Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2003, n. 36780
CASS
Sentenza 2 luglio 2003

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Il termine di comparizione di dieci giorni, previsto dal primo comma dell'art. 127 cod. proc. pen., deve essere osservato a pena di nullità quando si tratta della prima udienza, mentre per i successivi rinvii, anche se motivati da legittimo impedimento della parte o del difensore, l'avviso dato non deve tenere conto del predetto termine, in quanto il legislatore ha ritenuto congrua a garantire la pienezza della difesa la sola dilazione iniziale, ed indifferente, a tali fini, la successiva cadenza delle udienze camerali, a prescindere dalle attività acquisitive e conoscitive compiute nel frattempo.

In tema di corruzione propria, le dimissioni da una carica politica elettiva possono rappresentare un atto contrario ai doveri di ufficio, quando violano il dovere di imparzialità, ossia risultano poste in essere non già per una scelta discrezionale legittima, di natura squisitamente politica, ma a fronte del compenso promesso o ricevuto, con lo scopo di assicurare ad un soggetto privato il maggior beneficio, configurando quindi una "totale svendita" delle funzioni pubbliche. (Nel caso di specie la S.C. ha valutato come "atti contrari ai doveri di ufficio" le dimissioni concertate di alcuni consiglieri comunali, funzionali allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla "caduta" del sindaco, in quanto conseguenti alla dazione di somme di denaro e di altre utilità economiche da parte di un soggetto che voleva evitare che il legale rappresentante dell'ente territoriale gli revocasse l'incarico di presidente di un consorzio inter-comunale, il quale aveva affidato, proprio alla società della quale lo stesso soggetto era direttore generale, il settore dell'approvvigionamento idrico e delle altre infrastrutture a ciò necessarie).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2003, n. 36780
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36780
    Data del deposito : 2 luglio 2003

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