Sentenza 15 dicembre 2011
Massime • 1
Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) la condotta di colui che crei ed utilizzi un "account" ed una casella di posta elettronica servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest'ultimo l'inadempimento delle obbligazioni conseguenti all'avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete.
Commentari • 13
- 1. Il reato di sostituzione di persona onlineValeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/
L'art. 494 c.p. disciplina il reato di sostituzione di persona prevedendo che “chiunque, al fine di procurare a sé o agli altri un vantaggio o di recare agli altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o agli altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.” Prima dell'introduzione del codice Rocco il reato di sostituzione di persona non era previsto; il fondamento razionale di tale incriminazione stava nella avvertita necessità di tutelare la …
Leggi di più… - 2. Creazione di un falso "profilo utente" sulla rete e delitto diAndrea Giudici · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La Corte di Cassazione, con la sentenza che qui si annota, torna ad interessarsi ad un caso di molestie (ed ingiurie) realizzate "per interposta persona": una donna, in collera con la ex datrice di lavoro, creava un falso profilo utente (attraverso l'ideazione di un nickname ad hoc) su un portale telematico di chat a contenuto erotico e diffondeva sul medesimo il numero di telefono cellulare della vittima, la quale veniva così raggiunta, anche nel corso della notte, da numerose chiamate e messaggi di soggetti interessati ad incontri a sfondo sessuale, alcuni dei quali avevano preso anche ad apostrofarla con epiteti offensivi, certamente lesivi dell'onore e del decoro personale. La …
Leggi di più… - 3. Una sentenza della Cassazione sulla sostituzione di persona onlineChiara Crescioli · https://dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. La Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto, si è pronunciata sulla rilevanza penale dell'assunzione dell'identità di altri soggetti (nel caso di specie di un minore) compiuta sui social network per scopi illeciti diversi rispetto all'indebito arricchimento, in questo caso in danno dell'integrità psico-fisica di altri minori. Nella vicenda in commento un uomo di quasi quarant'anni aveva creato un falso profilo facebook apponendovi la fotografia di un minorenne realmente esistente, reperita sul profilo di quest'ultimo, al fine di contattare alcune ragazzine a loro volta minorenni, alle quali, una volta …
Leggi di più… - 4. Diffamazione social: sussiste in caso di pubblicazione di foto pornografiche senza consenso espresso (Cass. Pen n. 19659/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima Integra il reato di diffamazione la condotta di pubblicazione in un sito internet (nella specie, nel social network facebook) di immagini fotografiche che ritraggono una persona in atteggiamenti pornografici, in un contesto e per destinatari diversi da quelli in relazione ai quali sia stato precedentemente prestato il consenso alla pubblicazione (Cassazione penale sez. III - 19/03/2019). Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 22 giugno 2017, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini …
Leggi di più… - 5. Diffamazione: non occorre che la propalazione delle frasi offensive avvenga simultaneamenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima Ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione non occorre che la propalazione delle frasi offensive avvenga simultaneamente, potendo la stessa aver luogo anche in momenti diversi, purché comunque rivolta a più soggetti. (Nella specie, le frasi riferite alla condotta sessuale spregiudicata della vittima erano state indirizzate ad una pluralità di destinatari, attraverso singole chiamate, mediante "account" informatici falsamente riconducibili alla persona offesa - Cassazione penale sez. V - 14/10/2021, n. 323). Fonte: CED Cass. pen. 2022 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2011, n. 12479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12479 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 15/12/2011
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 2763
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 30382/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL AN N. IL 10/07/1970;
avverso la sentenza n. 8699/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 17/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Grimaldi Roberto.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 17 novembre 2010, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente confermato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Roma, con cui l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 494 c.p. - così diversamente qualificato il fatto di cui all'imputazione originaria - per avere, in concorso con altro soggetto e senza il consenso dell'interessata, al fine di trame profitto o di procurare a quest'ultima un danno, utilizzato i dati anagrafici di una donna, aprendo a suo nome un account e una casella di posta elettronica e facendo, così, ricadere sull'inconsapevole intestataria le morosità nei pagamenti di beni acquistati mediante la partecipazione ad aste in rete.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di impugnazione, si deduce l'erronea applicazione dell'art. 494 c.p., perché l'imputato avrebbe utilizzato i dati anagrafici della vittima solo per iscriversi al sito di aste on-line, partecipando poi alle aste con un nome di fantasia;
e non vi sarebbe, in linea di principio, alcuna necessità di servirsi di una vera identità per comprare oggetti on-line, ben potendo utilizzarsi uno pseudonimo. Nè potrebbe trovare applicazione, nel caso di specie, quanto affermato dalla Corte di cassazione, sez. 5, 8 novembre 2007, n. 46674, perché detta decisione si riferirebbe alla diversa fattispecie della creazione di un account di posta elettronica apparentemente intestato ad altra persona e della sua utilizzazione per intessere rapporti con altri utenti, traendoli in errore sulla propria identità personale. Sempre per la difesa, la circostanza che il venditore mancato sia andato alla ricerca delle generalità dell'acquirente apparente sarebbe ininfluente ai fini della configurazione del reato, non essendo il normale comportamento di un soggetto fruitore del servizio di aste on- line quello di voler conoscere le generalità dell'altro contraente nel momento in cui il pagamento dell'oggetto venduto non è stato effettuato.
