Sentenza 28 settembre 2006
Massime • 1
Nell'ambito del giudizio direttissimo non si applica la disposizione di cui all'art. 521 bis cod. proc. pen. con la conseguenza che lo stesso deve proseguire con queste forme nell'ipotesi di intervenuta modifica dell'imputazione, tale da far rientrare il reato fra quelli per cui é prevista l'udienza preliminare.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2006, n. 34681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34681 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 28/09/2006
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 2740
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 20724/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GUP TR LATINA - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE LATINA SEZ. DIST. TERRACINA;
ORDINANZA del 10/05/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE DI LATINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. F. M. Iacoviello, che ha chiesto dichiararsi la competenza del GUP del Tribunale di Latina. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 14.11.2002, il Tribunale di Latina-Sezione distaccata di Terracina, nel procedimento a carico di AR ST, provvedeva, su richiesta del P.M., alla modificazione dell'imputazione e, considerato che, per effetto della stessa, per il reato contestato all'imputato è prevista l'udienza preliminare, disponeva, a norma dell'art. 521 bis c.p.p., la trasmissione degli atti al P.M. per il corso ulteriore.
All'udienza preliminare del 10.5.2006, il GIP del Tribunale di Latina rilevava conflitto negativa di competenza, ritenendo che il processo dovesse proseguire dinanzi al Tribunale monocratico nelle forme del giudizio direttissimo e che fosse, dunque, abnorme la regressione disposta a norma dell'art. 521 bis.
Premesso che nel caso di specie si verte in tema di conflitto in casi analoghi ai sensi dell'art. 28 c.p.p., comma 2, va dichiarato che la cognizione del processo spetta al tribunale monocratico della Sezione distaccata dinanzi al quale il rapporto processuale si è radicato con le forme del giudizio direttissimo.
La conclusione trova sicura base giustificativa nella circostanza che l'art. 450 c.p.p., regola le modalità di instaurazione del rito direttissimo nei confronti dell'imputato in stato di arresto, o sottoposto a custodia cautelare, ovvero in stato di libertà, prescindendo dal passaggio processuale dell'udienza preliminare nei casi nei quali non sarebbe possibile la citazione diretta a giudizio ex art. 550. Deve trarsene il corollario che, poiché il rito speciale ha come carattere intrinseco la mancanza dell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo deve considerarsi inapplicabile la disposizione di cui all'art. 521 bis c.p.p., di talché esso avrebbe dovuto proseguire nonostante l'intervenuta contestazione della circostanza aggravante.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara la competenza del Tribunale di Latina-Sezione distaccata di Terracina, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2006