Sentenza 2 luglio 2003
Massime • 2
Il termine di comparizione di dieci giorni, previsto dal primo comma dell'art. 127 cod. proc. pen., deve essere osservato a pena di nullità quando si tratta della prima udienza, mentre per i successivi rinvii, anche se motivati da legittimo impedimento della parte o del difensore, l'avviso dato non deve tenere conto del predetto termine, in quanto il legislatore ha ritenuto congrua a garantire la pienezza della difesa la sola dilazione iniziale, ed indifferente, a tali fini, la successiva cadenza delle udienze camerali, a prescindere dalle attività acquisitive e conoscitive compiute nel frattempo.
In tema di corruzione propria, le dimissioni da una carica politica elettiva possono rappresentare un atto contrario ai doveri di ufficio, quando violano il dovere di imparzialità, ossia risultano poste in essere non già per una scelta discrezionale legittima, di natura squisitamente politica, ma a fronte del compenso promesso o ricevuto, con lo scopo di assicurare ad un soggetto privato il maggior beneficio, configurando quindi una "totale svendita" delle funzioni pubbliche. (Nel caso di specie la S.C. ha valutato come "atti contrari ai doveri di ufficio" le dimissioni concertate di alcuni consiglieri comunali, funzionali allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla "caduta" del sindaco, in quanto conseguenti alla dazione di somme di denaro e di altre utilità economiche da parte di un soggetto che voleva evitare che il legale rappresentante dell'ente territoriale gli revocasse l'incarico di presidente di un consorzio inter-comunale, il quale aveva affidato, proprio alla società della quale lo stesso soggetto era direttore generale, il settore dell'approvvigionamento idrico e delle altre infrastrutture a ciò necessarie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2003, n. 36780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36780 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
367 80/03 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: in camera dicoresight
Dott. Renato ACQUARONE Presidente Udienza pubblica
1. Dott. Raffaele LEONASI Consigliere del 2/7/03
2. 11 Giangiulio AMBROSINI Consigliere
SENTENZA 3. " Saverio MANNINO Consigliere
4. " Carlo DI CASOLA Consigliere N.. 1363
R.G.N..7566/03 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA SE anne fel 18/92/2002 Sel
l огови мание avverso 1 Tribunale di Napoli.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere DR. Leonasi
Sost. Procuratore Generale dott. G. Viglietta
I inpetto del che ha concluso per ricorso
Udito, per la parte civile, l'AVV. Udito ildifensore avr. De Girolamo che le velusoper l'accopli жейто не лісогдо
2 Si rileva:
1.Nel corso di indagini nei confronti di SE BA ed altri - accusati di :
corruzione propria continuata per avere BA promesso a SE D'AR e a
ES OT D'Abusco, consiglieri comunali di Ischia, oltre che a IG
NE, assessore, delle somme di denaro (sotto forma di compensi per consulenze in realtà mai espletate, per conto della società EVI Spa della quale esso BA era direttore generale) e al NE anche l'assunzione di un figlio: il tutto perché i predetti OT e D'AR rassegnassero le dimissioni, in guisa da provocare con altri dimissionari e col venir meno della metà più uno dei componenti e il conseguente scioglimento del consiglio comunale, la caduta del sindaco Telese;
accusato inoltre
BA di peculato continuato per avere usato per spese personali una carta di credito rilasciatagli dalla EVI per esigenze di servizio - il P.M. richiedeva nei confronti di tutti la misura cautelare degli arresti domiciliari.
2.Con riferimento alla prima imputazione, in particolare, si era accertato, sulla base di documenti e di dichiarazioni testimoniali, che BA, presidente del “C.I.S.I."
consorzio costituito tra comuni dell'isola per l'approvvigionamento idrico, la costruzione di opere fondamentali, compresi impianti per la potabilizzazione delle acque locali, ente le cui competenze operative erano state nel frattempo trasferite, per iniziativa dello stesso BA, al predetto EVI temeva che il nuovo sindaco
-
revocasse l'incarico a suo tempo conferitogli quale rappresentante del comune di
Ischia, sicchè si era attivato con quel sistema per provocarne la caduta.