2.2. - Si deducono, in secondo luogo, la nullità della sentenza in relazione all'art. 62 c.p., n. 6), nonché il difetto di motivazione in ordine alla richiesta di concessione dell'attenuante del risarcimento del danno. La difesa lamenta, sul punto, che la Corte d'appello avrebbe negato la concessione di detta attenuante, sull'assunto che la somma versata dall'imputato in favore della parte offesa sembra coprire appena le spese sostenute dalla predetta per partecipare al procedimento di primo grado, mentre la stessa parte offesa avrebbe ammesso di non aver avuto alcun nocumento economicamente apprezzabile dall'intera vicenda, affermando di ritenersi soddisfatta in termini economici.
2.3. - In terzo luogo, si deduce la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 53 e art. 135 c.p.. La Corte d'appello avrebbe erroneamente sostituito la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, determinata in Euro 7500,00 di multa, senza tenere conto del fatto che, all'epoca del commesso reato, era previsto un ragguaglio di Euro 38,00 al giorno, dovendosi applicare la legge più favorevole reo. Rileva, in particolare, il ricorrente che il fatto è del febbraio 2005, epoca precedente all'entrata in vigore della L. n. 94 del 2009, art. 3, comma 62, che ha modificato l'art. 135 c.p.,
prevedendo, per ogni giorno di pena detentiva, la sanzione sostitutiva della somma di Euro 250,00 di pena pecuniaria, in luogo dell'originaria somma di Euro 38,00.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è solo parzialmente fondato.
3.1. - Il primo motivo di impugnazione - con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 494 c.p., perché l'imputato avrebbe utilizzato i dati anagrafici della vittima solo per iscriversi al sito di aste on-line, partecipando poi alle aste con un nome di fantasia - è infondato.
Deve rilevarsi che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - la partecipazione ad aste on-line con l'uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accettabile on-line da parte di tutti i soggetti con i quali vengono concluse compravendite. E ciò, evidentemente, al fine di consentire la tutela delle controparti contrattuali nei confronti di eventuali inadempimenti. Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese (Sez. 5, 8 novembre 2007, n. 46674, Rv. 238504). Tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui risulta pacifico che l'imputato avesse utilizzato i dati anagrafici di una donna aprendo a suo nome un account e una casella di posta elettronica, facendo, così, ricadere sull'inconsapevole intestataria, e non su se stesso, le conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni di pagamento del prezzo di beni acquistati mediante la partecipazione ad aste in rete.
3.2. - Il secondo motivo di ricorso - con cui si lamenta che la Corte d'appello avrebbe negato la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6), sull'assunto che la somma versata dall'imputato in favore della parte offesa sembra coprire appena le spese sostenute dalla predetta per partecipare al procedimento di primo grado, mentre la stessa parte offesa avrebbe ammesso nel giudizio di primo grado, di non aver avuto alcun nocumento economicamente apprezzabile dall'intera vicenda - è inammissibile, per genericità.
La difesa di parte ricorrente si limita, infatti, ad affermare che la persona offesa avrebbe ammesso in primo grado di non aver avuto un documento apprezzabile dall'intera vicenda, senza specificare quale sia stato il momento del versamento della somma di Euro 300,00 in favore della stessa persona offesa (se precedente al giudizio, come richiesto dal citato numero punto 6) dell'art. 62 c.p.) e, soprattutto, senza procedere, neanche in via di mera prospettazione, ad una quantificazione di massima del danno provocato. A tali considerazioni deve, peraltro, aggiungersi quanto correttamente rilevato dalla Corte d'appello circa l'evidente irrisorietà dell'importo versato, che sembra coprire appena le spese sostenute dalla persona offesa per partecipare al procedimento di primo grado. 3.3. - Fondato è, invece, il terzo motivo di gravame, relativo alla quantificazione della pena.
Dalla lettura della sentenza impugnata, emerge, infatti, che la pena pecuniaria irrogata in sostituzione di quella detentiva è stata calcolata in base al disposto dell'art. 135 c.p., nel testo vigente a seguito della modifica apportata dalla L. n. 94 del 2009, art. 3, comma 62; e, dunque, sulla base della somma giornaliera di Euro
250,00. Come correttamente osservato dal ricorrente, il fatto contestato è del febbraio 2005, data precedente all'entrata in vigore di detta modifica. Deve, perciò, trovare applicazione il criterio di ragguaglio previgente, in ragione di Euro 38,00 al giorno.
4. - Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla sanzione sostitutiva, che deve essere rideterminata in Euro 1140,00 (somma ottenuta moltiplicando il valore giornaliero di Euro 38,00 per 30 giorni di pena detentiva).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conversione della pena pecuniaria, che rideterminata in Euro 1140,00. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2012