Sentenza 9 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2001, n. 6464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6464 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 6 4 64 0 1 1 LA CORTE SUIREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 20644/98 Dott. Vincenzo TREZZA Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Cron.14428 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 06/02/01 Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere- ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: LL IA, LO PE, SA GE, NA ON, OL LU, ZO IS, RU EM, AR IA, NN ER, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI AMMIRAGLI 14, presso lo studio dell'avvocato CARDILLI RAFFAELE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORO GIANCARLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
ZETA SRL, in persona del legale rappresentante pro domiciliato in ROMA VIA A elettivamente2001 tempore, presso lo studio dell'avvocato SPAGNOLO 641 DEPRETIS 86, -1- FABRIZIO, rappresentato e difeso dagli avvocati BARILLARI GIANNI, ZUIN NICOLETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 638/98 del Tribunale di PADOVA, depositata il 15/09/98 R.G.N. 156/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato BARILLARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha conclusoper l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atti separati depositati in data 10 e 21 marzo 1995, i Signori AT BI, EP AS, NG TT, NI AT, IA ER, AR ZO, MM AR, TT AN e TE RO ricorrevano al Pretore-giudice del lavoro di Padova, nei confronti della datrice di lavoro s.r.l. Zeta, chiedendo fosse dichiarato il loro diritto, a decorrere dal 1° gennaio 1993, al pagamento del premio annuo previsto dall'art.5 dell'accordo aziendale 11 luglio 1989, oltre rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze. Il Pretore, riunite le cause, con sentenza in data 1° ottobre 1996, rigettava i ricorsi. Il Tribunale-Sezione lavoro della stessa sede, con sentenza in data 13 maggio 15 settembre 1998, su appello dei lavoratori, confermava la sentenza impugnata e compensava le spese del grado. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono i lavoratori con quattro motivi. Resiste con controricorso e memoria illustrativa la Zeta s.r.l. ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto la procura speciale era stata rilasciata all'avvocato Giancarlo Moro, non abilitato a difendere avanti alla Corte di cassazione, ed all'avv. Raffaele Cardilli, che non la aveva autenticata e non aveva sottoscritto il ricorso, il quale risultava sottoscritto dal predetto avv. Moro e dall'avv.Bonon, indicato nell'epigrafe del ricorso, ma non nella procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE. L'eccezione di inamissibilità del ricorso è fondata. 2064498.doc 3 Questa Corte ha, secondo un indirizzo più rigoroso (cfr., tra le altre, sent. 30 gennaio 1997 n.933 e S.U. 5 luglio 1994, n.6334), affermato l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata all'intimato non rechi, in calce e nell'autentica della procura a margine, la sottoscrizione di un avvocato iscritto nell'apposito albo, in mancanza di una speciale attestazione della provenienza dell'atto da difensore munito di procura speciale, non essendo sufficiente a tal fine la circostanza che le anzidette sottoscrizioni figurino sull'originale del ricorso, potendo le stesse esservi state apposte successivamente alla notificazione del ricorso medesimo. Vero è che il rigore di tale orientamento è stato attenuato, essendosi affermato che, se l'originale del ricorso per cassazione reca la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata determina l'inammissibiltà del ricorso soltanto se tale copia non contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto dal 4.29. difensore munito di mandato speciale (Cass.5 gennaio 2000 v. anche Cass. 22 settembre 2000, n.12573; 22 novembre 2000, n.15072). E' stato pure deciso (Cass. S.u. 17 dicembre 1998, n.12625; S.u., 6 maggio 1996, n. 4191) che la mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma da parte del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione (e quindi a maggior ragione nella copia notificata), costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura ad litem, perché tale nullità non è comminata dalla legge, né detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la 2064498.doc costituzione in giudizio del procuratore nominato (salvo che la controparte non contesti, con valide e specifiche ragioni e prove, l'autografia della firma non autenticata). Nel caso di specie, tra i difensori dei ricorrenti indicati nell'epigrafe del ricorso, solo l'avv.Giancarlo Moro del Foro di Padova ha sottoscritto vuoi nell'originale che nella copia notificata alla società Zeta le procure (per certificarne l'autografia) e il ricorso;
egli, però, non risulta iscritto all'albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori;
