Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2004, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero della Giustizia in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
PA AV, elettivamente domiciliato in Roma, via Adige 39, presso l'avv. Andrea Lombardi con l'avv. Carmen Cavuoto del Foro di Benevento che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'appello di Roma del 29.7.2002. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.6.03 dal Relatore Consigliere Dott. Luigi Macioce;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 16.12.2001 AV PA, sull'assunto di aver instaurato nel dicembre 1991 innanzi al Tribunale di Benevento una controversia per il risarcimento danni da sinistro stradale e di non aver ottenuto ancora la relativa decisione, nonché rammentato di aver adito la Corte Europea D.U. per la pronunzia di irragionevole durata di tale processo, ha adito la Corte d'Appello di Roma ai sensi della sopravvenuta L. 89/2001 chiedendo il ristoro dei danni non patrimoniali subiti nella somma indicata di lire 18 milioni. Costituitosi il Ministero - che deduceva l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda - la Corte di Roma con decreto 29.7.2002 ha accertato l'avvenuta violazione ed ha condannato il Ministero al pagamento, a titolo di equa riparazione, di Euro 2.000,00 oltre interessi sino al saldo. Ha affermato la Corte in motivazione:
- che la domanda era procedibile (non essendo medio tempore intervenuta decisione della CEDU) ed ammissibile (essendo proponibile in pendenza del giudizio nel quale si assumeva essere avvenuta la violazione);
- che, valutando la complessità del caso ed il comportamento delle parti e dell'Ufficio, doveva escludersi alcuna attività defatigatoria delle parti e riconoscersi la necessità dell'espletamento di istruttoria;
- che poteva - su tali premesse - ritenersi ragionevole una durata di cinque anni e pertanto doveva reputarsi irragionevole il trascorrere di altri cinque anni sino alla cancellazione dal ruolo del 15.2.2002;
- che il danno non patrimoniale, correlato ai disagi, allo stress ed ai patemi subiti, doveva parametrarsi in euro 400 ad anno di ritardo e liquidarsi pertanto in complessivi euro 2.000.
Per la cassazione di tale decreto il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso il 17.9.2002 con due motivi. Il PA ha resistito con controricorso del 4.10.2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, essendo pro parte inammissibili o infondate le censure contenute nei due motivi che esso prospetta.
Con il primo motivo l'Avvocatura Erariale denunzia la violazione degli artt. 100 c.p.c., 2^ c.
1-2 L. 89/01 e vizio di motivazione, per non avere la Corte valutato come sintomatico del disinteresse del PA alla causa il fatto che essa era stata cancellata dal ruolo il 15/2/2002 e per aver di contro valutato come eccessiva la sua durata in modo affatto astratto e cioè non affrontando la questione del rinvio delle udienze per scioperi del personale o dei legali. Sotto il primo profilo la censura appare totalmente inconsistente, non scorgendosi quale spazio di valutatone possa avere - nello scrutinio di irragionevolezza della durata del processo da condurre alla stregua dell'art. 2 c. 2^ della legge 89/01 e quale sintomo del "disinteresse" della parte - l'esito del processo stesso, e, segnatamente, l'avvenuta cancellazione dal ruolo della causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c.. Ed infatti questa Corte ha di recente precisato che l'esito del processo oggetto dello scrutinio de quo è affatto ininfluente, per scelta legislativa, nella valutazione della sua ragionevole durata (Cass. 1069/03 e 2478/03) men che meno potendosi meccanicamente dedurre dalla avvenuta conciliazione della lite un indice di alcun rilevante disinteresse alla durata (anzi sovente essendo la irragionevolezza della durata stessa causa determinante o concorrente nella decisione dell'attore di transigere od abbandonare la contesa, tale definizione, come rammentato da Cass. 1069/03, ben potendo essere funzionale alla scelta di chi... certat de damno vitando). E di qui la assoluta incongruità logica del richiamo della ricorrente Amministrazione alla cancellazione dal ruolo in data 15.2.2002 assunta quale indice - valutabile ex post - della carenza dell'interesse alla sollecita definizione della controversia, con la conseguenza per la quale la pretesa omissione di valutazione della Corte di Roma si palesa priva di alcuna decisi vita.
Del tutto inammissibili sono poi le prospettazioni afferenti la mancata valutazione delle vicende di sospensione o rinvio indotte da scioperi o cause esterne alla Amministrazione della Giustizia: si tratta di vicende che non risultano sottoposte alla attenzione del Giudice del merito (che di esse, sintomaticamente, non fa menzione alcuna) e che, comunque, vengono in questa sede prospettate nella loro generica ed astratta potenzialità (senza indicazione di quali e quanti scioperi sarebbero occorsi nel quinquennio che la Corte romana ha reputato eccedente la durata ragionevole e che da tal durata si sarebbero quindi dovuti scomputare in se e per i differimenti provocati) e quindi in modo affatto inammissibile.
Non diversa sorte merita il secondo motivo del ricorso, con il quale si denunzia la violazione degli artt. 2 c. 1 L. 89/01, 2697/2729/1227 c.c., per avere la sentenza impugnata dispensato l'attore dall'onere di provare il danno morale riconoscendolo non già in base a presunzioni fondate sull'analisi della vicenda ma su presunzioni viziate dal più totale automatismo. Ed invero, la Corte di merito, a fronte di una richiesta di equa riparazione limitata al ristoro del solo danno non patrimoniale, correttamente applicando l'insegnamento di questa Corte (ex multis Cass. 920/03 - 358/03 - 8/03 - 4/03) ha fatto ricorso al ragionamento inferenziale ed alle consentite presunzioni non già - come opina la ricorrente Amministrazione - aprioristicamente bensì all'esito della sintetica disamina della sottoposta vicenda processuale (Innegabilmente il ricorrente ha subito un disagio ed un disturbo nel non veder definita in tempi ragionevoli la vertenza giudiziaria di che trattasi...), con la conseguenza per la quale deve essere esclusa tanto la ascritta violazione di legge quanto la pretesa carenza argomentativa, risultando sintetica ma adeguata motivazione del radicamento nella vicenda concreta dei ravvisati patemi e disagi a carico del PA.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ministero a corrispondere in favore del controricorrente PA AV per spese di giudizio euro 700,00 (di cui euro 100,00 per esborsi) oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004