Sentenza 2 aprile 2002
Massime • 1
Se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all'"an debeatur", (c.d. condanna generica), fermo restando che non può considerarsi generica la condanna al pagamento di una somma denaro che, anche se non indicata nel suo preciso ammontare, sia facilmente determinabile con semplici operazioni di calcolo aritmetico sulla base degli elementi forniti dalla sentenza stessa. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'indennità di mancato preavviso in favore di un agente di commercio non è facilmente determinabile dovendo essere rapportata alle provvigioni maturate dall'agente e liquidate dal preponente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4653 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR FI s.p.a., in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, ing. Stefano Biamonti, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio n. 22, presso l'avv. Pietro Rinaldi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SA VA
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di MA del 12 febbraio/27 aprile 1999, n. 211, RGAC 1236 del 1998, cron.2462;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 DICEMBRE 2001 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 12 febbraio/27 aprile 1999, il Tribunale di MA confermava la decisione del locale PR del 27 novembre 1998, che aveva condannato la società per azioni AR IO a pagare all'ex agente RO VA l'indennità sostitutiva del preavviso pari a mesi tre, da calcolarsi in separata sede, rigettando il capo di domanda relativo all'indennità sostitutiva di clientela. Con il primo motivo di appello - il solo che interessa ai fini del presente ricorso - la società aveva dedotto la violazione tra il chiesto ed il pronunciato, per avere il PR emanato una sentenza di condanna generica, rimettendo la liquidazione ad un separato giudizio, pur in presenza di una domanda di condanna specifica. L'appellante osservava che non vi era stata una limitazione della domanda all'an debeatur da parte dell'ex agente.
I giudici di appello, richiamato l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte che ammette, dopo una richiesta di condanna specifica, la separazione del giudizio sull'an e sul quantum, solo a seguito di espressa istanza della parte interessata, hanno escluso tuttavia che nella pronuncia del PR fosse possibile ravvisare una condanna generica. Secondo il Tribunale, infatti, la quantificazione delle spettanze - nel caso di specie - avrebbe potuto essere agevolmente effettuata sulla base di una semplice operazione aritmetica, da ciascuna delle parti che possedeva tutti gli elementi per provvedervi in modo autonomo.
In ogni caso, osservano i giudici di appello, la violazione della disposizione di cui all'art. 278 codice di procedura civile non dà luogo a nullità, non integrando alcun contrasto con le finalità proprie del processo.
Avverso tale decisione la società AR IO ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.
L'intimato non ha svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, la società ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 277, 278 e 414 codice di procedura civile, nonché dell'art. 2697 codice civile, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile. La ricorrente richiama le censure già formulate in grado di appello, ribadendo che "quando l'attore ha chiesto, con la propria domanda, la c.d. condanna specifica del convenuto e non risulta che lo stesso abbia successivamente limitato la domanda all'an debeatur (c.d. 'condanna genericà), con il consenso del convenuto, il giudice di merito non può emanare una sentenza di condanna generica e rimettere la liquidazione ad un separato giudizio".
In ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, nel caso di specie, il PR di MA avrebbe dovuto liquidare l'indennità per mancato preavviso in base agli elementi acquisiti al processo, oppure, come oltretutto richiesto dalla società convenuta, rigettare la domanda per difetto di prova. Il ricorso è fondato.
Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la separazione del giudizio sull'an da quello sul quantum può avvenire, in corso di causa, solo ad espressa istanza della parte interessata. Di conseguenza, se l'attore abbia richiesto - come nel caso di specie - la condanna del convenuto per somma determinata o determinabile (c.d. "condanna specifica") il giudice non può d'ufficio rinviare a separato processo la liquidazione della somma dovuta, limitandosi alla condanna generica possibile anche nel rito del lavoro - ma deve decidere anche in ordine al quantum, accogliendo la domanda, se sorretta da prova, e respingerla nel caso contrario (Cass. 13 settembre 1991 n. 9573, 26 ottobre 1991 n. 11418, 21 febbraio 1996 n. 1339, 16 ottobre 1998 n. 10256. V. anche Cass. S.U. 23 aprile 1986 n. 2859, 23 novembre 1995 n. 12103). Con riferimento al giudizio di risarcimento del danno, è stato del resto affermato che "solo in presenza dell'accordo delle parti o, quanto meno, della mancata opposizione del convenuto, il giudice può scindere il giudizio medesimo, che è di norma unitario e limitare la pronuncia all'an debeatur.
