Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4653
CASS
Sentenza 2 aprile 2002

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Se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all'"an debeatur", (c.d. condanna generica), fermo restando che non può considerarsi generica la condanna al pagamento di una somma denaro che, anche se non indicata nel suo preciso ammontare, sia facilmente determinabile con semplici operazioni di calcolo aritmetico sulla base degli elementi forniti dalla sentenza stessa. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'indennità di mancato preavviso in favore di un agente di commercio non è facilmente determinabile dovendo essere rapportata alle provvigioni maturate dall'agente e liquidate dal preponente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4653
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4653
    Data del deposito : 2 aprile 2002

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