Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/1999, n. 5584
CASS
Sentenza 10 novembre 1999

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La falsificazione delle ricevute bancarie di delega ai versamenti tributari, poiché l'attestazione della banca sulla distinta predisposta dal cliente prende rilievo di piena efficacia probatoria e liberatoria di adempimento dell'obbligazione tributaria, secondo il regime legale vigente in materia, configura la fattispecie criminosa di cui agli artt. 476 secondo comma e 482, non diversamente da quanto viene riconosciuto, per la privilegiata valenza probatoria degli atti correlativi, in tema di alterazione di ricevute attestanti il pagamento di tasse automobilistiche e di bollette doganali, oltre che, specificamente in materia di delega di pagamento dell'imposta IRPEF attestata dal funzionario bancario. (Fattispecie relativa a falsificazione delle predette attestazioni compiuta dal commercialista a danno dei clienti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/1999, n. 5584
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5584
    Data del deposito : 10 novembre 1999

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