In mancanza di una delle due condizioni, egli deve decidere anche la domanda di quantificazione del danno, per accoglierla, ricorrendo, se del caso, alla forma di cui all'art. 279 n. 4 codice di procedura civile..e, per il merito, al disposto dell'art. 2126 codice civile;
oppure per respingerla, quando non sia determinabile l'entità del danno;
restando sempre esclusa la possibilità di pronunciare una condanna generica di risarcimento con rinvio della liquidazione ad altro giudizio" (Cass. n. 1324 del 1997, cfr. anche Cass. 10256 del 1991). Tanto premesso in linea generale e con riferimento al caso di specie, è da osservare che, come peraltro risulta dall'accertamento compiuto dai giudici di appello, il RO aveva chiesto la condanna della società AR IO al pagamento di una somma determinata ("condanna specifica") e non aveva mai inteso limitare la propria domanda ad una condanna generica.
Pertanto, il PR ha errato quando ha ritenuto, d'ufficio, di limitare la propria pronuncia ad una condanna generica al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso per mesi tre, da calcolarsi in separata sede.
Le indennità di mancato preavviso, contrariamente a quanto sembrano ritenere i giudici di appello, non possono essere calcolate in base ad una semplice operazione aritmetica, dovendo essere, invece, rapportate alle provvigioni maturate dall'agente, liquidate dalla preponente (Cass. n. 5656 dell'11 giugno 1990, 478 del 19 gennaio 1999). Tra l'altro, non è neppure possibile richiamare - nel caso di specie - quella giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto unitaria (e non duplice) la pretesa di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, formulata in un certo numero di mensilità di retribuzione, ovvero espressa in un preciso ammontare di denaro, sulla considerazione che, in questo caso, il petitum risarcitorio consiste, in base alla disposizione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, quale che sia la sua formulazione, anche generica, nella richiesta di attribuzione di una somma equivalente all'ammontare del danno subito (Cass. 20 giugno 1990 n. 6177, 24 gennaio 1995 n. 811, 21 febbraio 2001 n. 2544). Le conclusioni cui tale orientamento è pervenuto (secondo le quali la sentenza di condanna al pagamento di un certo numero di mensilità dal licenziamento alla reintegrazione - ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - sarebbe tale da escludere, stante la preclusione da giudicato, la possibilità per il lavoratore di proporre, in separato giudizio, una domanda volta ad ottenere la liquidazione del danno in valore monetario), non possono essere richiamate nel caso di specie, in cui si discute di una domanda di pagamento di indennità sostitutiva del prevviso non facilmente determinabile per le ragioni già esposte in precedenza. Nè appare sufficiente tutela, a fronte della mancata liquidazione delle somme richieste, la possibilità per il lavoratore di ottenere la liquidazione stessa mediante un successivo giudizio (Cass. 11 giugno 1999 n. 5784, cfr. anche Cass. 14 marzo 2000 n. 2904, che nega in questo caso qualsiasi violazione dei principi fondamentali del processo o del diritto di difesa, sottolineando la possibilità di riesaminare la decisione mediante l'impugnazione). Il primo giudice, nel caso di specie, non ha infatti, puramente e semplicemente, operato la scissione del processo in due fasi (ipotesi, questa, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, non incide sui principi fondamentali del sistema processuale ne' pregiudica i diritti della difesa: Cass. 27 gennaio 1987 n. 736 e 24 maggio 1985 n. 3164), ma ha ritenuto di rimettere addirittura la quantificazione di tale indennità ad una "separata sede", in pratica, ad altro giudizio.
Appare fondata, pertanto, la censura della società ricorrente secondo la quale, a non essere tutelata sarebbe - in una ipotesi del genere - proprio la posizione processuale del convenuto: infatti, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il giudice di primo grado avrebbe dovuto liquidare l'indennità per mancato preavviso in base agli elementi acquisiti al processo, ovvero rigettare la domanda per difetto di prova.
Consentire, invece, la liquidazione dei danni o delle somme riconosciute in base ad una condanna generica, in un successivo giudizio, significherebbe - nel caso di specie - superare decadenze o preclusioni eventualmente già intervenute nel primo giudizio sull'an, con grave limitazione del diritto di difesa del convenuto. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà a nuovo esame, applicando i principi di diritto sopra enunciati.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Brescia anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2002