infatti, non solo non ha replicato, come sarebbe stato suo onere, all'eccezione in tal senso formulata dalla soc. Zeta, offrendo dimostrazione della propria ammissione al patrocinio avanti alla Corte di cassazione per essere iscritto all'albo speciale di cui all'art.33 r.d.l. 27 novembre 1933, n.1578, ma non figura iscritto a tale albo (né all'epoca del ricorso, né attualmente) neppure dalla consultazione del Centro elettronico della Cassazione (archivio Albo) e nemmeno da informazioni fatte assumere tramite ufficio presso il Consiglio nazionale forense. D'altra parte, è evidente che la particolare abilitazione professionale non può ritenersi presunta per il solo fatto dell'attività difensiva svolta dall'avvocato con la sottoscrizione del ricorso per cassazione. L'avv. Ferdinando Bonon non figura tra i due legali,cui i ricorrenti hanno conferito mandato e, dunque, la sua sottoscrizione in calce alle procure e in calce al ricorso è del tutto irrilevante (Cass. 27 maggio 1998, n.5238). Infine, la sottoscrizione dell'avv. Raffaele Cardilli del Foro di Roma, pure indicato in epigrafe del ricorso tra i difensori dei ricorrenti, figura in calce al ricorso e alle procure nell'originale dell'atto, ma non nella copia notificata alla controparte. 2064498.doc 5 In tale situazione di fatto, ritiene la Corte che, prestandosi adesione all'indirizzo più favorevole alla conservazione della validità del ricorso, può essere superata, in conformità alle citate sentenze delle Sezioni unite n.12625 del 1998 e n.4191 del 1996, l'assenza della sottoscrizione, per certificazione dell'autografia della parte conferente il mandato, ad opera dell'avv.Raffaele Cardilli sulla copia notificata del ricorso;
oltretutto, lo stesso avvocato risultava nominato nel testo dell'atto di conferimento della procura, e la certificazione, su di essa, dell'autografia della sottoscrizione della parte, sia pure ad opera di avvocato non legittimato, rende certi che la procura, come atto di diritto privato non necessitante di simile certificazione, era stata conferita anche all'avv. Cardilli. Analogo ragionamento, per contro, non si giustificherebbe per l'assenza della sottoscrizione di quest'ultimo in calce alla copia notificata del ricorso, trattandosi di elemento espressamente richiesto dall'art.365 c.p.c. a pena di inammissibilità. Resta, dunque, per tale sottoscrizione, l'esigenza che, quanto meno in via presuntiva, sia certa la presenza della sottoscrizione del difensore legittimato sull'originale in epoca anteriore alla sua notificazione. Nel caso in esame, l'assistente U.N.E.P. presso il Tribunale di Padova si è limitato a dichiarare, nella relazione, di avere effettuato la notificazione del ricorso a richiesta come in atti. E non può ritenersi, anzitutto, che tale organo fosse stato officiato della notifica dall'avv. Cardilli di Roma per il solo fatto che egli era indicato nell'epigrafe del ricorso e nel testo della procura. -La circostanza, per contro, che fosse stata richiesta la notifica in die, come da indicazione sulla prima facciata dell'atto - del ricorso, recante (questo) il timbro di studio del solo avv. Giancarlo Moro di Padova, (apposto anche per い し 2064498.doc congiunzione tra i vari fogli dell'originale), lascia piuttosto supporre che lo stesso legale sia stato il redattore dell'atto, lo abbia sottoscritto nell'originale e nelle copie (abbia analogamente certificato l'autografia delle procure) e lo abbia consegnato per la notifica agli ufficiali giudiziari;
comunque sia, non sussistono a elementi che inducano minimamente supporre, sul piano oggettivo, che a tali attività avesse in qualche modo preso parte, prima della notifica, l'avv. Cardilli, talché la controparte non avrebbe potuto avere alcuna certezza circa il fatto che il ricorso e le procure dei vari ricorrenti allo stesso allegate (art.83, terzo comma novellato, c.p.c.) fossero stati sottoscritti da legale abilitato a difendere gli stessi ricorrenti presso la Corte di cassazione prima della notifica dell'impugnazione. Non sono, infine, ravvisabili nella concreta fattispecie altri elementi da prendere in considerazione, tali da poter eventualmente convincere di detta anteriorità. Le considerazioni svolte inducono pertanto la Corte a dichiarare inammissibile il ricorso, con la conseguente pronuncia in ordine alle spese di cui al dispositivo (art.91 c.p.c.). P. T. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagare a controparte le spese in £. 74.000, oltre a £. 3.000.000# per onorari. Così deciso in Roma, addì 6 febbraio 2001. I IL PRESIDENTE 0 3 A D 1 S Vniceuro Tresse 3 , S . 5 O T A L . T R IL CONSIGLIERE EST L , A N ' O A L B S །མིན་ 3 E L I 7 P E - D S D 8 I - A I N 1 T S colleria S G 1 N O O E 9 MAG. 2001 P S E Depos A I G M D I A G E A E , O CANCELLIERE L D O T R T E I T A T S R L I I N L E G D S E E E 2064498.doc R O D