Sentenza 14 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di giudizio direttissimo, nel caso di modifica della contestazione che determini l'attribuzione del reato alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, il giudice monocratico deve disporre la trasmissione degli atti in via orizzontale a quest'ultimo e non al pubblico ministero, anche quando, a seguito della diversa configurazione, il reato rientra fra quelli per cui è prevista l'udienza preliminare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2015, n. 42742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42742 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2015 |
Testo completo
42 7 42/ 1 5 42 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di consiglio del 14.10.2015 Sentenza n. 1882 Reg. gen. n. 54227/2014 composta dai signori dott. Mario Gentile Presidente dott.ssa Margherita Taddei Consigliere dott. Giovanni Diotallevi Consigliere dott.ssa Giovanna Verga Consigliere dott. Andrea Pellegrino Consigliere est. ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di RE RE, n. in Albania il 23.10.1996 e di RE ON, n. in Albania il 29.04.1991, entrambi rappresentati e assistiti dall'avv. Giovanni Marchese, di fiducia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze, n. 7024/2014, in data 21.11.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta datata 30.06.2015 del Sostituto procuratore generale dott. Mario Fraticelli che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con ogni consequenziale statuizione. RITENUTO IN FATTO 1 1. Con ordinanza in data 21.11.2014, il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, dopo l'ammissione degli imputati RE RE e RE ON al richiesto rito abbreviato, preso atto della riformulazione dell'originaria imputazione da parte del pubblico ministero, verificata la competenza del giudice collegiale per il reato come successivamente contestato (tentata rapina pluriaggravata in concorso), disponeva la trasmissione degli atti a quest'ultimo.
2. Avverso detto provvedimento, nell'interesse di RE RE e RE ON, viene proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge processuale per abnormità del provvedimento. Assumono i ricorrenti che, anche laddove il giudicante avesse voluto ? far uso dello strumento di cui all'art. 521 cod. proc. pen., avrebbe : dovuto disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero e non la trasmissione degli atti al giudice collegiale. Nella fattispecie, il giudice monocratico ha applicato l'art. 33 septies comma 1 cod. proc. pen., che prevede la facoltà di trasmettere gli atti al giudice competente ma solo in un circoscritto caso, ovvero nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, quando il giudice ritiene che il reato appartenga alla cognizione del Tribunale in composizione diversa: il richiamo alla norma in parola, deve peraltro ritenersi del tutto eccentrico, dal momento che il processo non stava svolgendosi con le forme del dibattimento (e, tantomeno, dopo l'udienza preliminare), bensì nel forme del giudizio abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, come tale, va respinto.
2. Dagli atti risulta che, in sede di discussione del giudizio abbreviato validamente instaurato nell'ambito del disposto giudizio direttissimo, il pubblico ministero procedeva a riformulare due imputazioni, originariamente contestate rispettivamente come tentato furto aggravato in concorso (capo A) e lesioni personali aggravate (capo B), contestando con unica imputazione modificativa delle precedenti - il diverso reato di tentata rapina pluriaggravata in concorso. Il giudice che correttamente sedeva in composizione monocratica alla luce dell'originaria qualificazione dei fatti oggetto dell'imputazione 2 disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale in composizione collegiale, cui è attribuita la cognizione del reato di rapina.
2.1. I ricorrenti lamentano l'irritualità di tale trasmissione "orizzontale" in quanto operata in violazione di quanto disposto dall'art. 521 bis cod. proc. pen., atteso che, per il suddetto reato, così come riqualificato in forza della modifica dell'imputazione, è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, adempimento che avrebbe dunque imposto, ai sensi della norma succitata, la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2.2. Il rilievo, come detto, è infondato. E 2.2.1. Non è in dubbio che, se nei confronti di RE RE e RE ON si fosse proceduto nelle forme ordinarie - e cioè con citazione diretta a giudizio -, a seguito della modifica dell'imputazione, il giudice, rilevato il proprio difetto di attribuzione, avrebbe dovuto effettivamente retrocedere gli atti al pubblico ministero, garantendo agli imputati l'accesso all'udienza preliminare dalla quale sarebbero stati altrimenti ingiustamente esclusi, trovando applicazione in tal : senso il dettato del menzionato art. 521 bis del codice di rito.