3 3.11 GIP, pur condividendo la gravità del quadro indiziario, rifiutava la chiesta misura, osservando in diritto, per la prima imputazione, che il consigliere comunale è
pubblico ufficiale nel momento in cui esercita una pubblica funzione che, oltre ad essere disciplinata da norma di diritto pubblico o da atti autoritativi, si presenti come caratterizzata alternativamente dalla formazione della volontà della p.a. o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi:orbene l'atto di dimissioni di un consigliere di ente territoriale manca quanto meno di questi ultimi connotati. Quanto al delitto di cui all'art. 314 C.P., rilevava non sussistere più esigenze cautelari '
comunque fronteggiabili con misura meno affittiva.
4.Su appello del P.M. il Tribunale di Napoli ha applicato a BA la chiesta misura per entrambe le contestazioni. Rilievo centrale dell'argomentazione in diritto è
che, dovendo il p.u. improntare,tra l'altro, la propria condotta, ex art. 97 Cost., al principio di imparzialità, essendo inoltre necessario che ogni atto resti estraneo a
interessi propri di lui o di altri soggetti privati e potendo ancora la fattispecie penale riferirsi non soltanto a un determinato atto ma anche a una serie di attività proprie della funzione, non può non concludersi nel senso che la "totale svendita" delle funzioni con la rinuncia,sia pure attraverso un atto politico, all'esercizio delle stesse,
in cambio di denaro o di altri utili dati o promessi
- integra gli estremi della corruzione propria.
5.Propone ricorso BA, deducendo: 1) violazione del primo comma dell'art. 127 cpp in relazione agli artt. 179 lett.c) e 180 cpp: in occasione della (prima) udienza in camera di consiglio davanti al tribunale si era fatta istanza per l'acquisizione del documento contenente la richiesta di misura cautelare;
dopo altri rinvii dovuti a questo adempimento e uno ulteriore provocato da infermità del difensore, il Tribunale aveva fissato la nuova udienza del 18/12/2002, mandando alla cancelleria di dare avviso;
quest'ultima notifica era avvenuta solo il giorno 16 precedente in palese violazione del termine previsto dall'art. 127 cpp, così determinandosi, per l'assenza del difensore,
violazione dell'art. 178 lett. c); 2) erronea applicazione dell'art. 273 cpp: il Tribunale
ha considerato le dimissioni atto politico propedeutico ad altro atto amministrativo, là
dove le stesse non sono atto politico siccome non provenienti da organi di governo dello Stato;
il mandato amministrativo crea soltanto un rapporto fiduciario che può
sempre essere rinunciato attraverso una dichiarazione di volontà con la quale non si concorre certo alla formazione di quella della p.a., né si esercitano poteri autoritativi;
in punto di indizi, inoltre, non si sarebbe tenuto conto delle memorie difensive con le quali se ne illustra la totale insussistenza , sottolineandosi la inaffidabilità di dichiaranti niente affatto disinteressati come il RN e il AN;
quanto all'uso della carta di credito, lo stesso era consentito a fronte di semplice rendicontazione delle spese;
3) erronea applicazione degli artt. 274 e 606 lett. e) cpp per mancanza e manifesta illogicità della motivazione perché non si sarebbe tenuto conto, in sede di valutazione delle esigenze cautelari, del fatto che il Consorzio
M EVIMED non svolge dal 6/11/2002 attività per conto dell'EVI e non ha più sede nei locali di questo;
BA, inoltre, non avrebbe alcuna possibilità di ingerenza nelle vicende EVI o nella procedura di liquidazione della EVIMED, per il che non ha senso privarlo della libertà di movimento, specie a distanza di un anno e mezzo dai fatti.
6.Il ricorso è privo di giuridico fondamento.
7.Il motivo in rito è privo di consistenza, essendo da sempre incontestato che il termine di comparizione (nel caso quello previsto dal primo comma dell'art. 127 cpp)
va osservato a pena di nullità quando si tratta della prima udienza;
per i successivi
5 rinvii, anche se motivati da legittimo impedimento della parte o del difensore, va dato avviso, che però non è soggetto ad alcun termine;
ovvio è,del resto, che il sistema assicura la dilazione iniziale che si reputa congrua per la pienezza della difesa,
rimanendo le successive cadenze delle udienze del tutto indifferenti alla prima disposizione, quali che siano le attività acquisitive e conoscitive nel frattempo compiute.
