di avere diritto alla fruizione della pensione di inabilità dal 26 agosto 1992, data della richiesta presentata in via amministrativa, ne chiedeva la condanna alla corresponsione del beneficio. Nella resistenza del convenuto, il Pretore all'esito di consulenza tecnica d'ufficio,con sentenza del 9 giugno 1997, in accoglimento parziale della domanda, dichiarava il diritto della ricorrente ad ottenere la pensione di inabilità, con decorrenza dal 1° luglio 1995. La decisione, su appello della PA, che insisteva nella pretesa chiedendo la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio,veniva confermata dal Tribunale locale con sentenza del 4 maggio 1999. La PA ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Con un unico violazione motivo, denunciandosi ed erronea applicazione dell'art.12 legge n.118 del 1971 nonché omessa ed insufficiente motivazione, ai sensi dell'art.360, nn. (3) e 5, c.p.c.,si censura 1'impugnata sentenza per avere attribuito all'ernia dello iato esofageo una particolare valenza ai fini del raggiungimento della soglia 100%, senza affatto valutare edel motivare in ordine alla presenza sin da quattro anni prima della domanda amministrativa di tutte le altre patologie evidenziate dall'anamnesi remota e prossima e, soprattutto, sulla loro natura. In altri termini il Tribunale avrebbe dovuto considerare, con un apprezzamento globale,se al 28 agosto 1992, data della richiesta amministrativa,la ricorrente, contadina e portatrice di specifiche patologie (prolasso vaginale, utero prolassato di tipo mammella e distrofia fibrosa fibromatoso, nodulo agli apparati cardio-respiratorio, bilaterale,compromissioni visivo e osteo articolare, psiconevrosi a tinta isterica, ernia disco), avesse raggiunto una incapacità di lavoro pari al 100%. Il motivo va rigettato perché infondato. Il giudice d'appello ha accertato che:il consulente tecnico d'ufficio designato in primo grado aveva fatto riferimento, ai fini della individuazione della decorrenza dello stato invalidante, ad un preciso evento, e cioè all'ernia dello iato (luglio 1995) che aveva fatto scattare la percentuale del 100%; nella seduta del 13 aprile 1994 la Commissione di prima istanza,la quale non aveva diagnosticato in quella data tale patologia, aveva, infatti, riconosciuto soltanto 1'80% in relazione alle malattie pregresse, complessivamente valutate;
il giudizio documentazione e dagli espresso era confermato da ampia accertamenti specialistici svolti. motivato, ed esente da Trattasi di giudizio, congruamente errori nel profilo logico e giuridico,come tale incensurabile in questa sede.D'altro canto le censure proposte, ancorchè prive del carattere di decisività per la loro generica formulazione, finiscono col sollecitare un ulteriore ed inammissibile riesame delle risultanze acquisite. Il ricorso deve perciò essere rigettato. Non si provvede sulle spese del presente giudizio, in assenza dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 23 marzo 2002 Il Presidente Il Consigliere est. Место Дий Василь о Vinceus resse C halle IL CANCELLIE Depositato in Cancelleria Cancoly oggi, 161U.2002 I 3 0 A ERE D 1 3 S , S . 5 T A O . L T R , L N A ' O A L B S 3 L E I 7 E P - D S D 8 I - A I N 1 T S 1 S G N O O E T S P A I G M D I A G E E . A O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G E D E E S E O R D 4