2.2.2. Essendosi invece proceduto nei confronti degli imputati a giudizio direttissimo (nel cui ambito gli stessi hanno peraltro esercitato il proprio diritto di accedere al giudizio abbreviato : incondizionato), la suddetta disposizione non poteva trovare applicazione e dunque deve ritenersi che correttamente il giudice abbia provveduto a trasmettere gli atti al Tribunale in composizione collegiale. Infatti, la modifica dell'attribuzione del reato non ha mutato la natura del giudizio che è rimasto quello direttissimo, ritualmente instaurato dal pubblico ministero e nelle cui forme è i possibile procedere anche per le lesioni gravissime. Tale procedimento speciale, peraltro, non comporta la celebrazione dell'udienza preliminare anche qualora, in virtù del titolo di reato contestato, la stessa sarebbe prevista qualora si procedesse con rito ordinario. Conseguentemente, non può trovare applicazione in tal caso il disposto del citato art. 521 bis cod. proc. pen., la cui ratio è quella di evitare, attraverso il ricorso allo strumento delle contestazioni suppletive, l'aggiramento della garanzia costituita dall'udienza preliminare quando la sua celebrazione è effettivamente prevista. In altri termini, se fin dall'inizio agli imputati fosse stato 3 contestato il reato di tentata rapina pluriaggravata in concorso, comunque il pubblico ministero avrebbe potuto legittimamente procedere nelle forme di cui all'art. 449 cod. proc. pen., sottraendolo alla garanzia dell'udienza preliminare e, dunque, l'attribuzione della cognizione del reato al giudice in diversa composizione non può comportare una retrocessione dal rito ritualmente instaurato, essendo quella illustrata fattispecie estranea alla previsione dell'art. 521 bis cod. proc. pen., che, per l'appunto, dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero soltanto qualora per il reato sia prevista la celebrazione della suddetta udienza.
2.2.3. Fermo quanto precede, può dunque ribadirsi il seguente principio: in caso di modifica della contestazione nel giudizio direttissimo che determini l'attribuzione del reato alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale, il giudice monocratico deve disporre la trasmissione degli atti a quest'ultimo "per via orizzontale" e non al pubblico ministero anche quando, in forza della diversa configurazione o qualificazione del fatto imputato, si sarebbe dovuta tenere l'udienza preliminare e ciò in quanto il giudizio direttissimo è instaurabile anche per i reati per cui tale udienza è prevista, mentre la trasmissione degli atti al Tribunale in composizione collegiale non comporta il mutamento del rito già regolarmente instaurato.
2.2.4. In senso sostanzialmente analogo si è del resto già espressa questa Corte in almeno due precedenti analoghe occasioni, affermando che, nell'ambito del giudizio direttissimo, non si applica la disposizione di cui all'art. 521 bis cod. proc. pen., con la conseguenza che lo stesso deve proseguire con queste forme nell'ipotesi di intervenuta modifica dell'imputazione, tale da far rientrare il reato fra quelli per cui è prevista l'udienza preliminare (Sez. 1, sent. n. 34681 del 28/09/2006, Confl. comp. in proc. Riccardo, Rv. 235271; Sez. 5, sent. n. 24006 del 18/03/2014, Cannata, Rv. 259854).
2.2.5. Peraltro, non ignora il Collegio che nel frattempo è intervenuta una ulteriore decisione di questa Corte di segno apparentemente opposto (si tratta di Sez. 2, sent. n. 35066 del 25/06/2008, Saad, Rv. 241814), che, peraltro, non sembra "sconfessare" il principio per la diversità di situazione, dal mornento che la fattispecie oggetto di tale pronunzia era parzialmente diversa, trattandosi della riqualificazione del fatto operata dal giudice d'appello (regolata dunque non già dall'art. 521 bis cod. proc. pen., ma dall'art. 33 septies cod. proc. pen.).
3. Alla pronuncia consegue, per disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
PQM
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 14.10.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Andrea Pellegrino Dott, Mario Gentile Mario Gentily DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 23 OTT. 2015 IL MA DI Il Cancelliere CANCELLIERE E R P Claudia Pianelli E T R O C 5