8. All'odierna udienza poi il difensore ha fatto un preliminare riferimento alla recente legge sul cd. "patteggiamento allargato" e a quanto è parso capire - alle
-
aumentate possibilità di trattamenti legali di favore per il soggetto condannato:
riferimento del tutto irrilevante perché il solo dato eventualmente significativo ai fini cautelajti potrebbe essere rappresentato dalla sospensione condizionale (art. 275, cco.
2bis cpp), che però non ha subito mutamenti quanto al limite massimo della pena per la quale è concedibile: e correttamente il Tribunale ha escluso che in caso di condanna la pena possa essere contenuta in detto limite.
9.La gravità del quadro indiziario (per i fatti ben sintetizzati nelle imputazioni richiamate sub 1) del quale è stata fatta valutazione finalizzata al procedimento de libertate non è revocabile in dubbio alla stregua di quanto dettagliatamente riferito specie nella ordinanza del GIP: d'altronde, lo stesso ricorrente non fa che un generico quanto assertivo rinvio peraltro in fatto, alle dichiarazione accusatorie,senza
,
minimamente occuparsi, oltre tutto, delle risultanze documentali.
10.I rilievi, talora ridondanti, svolti dal Tribunale in punto di ravvisabilità del reato di corruzione propria meritano qualche puntualizzazione alla luce di quanto osservato e dal GIP e in parte dal ricorrente.
6 10.1.Dovendosi anzitutto stabilire la qualità di pubblico ufficiale in capo ai consiglieri comunali per gli atti che qui interessano, bene ha fatto il GIP a ricordare che il connotato soggettivo è oggi dalla legge esplicitamente collegato non al rapporto in sé tra soggetto ed ente pubblico, sebbene ai caratteri propri della funzione concretamente esercitata dall'agente ( cfr. anche cass. sez. VI,13/1/1999, P.G. c/
Vingiani), funzione che, per quanto riguarda il campo amministrativo, deve, oltre che essere regolata da norme di diritto pubblico (qui non sarebbe comunque ipotizzabile l'ipotesi alternativa) , caratterizzarsi siccome propria della formazione o della manifestazione di volontà della p.a. ovvero svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi: ed è bastato constatare l'assenza di questi ultimi connotati per escludere che il consigliere dell'ente pubblico territoriale che rassegna le dimissioni
- non interessa neppure la qualificazione di queste come atto politico non è pubblico
-
ufficiale. Su ciò si deve concordare col ricorrente, ancorché dei precedenti che cita a pag. 4, i primi due riguardino il caso di un concessionario di un servizio pubblico, il
- secondo un soggetto imputato del reato di cui all'art. 388 C.P., il terzo non sia stato neppure rintracciato per insufficienza dei dati riportati ( in sostanza, non risulterebbero precedenti in termini).
10.2.Il problema, peraltro, non si risolve neppure col riferimento, per quanto suggestivo, all'atto politico finalizzato a indeterminati atti contrari ai doveri d'ufficio e quindi alla "svendita totale delle funzioni", non fosse altro perché si continua a trascurare la necessaria preliminare individuazione della qualifica soggettiva. 10.3.Punto dirimente a parere del Collegio è che nel caso non si trattò
,stando all'editto di accusa e attenendosi a quanto è necessario stabilire nella fase cautelare, di un solo atto di dimissioni o, se si vuole, di atti di dimissioni plurimi ma
7 tra loro scollegati;
si registrò piuttosto una situazione affatto diversa ossia Eper quanto sufficiente sia accertato in questo procedimento l'iniziativa per dismettere la carica, programmata tra più consiglieri nel numero necessario ai fini dello
scioglimento del consiglio. Qui non può certo disconoscersi al consigliere la qualifica di pubblico ufficiale perché,da un lato, la particolare attività (cd. "dimissioni contestuali") risulta regolata da norma di diritto pubblico (art. 141 lett. "b/3" d. lgv. N. 267/2000 T.U.delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ); dall'altro, la manifestazione collettiva di quelle volontà non può non essere considerata, almeno
per i fini che qui rilevano, come concorso in quella che in definitiva, va riguardata come decisione dell'organo deliberante ( del comune o della provincia) capace d'influire sulla vita e le attività dell'ente, essendo diretta a realizzare, con lo strumento estremo dello scioglimento, la sostituzione delle persone fisiche operanti negli organi principali.
