Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/1999, n. 4413
CASS
Sentenza 18 giugno 1999

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Una volta riconosciuto "ab initio" all'imputato, già nella contestazione del fatto omicidiario, il superamento colposo dei limiti inerenti a una causa di giustificazione (nella specie adempimento del dovere) o la sussistenza, per colpa, dell'erronea supposizione circa la presenza di una circostanza di esclusione della pena, la competenza a giudicare il fatto spetta al Pretore, trattandosi a tutti gli effetti di omicidio colposo, e non di omicidio volontario, da equiparare solo "quoad poenam" a un omicidio colposo. E ciò sia perché, nell'attuale codice di rito penale, il dubbio sull'esistenza di una scriminante non si risolve più in danno dell'imputato, bensì in suo favore, dovendo pronunciarsi sentenza di assoluzione anche se vi è dubbio sull'esistenza di una causa di giustificazione, sia perché l'omicidio con eccesso colposo in esimente o con scriminante colposamente putativa non si configura come reato propriamente doloso, ma come reato, sia pure impropriamente, colposo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/1999, n. 4413
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4413
    Data del deposito : 18 giugno 1999

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