Sentenza 19 dicembre 2012
Massime • 1
Ai fini della configurazione del delitto di falso giuramento non assume alcuna rilevanza l'ammissibilità o la decisorietà del giuramento, da verificare in conformità alla legge civile, essendo sufficiente accertare la falsità della dichiarazione giurata.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2012, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2012 |
Testo completo
1039 /1 3 3° Sentenza sezione VI n.:1751 Registro Generale n.: 18721/12 Udienza pubblica 19 dicembre 2012 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione sesta penale composta da: Antonio Stefano Agrò Presidente Luigi Lanza Consigliere relatore Carlo Citterio Consigliere Anna Petruzzellis Consigliere Ercole Aprile Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA decidendo sul ricorso proposto dalla parte civile IA UN, nata il giorno 14 maggio 1926, avverso la sentenza 22 novembre 2011 della Corte di appello di Trieste che, in riforma della sentenza del Tribunale di Udine 9 ottobre 2008, ha assolto CO RG, nato il giorno 1 novembre 1957, dal delitto di falso giuramento della parte perchè il fatto non sussiste. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso e la memoria della difesa dell'imputato . Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni D'Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO IA UN parte civile ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 22 novembre 2011 della Corte di appello di Trieste che, in riforma della sentenza del Tribunale di Udine 9 ottobre 2008, ha assolto il figlio, CO RG, dal delitto di falso giuramento della parte perchè il fatto non sussiste. Per il ricorrente la corte distrettuale ha giustificato la convinzione dell'inesistenza di un obbligo di restituzione del CO RG a favore della madre sulla base di tre argomenti: I) nelle asserite pattuizioni avvenute fra le parti non era stato fissato un termine preciso per la restituzione dell'importo capitale;
II) se il CO avesse adempiuto regolarmente al pagamento di vari importi (interessi) "probabilmente" la madre sig.ra IA non avrebbe chiesto la restituzione del capitale;
III) è difficilmente concepibile un impegno a restituire la somma prestata che non preveda una scadenza neppure indicativa del momento di restituzione. Per la difesa della parte civile tali ragionamenti sarebbero contrari alle acquisizioni istruttorie dibattimentali e mal considererebbero le norme civilistiche di riferimento, così determinando violazione di legge e vizio di motivazione nei termini che seguono. La struttura del gravame risulta compendiata in due motivi, contrassegnati: dal n. 1) (pag.5 e segg.del ricorso), che comprende le lettere A (a1-a2) e B (b.
1-b2-b3-); e dal n.2 (pag.10). Il difensore della parte privata ricorrente, nel lamentare la stringatezza della motivazione, deduce con un primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà in relazione ai disposti degli artt.1183 (tempo dell'adempimento) 1813 (nozione di mutuo), 1814 (trasferimento della proprietà) e 1815 (interessi), 782, 1186 codice civile. In particolare si deduce: che sia mancata da un lato ogni valutazione sul fatto generatore del prestito (e cioè l'acquisto di un negozio da parte dell'imputato), e, dall'altro, una disamina complessiva della vicenda, che sarebbe stata essenziale per l'esatta comprensione degli accadimenti, ed avuto riguardo alla contraddizione di ritenere l'insussistenza di un obbligo di restituzione, argomentandola dalla inesistenza di un termine preciso, così omettendo ogni ricerca sulla natura del rapporto giuridico cui era correlata la dazione del denaro della madre al figlio. Con un secondo motivo si lamenta erroneità della sentenza nella parte in cui ha assolto il CO RG, supponendo lo stesso non avesse giurato sull'esistenza di un prestito, per violazione dell' art. 606 lettere b), ed e) e per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, segnatamente dell'art. 192, contraddittorietà della motivazione oltre che inosservanza ed erronea applicazione degli artt.233-239 c.p.c.. Entrambi i motivi, al limite della inammissibilità, non sono fondati. Le censure invero non hanno pregio e vanno rigettate avuto anche specifico riguardo alla genesi dell'articolazione del giuramento, deferito all'imputato, e tenuto conto, come perspicuamente osservato dalla corte distrettuale, che il giudice civile ha proprio espunto dalla formula, proposta dalla IA, il giuramento sulla "natura del negozio" e "l'impegno alla restituzione della somma ricevuta, entro alcuni mesi", elementi questi che la parte civile intende in questa sede riproporre per una inammissibile rivisitazione della valutazione del giudice di merito in relazione alla fondatezza dell'accusa ex art. 371 cod. pen. . In realtà la Corte di appello ha correttamente soppesato il falso giuramento nei suoi profili oggettivi e soggettivi e si è del pari correttamente attenuta ai termini del giuramento, quali insindacabilmente fissati dal giudice civile, tralasciando gli elementi di corredo dell'illecito contestato, quali i rapporti economici madre-figlio, in quanto estranei alle considerazioni attinenti all'azione esecutiva ed alla soggettività del delitto in questione. Concludere diversamente significherebbe infatti esigere dalla Corte di legittimità una non consentita rivalutazione del compendio processuale, quale apprezzato dal giudice di merito e sostenuto con una motivazione completa, coerente, adeguata e priva di invalidità, apprezzabili in questa sede. Invero, per risalente e non modificata giurisprudenza, ai fini della configurazione del delitto, non assume alcuna rilevanza l'ammissibilità ovvero la decisorietà del giuramento, da verificare in conformità alla legge civile, essendo sufficiente, in sede penale, accertare se la dichiarazione giurata sia falsa o meno (cass. pen. sez. 6, u.p. 12 maggio 1998 Giulianini), regola questa cui la corte distrettuale risulta essersi correttamente attenuta con la decisione assolutoria impugnata. Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 19 dicembre 2012 Il consigliere estensore Luig Lanz 21 Il Presidente Stefano Asto Anton DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL = 9 GEN 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Riera Esposito