Sentenza 10 novembre 1999
Massime • 1
La falsificazione delle ricevute bancarie di delega ai versamenti tributari, poiché l'attestazione della banca sulla distinta predisposta dal cliente prende rilievo di piena efficacia probatoria e liberatoria di adempimento dell'obbligazione tributaria, secondo il regime legale vigente in materia, configura la fattispecie criminosa di cui agli artt. 476 secondo comma e 482, non diversamente da quanto viene riconosciuto, per la privilegiata valenza probatoria degli atti correlativi, in tema di alterazione di ricevute attestanti il pagamento di tasse automobilistiche e di bollette doganali, oltre che, specificamente in materia di delega di pagamento dell'imposta IRPEF attestata dal funzionario bancario. (Fattispecie relativa a falsificazione delle predette attestazioni compiuta dal commercialista a danno dei clienti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/1999, n. 5584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5584 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno FOSCARINI Presidente del 10/11/1999
1. Dott. Giuliana FERRUA Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe SICA Consigliere N.1950
3. Dott. Alfonso AMATO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo DI POPOLO Consigliere rel. N.14632/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ET RO
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, emessa in data 16 dicembre 1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angelo Di Popolo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. Gianfranco Garuti (in sostituzione dell'avv. Carlo Catalani);
Uditi i difensori, avv.ti Roberto Di Fraja e OV Cipollone. FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando la sentenza resa, ai sensi dell'art. 442 C.P.P., dal G.I.P. presso il Tribunale di Arezzo in data 29 luglio 1997, ha dichiarato l'estinzione di reati di appropriazione indebita contestati a ET RO per effetto di intervenuta amnistia ed ha riconosciuto, per gli altri reati analoghi contestati (e per quelli di cui agli artt. 476/2, 482, 81, 61 nn.11 e 2 C.P. ed agli artt. 485, 81, 61 n.2 C.P., riportati nell'imputazione a carico del ET), la continuazione con i fatti oggetto della sentenza di condanna irrevocabile del Pretore di Arezzo del 26 giugno 1995 (ed ha così determinato la pena definitiva, emettendo anche le statuizioni di legge in favore delle parti civili costituite).
Dall'esame della sentenza impugnata risulta che: - la vicenda processsuale prende inizio nei primi mesi del 1993, quando numerosi "clienti" del commercialista ET hanno ricevuto la notifica di verbali di contestazione, redatti dal competente Ufficio I.V.A. e connessi al mancato versamento delle imposte dovute;
- conseguentemente lo stesso commercialista, per dimostrare invece la puntualità degli adempimenti fiscali, ha esibito agli imprenditori CI CI e CA MA ricevute bancarie di delega al versamento, indicate nel capo a) dell'imputazione contestata, falsificate nella indicazione di somma apparentemente superiore a quella effettivamente versata;
- il ET ha poi fornito sostanziale ammissione dell'addebito, riconoscendo inizialmente di aver predisposto soltanto false fotocopie delle ricevute predette;
- con specifiche indagini di P.G. sono risultati acquisiti riscontri probatori confermativi degli altri fatti contestati di appropriazione indebita aggravata e di falsità della sottoscrizione delle domande di sanatoria fiscale, prodotte dall'imputato nell'interesse di BO EN e BB OV LU;
- il G.I.P., a sostegno della pronunziata condanna, ha anche rilevato che l'attività bancaria di delega ai versamenti in favore degli uffici finanziari denota la concreta "rilevanza pubblicistica";
con l'impugnazione l'appellante ha proposto questioni di violazione della disciplina di cui agli artt. 429 lett. c) e 178 lett. c) C.P.P., conseguente alla insufficiente specificazione degli elementi di individuazione dei contestati fatti di appropriazione indebita, oltre che di sussistenza per il capo a) del diverso reato di cui agli artt. 482 e 476/1 C.P., di esclusione dell'aggravante contestata ai sensi dell'art. 61 n.7 C.P., di indebito diniego delle circostanze attenuanti generiche, di continuazione con i fatti oggetto dell'indicato procedimento già definito dal Pretore di Arezzo;
- la Corte di merito, accreditando - come premesso - tale ultima doglianza, ha disatteso le altre censure, delle quali ha definito i riscontri specifici della ritenuta infondatezza (è, in particolare:
ha considerato che è oggettivamente evidente e concreta la specifica contestazione dei fatti riferibili ad ipotesi di appropriazione indebita e che non ricorre, pertanto, alcuna apprezzabile violazione del diritto di difesa dell'imputato, che, peraltro, ha reso ammissione dei correlativi addebiti;
ha valutato che le ricevute bancarie in questione includono la delega di versamento in favore di pubblici uffici e, a ragione della loro finalità tributaria di interesse pubblico, rivestono natura di documento probatorio di fede privilegiata;
ha aggiunto che la delega in esame prende la stessa valenza di atto pubblico, riconosciuta alla bolletta di quietanza esattoriale ed alla ricevuta di conto corrente postale;
ha argomentato che l'entità grave del danno è rapportata ai singoli episodi di appropriazione indebita, siccome oggettivamente desumibile dall'esplicitato contenuto dell'imputazione contestata, tanto più essendo al riguardo apprezzabile il condiviso orientamento giurisprudenziale minoritario di intendere la gravità in ragione della complessiva entità del danno, connesso alla sommatoria delle appropriazioni consumate dall'imputato nei confronti degli indicati numerosi "clienti",- ha concluso che non è provata la sussistenza di rilevanti situazioni per la concessione delle attenuanti generiche, preclusa peraltro dal riscontro oggettivo di gravità di fatti, commessi con evidente programmazione sistematica). Il diffuso richiamo alle risultanze processuali rende già ragione della infondatezza dei motivi esposti a sostegno del ricorso in esame, sostanzialmente inerenti a censure già puntualmente e correttamente disattese dalla Corte di merito.