11.Resta da stabilire se quelle dimissioni - certo in sé legittime, discrezionali e di natura politica almeno nel senso che l'art. 42 T.U.cit. conferisce alle attribuzioni del consiglio abbiano rappresentato, nel caso, atto contrario ai doveri di ufficio a sensi-
dell'art. 319 C.P.- Risposta positiva e semplice dal momento che
-a prescindere dal richiamo operato dal Tribunale del riesame all'art. 97 Cost. è il capo quarto del
-
T.U. sullo status degli amministratori locali a stabilire (art. 78/1) che il comportamento degli stessi "deve essere improntato all'imparzialità" e che certo si viola questo dovere, nel momento della ricerca dell'interesse pubblico, se a fronte della possibilità
di adottare più soluzioni, tutte in sé ugualmente legittime, il p.u. operi la sua scelta in guisa da assicurare al privato il maggior beneficio a fronte del compenso promesso o ricevuto (in termini cfr.,tra le altre, sez. VI, 15/2/1999, Di Pinto e altri, RV.213855;
8 12/6/1997, Albini, RV. 209699; 8/11/1996, Malossini e altri, RV. 206225). Si
consideri che nel caso all'esame non risulta dai provvedimenti di merito che i consiglieri comunali che avevano tenuto ( o programmato) quel certo comportamento collettivo, siano stati animati da esigenze diverse da quelle di asservire l'atto d'ufficio all'interesse del privato corruttore nella persona di BA (situazione che il Tribunale
icasticamente, anche se in modo non esaustivo, definisce di vendita "della funzione per intero").
12.Sul reato di peculato continuato - che nella vicenda specifica ha assunto un ruolo marginale ma che rappresenta nel sistema sanzionatorio uno dei più gravi attentati alla pubblica amministrazione - non si contestano da parte del ricorrente né la qualità di incaricato di pubblico servizio, né l'appropriazione delle somme, dati del resto non controvertibili: si dice soltanto che “l'uso della carta di credito era consentito a fronte di una semplice rendicontazione delle spese effettuate 66
'quasi che chiunque maneggi pecunia pubblica sia autorizzato a disporne liberamente e in proprio sol che ne faccia "registrazione” nel rendiconto cui è tenuto.
13.Sulle esigenze cautelari il Tribunale motiva il pericolo di cui alla lettera c)
dell'art. 274 cpp con riguardo anzitutto alla intensità del dolo riferita a entrambi i reati ( si può dire come la stessa linea difensiva adottata per il peculato sia indice della allarmante "cultura" del prevenuto nella gestione della cosa pubblica, tanto da pensare che tutto sia consentito a chi riesca a trovare una giustificazione formale) e poi al principio che il semplice decorso del tempo non elimina le esigenze cautelari se non sia accompagnato da dati dai quali possa evincersi un mutato atteggiamento mentale del soggetto rispetto al crimine: mutamento che nel caso non solo non è emerso ma è
9 rimasto addirittura escluso dalla provata ingerenza del prevenuto nel procedimento di liquidazione di una delle società filiazioni del Consorzio.
13.1.E', come si vede, un'argomentazione congrua e tutt'altro che
manifestamente illogica per la valutazione che se ne può e deve dare sulla sola base del provvedimento impugnato (art. 606 lett. “e” cpp), certo non contrastabile in questa sede da mere allegazioni di fatti marginali come quelle riassunte sub 5) o l'ultima riferita alla restituzione della carta di credito in epoca anteriore alla richiesta della misura cautelare.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 2 luglio 2003.
Il Presidente Il Cons.est.
(Acquarone)R Cerquerene
IL CANCELLIERE C1
Lidia Scalia Depositato in Cancelleria Cacere oggi 25 SET. 2003 IL CANCELLIERE C1
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