Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4538 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
045 3 8 /0 1REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Sendite SEZIONE SECONDA CIVILE INADETTPRENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 20977/98 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Cron. 9746 - Rep. 1573 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud. 16/11/00 Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: Fuch IL SOLE 24 ORE AT MA & IG SNC, oggi CASEARIA AT MA F L 3000 srl, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAFILE 5, #28. MAR. 2001 presso lo studio dell'avvocato VALLETTA GIUSEPPE,.che lo difende unitamente agli avvocati FRIGO UMBERTO, CANCELLERIA AT MANLIO, giusta delega in atti;
ricorrente 0 0 contro 9 9 4 0 9 9 MARTINI LINO DITTA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSATIONS. UFFICIO COPIE LORENZONI FABIO, che lo difende unitamente Richiesta copia studio dal Sig LOREMON all'avvocato BENZI ORESTE, giusta delega in atti;
2000 3000 per iritti *1868 - controricorrente 8 G U. 2001 IL CANCELLIERE -1- avverso la sentenza n. 1655/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 17/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/00 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
CANCELLERIA udito l'Avvocato RI LORIA per delega dell'avvocato LORENZONI, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO che ha concluso per del ricorso, in subordine per il l'inammissibilità rigetto. -2- R.G.N.20977/98 Oggetto: Vendita-inadempimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 25-3-1993 il tribunale di Treviso, all'esito del giudizio promosso da IS RI nei confronti di NI Lino, dichiarava risolta, per inadempimento del venditore, la compravendita stipulata nel gennaio 1986 ed avente ad oggetto la fornitura da parte del NI al IS di n.55 forme di grana padano al prezzo di lire 7.500 al kg. e condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attore di lire 3.945.840, con gli interessi di legge dal gennaio 1986, oltre alle spese. Impugnata la sentenza dal NI, la corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 17- 10-1997, ha accolto l'appello e, per l'effetto, ha respinto le domande formulate dal IS, condannando l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. My Il giudice di appello è pervenuto a tale decisione per avere accertato e ritenuto, sulla base, tra l'altro, della testimonianza resa dal mediatore 2 LO Ruggero, giudicata complessivamente inattendibile, che non vi era prova della conclusione del contratto tra il Tosato ed il NI. Ricorre per la cassazione della sentenza IS RI & figli s.n.c. ( oggi Casearia IS RI s.r.l.), per due motivi;
resiste con controricorso NI Lino. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente: 1) Nullità della sentenza per errata indicazione della parte convenuta, in quanto nella sentenza impugnata viene individuato quale convenuto "che mai ebbe a appellato IS RI, partecipare in proprio alla lite e che quindi, figura ben diversa dalla società "IS RI & GL snc", dotata di propria personalità giuridica e soggetto processuale" 2) Vizi della motivazione, in relazione alla ritenuta inattendibilità della deposizione del teste LO, per il preteso suo interesse, quale mediatore, e, quindi, per riscuotere la far risultare, relativa provvigione, a contrariamente al vero, che il contratto di compravendita tra il IS ed il NI si 3 era effettivamnete concluso;
ed in relazione alla inesatta applicazione di legge, ed, in particolare, alla omessa applicazione dell'art.2950 c.c., sulla prescrizione annuale del diritto del mediatore alla provvigione, che avrebbe dovuto far ritenere, invece, insussistente nella fattispecie tale interesse, avendo il LO reso la sua testimonianza (12-1-1988) due anni dopo la conclusione del contratto (15-1-1986), cosicchè nessun diritto aprovvigiiigione egli avrebbe potuto vantare. E' viziata, poi, la motivazione della sentenza, secondo il ricorrente, con riguardo sempre all'errata statuizione circa la pretesa mancanza di prova della conclusione del contratto, per avere ritenuto la corte di appello che, comunque, non era identificabile neppure l'oggetto del contratto e per l'impossibità, inoltre," di pervenire al peso del formaggio acquirendo ed al prezzo che vi era commisurato”; laddove tali elementi erano chiaramente desumibili non soltanto dalla formulazione della domanda, ma anche dalle circostanze riferite dal teste LO. Il ricorso è inammissibile. Nell'intestazione dello stesso si legge, invero, che ricorrente è "IS RI & GL snc (oggi Casearia IS RI srl)", corrente in Schio, ma il "mandato" ( a margine) a proporre l'impugnazione risulta conferito ai difensori da IS RI, senza indicazione alcuna della qualifica rivestita dalla persona fisica del IS nell'ambito della società ricorrente vuoi della IS RI & GL snc vuoi della Casearia IS RI srl - e, quindi, senza specificazione del titolo che avrebbe a lui attributo il potere di rappresentare la società medesima (o le società predette) nel presente giudizio e di rilasciare la necessaria procura al difensore. Questa Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di conferimento di procura èalle liti da parte di persona giuridica, necessario che il soggetto che intenda agire per la stessa ne abbia non soltanto la rappresentanza sostanziale, in base a procura ad negotia generale o relativa al rapporto dedotto in giudizio, ma anche la rappresentanza processuale, conferendogli l'una e l'altra il 5 potere di rilasciare, in nome del dominus, la procura al difensore ai sensi dell'art.83 c.p.c. (Cass.n.2493/96). Ora, nella fattispecie, nulla risulta dal ricorso, con riguardo sia alla rappresentanza sostanziale sia а quella processuale della società ricorrente da parte del IS RI, il quale, in definitiva, ha rilasciato una procura al difensore non riconducibile al soggetto che figura come ricorrente. E, del resto, è lo stesso IS RI che, nel denunciare con il primo motivo la nullità della sentenza per errata indicazione della parte 11 mai ebbe a convenuta, afferma che egli partecipare in proprio alla lite ed è quindi figura ben diversa dalla società IS RI GL snc> dotata di propria personalità giuridica e soggetto processuale " Se così è, il IS, nel rilasciare la procura al difensore, avrebbe dovuto ben specificare la qualifica che lo legittimava ad impugnare, per M la società ricorrente, la sentenza d'appello con il proposto ricorso, trattandosi di diverso " soggetto processuale ". Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. 6 Possono compensarsi le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2000 Il presidente Il consigliere est. (Dr. Franco Contorieri (Dr. Olindo Schettino) Franco Teutoni Hinfalle IL CANCELLIERE C1 Francesc Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 MAR. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 40000 Giania Frances 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2.DEL MAG. 2001 Registrato in dotal Seria 4 25602 versate 290.000 al n. £. LA (lire .) p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia D SUPPO Responsabile Servizo Giudiziari i (Dr. M. BACKICHIN) O R