Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2002, n. 4764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4764 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
O I 0 T R 1 A . E I T 1 1 N S A , R O T L T ESPULSIONE R L S E A E D N 8 O 9 O I - C S 3 I L - R RF UBBRICA ITANIA: U 8 A 0 4 7 64 /02 P C S L E E A : D A E I S 0 R E E 4 T P . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A S L M Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1405/00 Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere- Cron.10784 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Rep. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere - Ud. 29/11/2001 SALVAGO ConsigliereDott. Salvatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UA VE NI AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CARSO 23, presso l'avvocato MARIO SALERNI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO DEGLI INTERNI;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di GENOVA, emesso il 27/10/99; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2431 udienza del 29/11/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni 1 LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Salerni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Genova, in composizione monocrati- con provvedimento 27 ottobre 1999, dichiarava inam- ca, missibile il ricorso proposto da RA CA AN UA cittadina ecuadoregna - contro il decreto di espul- sione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Genova, perchè presentato oltre il termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto. Rilevava in particola- re, con riferimento ad un motivo del ricorso, che l'art. 13, comma 7, d. lgs. 286/1998 non vincola a CO- municare il decreto anche nella "lingua propria dello straniero" e che nella specie la traduzione nella lin- gua francese del testo in lingua italiana offriva la certezza che la UA, di madrelingua latina, avesse ben compreso il contenuto del provvedimento ad essa no- tificato (era peraltro risultato che la UA era en- trata nel territorio italiano attraverso il confine con la Francia). Contro questo provvedimento la UA ha proposto 2 ricorso per cassazione (notificato al Ministro dell'interno presso l'Avvocatura Generale dello Stato) nei due motivi di impugnazione deducendo violazione dell'art. 13 c. 7 d.lgs. 286/1998 (la comunicazione del decreto, non tradotto in lingua spagnola, conosciuta dalla UA cittadina ecuadoregna - e per altro co- incidente con una di quelle previste in alternativa dall'indicato comma 7, non era idonea a far decorrere il termine di cinque giorni previsto dal consecutivo comma 8) e sollevando la questione di legittimità co- stituzionale dello stesso comma 8 dell'art. 13, in re- lazione agli artt. 3 e 24 Cost., laddove stabilisce un termine irragionevolmente breve tale da non consentire un effettivo diritto di difesa e per altro non prevede alcun meccanismo di rimessione in termini. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto (unicamente) nei confronti del "Ministero degli Interni", e notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, deve essere dichia- rato, conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale, inammissibile. Basti qui richiamare l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che ben può dirsi sul punto consolidato (e che il Collegio con- divide) secondo cui in materia di opposizione al prov- a r u vedimento prefettizio di espulsione dello straniero s In 3 l'art. 13 bis del d.lgs n. 286 del 1998 (introdotto dall'art. 4 del d.lgs n. 113 del 1999), in adesione al modello procedimentale di cui all'art. 23 della legge 689 del 1981, conferisce al prefetto, unica autorità idonea a valutare adeguatamente le ragioni della con- troparte e della decisione, esclusiva legittimazione personale a contraddire l'opposizione dello straniero, legittimazione che non può ragionevolmente non estender- si al giudizio di cassazione. Sicchè inammissibile, in quanto diretto nei con- fronti di organo statuale non legittimato, è il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale sulla opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione, proposto nei confronti del Ministero dell'Interno (tra le più recenti pronunce in tal senso: Cass. n. 5537 del 2001 e n. 13653 del 2000). Poichè il Ministero intimato non ha svolto difese, O non c'è luogo a provvedere in ordine alle spese. T ª A . T 1 S 1 N A .
P.Q.M.
O R T L T L R S E A E D La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 8 N O 9 O I - C S I 3 L - R Roma, 29 novembre 2001. U 6 A P C L S E E A : D Il Presidente Il Consigliere estensore E A I S 0 R E 4 E P Rosario De MusisPhellion'sрышу T . S Giovanni Losavio A L M дожильний DEPOSITATA IN CANCELLERÍA Oggi, - 3 APR 2002 IL CANCELLIERE Maria Di NuzzoDó IL CANCELLIERE 4 Maria Di Nuzzo T 3