Il ricorrente deduce, in particolare, col primo motivo che persiste l'insufficienza e l'incertezza dei contestati fatti di appropriazione indebita continuata pluriaggravata, per la quale restano evidenziate anche violazioni della disciplina di cui all'art.61 n. 7 C.P. (per quanto la rilevante gravità del danno sia rimasta indebitamente correlata alla sommatoria delle varie appropriazioni) ed all'art. 62 n.4 C.P. (per quanto non sia stata concessa, conseguentemente, l'attenuante della sua speciale tenuità). E, sul primo punto, risulta corretta ed ineccepibile la valutazione dei giudici di merito, risultando che nell'imputazione sono desumibili precisi riscontri indicativi delle parti offese, delle modalità, anche temporali, delle appropriazioni (consumate nell'esercizio dell'affluità professionale di "commercialista fiduciario"), dell'entità delle specifiche somme trattenute;
sicché non è certamente ipotizzabile la rilevante incertezza degli addebiti, che possa comportare effettiva compromissione dell'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, peraltro espletato con ogni connessa facoltà di contestazione e con la diretta ammissione degli addebiti. Come non e ipotizzabile concreta violazione della disciplina sulla aggravante ritenuta, emergendo che correttamente la Corte di merito ne ha ritrovato il fondamento oggettivo nel riscontro dell'entità notevole delle singole appropriazioni contestate, inducendosi ad abundantiam ad una irrilevante mera argomentazione dialettica di ipotizzabilità, in ogni caso, di tale aggravante in riferimento alla sommatoria delle appropriazioni in esame (è, soprattutto, ne ha valutato correttamente l'incidenza, senza compromissione del regime sanzionatorio legale, applicando un solo correlativo aumento di pena per tutti gli episodi contestati). Consegue l'infondatezza della contrapposta questione di sussistenza di elementi rilevanti per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 C.P., incompatibile oggettivamente con l'aggravante ritenuta. Col secondo motivo si sostiene l'erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo a) dell'imputazione, per quanto le falsificate ricevute bancarie di delega ai versamenti tributari "CI" e "CA" non integrino gli estremi dell'atto di fede privilegiata, pur trattandosi di atti di natura pubblica. Ma la doglianza è stata puntualmente e correttamente disattesa dalla Corte di merito, con valutazione dalla quale non è dato di discostarsi, aggiungendosi soltanto che la sua infondatezza si ricollega alla considerazione che l'attestazione della banca sulla distinta predisposta dal cliente prende rilievo di piena efficacia probatoria e liberatoria di adempimento dell'obbligazione tributaria, secondo il regime legale vigente in materia (è, pertanto, il funzionario bancario che ha formato tale attestazione ha concretamente espletato una funzione di pubblico interesse e si è venuto a trovare in rilevante posizione soggettiva di pubblico ufficiale, così restando legittimata, per le falsità correlative come contestate, la configurata fattispecie criminosa di cui agli artt. 476/2 e 482, non diversamente da quanto viene riconosciuto, per la privilegiata valenza probatoria degli atti correlativi, in tema similare di alterazione di ricevute attestanti il pagamento di tasse automobilistiche e di bollette doganali, oltre che, specificamente, in materia di delega di pagamento dell'imposta IRPEF attestata dal funzionario bancario, come da Cass., Sez. V, 20 aprile 1990, Licciardello, CED n. 184660).
Col terzo motivo si adducono, infondatamente, censure varie, sempre attinenti al tema dell'incertezza e della insufficienza della imputazione contestata (con specifico riferimento alla aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità), inficiata dalla nullità di cui all'art. 178 lett. c) ma già specificamente confutata nella disamina del primo motivo di ricorso, oltre che alla violazione della disciplina legale sulla prescrizione intervenuta per singoli episodi (ma, essendo stata ritenuta, per i fatti contestati, la sussistenza del vincolo della continuazione, non risulta ancora decorso il termine massimo applicabile in materia, ai sensi dell'art. 158 C.P., dal momento della sua cessazione, avvenuta, per quanto contestato nel capo C) dell'imputazione, nel giugno 1992).
La complessiva infondatezza dei motivi esaminati comporta il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile in questa sede, liquidate in dispositivo ex actis, secondo l'orientamento giurisprudenziale recentemente consolidatosi al riguardo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Condanna inoltre il ET al pagamento delle spese in favore della parte civile, liquidate in complessive lire 800 mila.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2000